L.R. Molise 24/2008
Misure a sostegno delle attività produttive per danni derivanti da eventi eccezionali ed imprevedibili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Molise un fondo regionale di solidarietà presso FINMOLISE per concedere finanziamenti agevolati alle imprese con sede nel territorio regionale danneggiate da eventi eccezionali e imprevedibili. Le domande vanno presentate entro 30 giorni dalla delibera di riconoscimento dell’evento; l’aiuto è soggetto a controlli, non cumulabile con altri contributi per gli stessi danni e revocabile in caso di falsità, perdita dei requisiti o cessazione dell’attività entro 5 anni.
Misure di sostegno alle imprese molisane danneggiate da eventi eccezionali e imprevedibili
Misure a sostegno delle attività produttive per danni da eventi eccezionali e imprevedibili
La legge disciplina, per la Regione Molise, un intervento a favore delle imprese colpite da eventi straordinari e non prevedibili che compromettano la continuità dell’attività produttiva o commerciale. Il sostegno opera tramite finanziamenti agevolati erogati da FINMOLISE S.p.A., con copertura regionale della quota interessi, nel rispetto della disciplina de minimis.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
L’intervento è riservato alle imprese con sede legale e operativa nel territorio molisano. Rientrano nella nozione di impresa i soggetti che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione di beni e servizi nei settori industriale, commerciale, artigianale, agricolo, turistico e ittico, purché abbiano non più di 100 dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Presupposti dell’intervento e nozione di danno
L’agevolazione è destinata ai casi in cui un evento eccezionale e imprevedibile, determinato da fattori esterni, causi danni tali da compromettere la normale prosecuzione dell’attività. L’evento può derivare dalla natura o dall’uomo, avere carattere istantaneo o di lunga durata e comprendere anche mutamenti climatici o atmosferici anomali e sinistri di eccezionale gravità. Il danno deve essere economicamente valutabile e causalmente collegato all’evento; sono esclusi il mancato guadagno e il ripianamento di debiti pregressi.
Fondo regionale di solidarietà e meccanismo dell’aiuto
Per attuare la finalità della legge la Regione costituisce presso FINMOLISE S.p.A. un “Fondo regionale di solidarietà”. Il fondo è utilizzato per coprire, in tutto o in parte, gli interessi dei finanziamenti richiesti dalle imprese per far fronte ai danni subiti. FINMOLISE S.p.A. eroga il finanziamento, mentre la Regione assume la quota interessi nei limiti delle risorse disponibili.
Riconoscimento dell’evento e individuazione del territorio colpito
I Comuni, anche su segnalazione dei soggetti interessati, comunicano alla Giunta regionale il verificarsi dell’evento e trasmettono una relazione descrittiva con la natura dell’evento, gli effetti prodotti e una stima sommaria dei danni. Prima della relazione, i Comuni invitano con avvisi pubblici i soggetti colpiti a descrivere i danni subiti. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, riconosce l’evento eccezionale e imprevedibile e individua l’ambito territoriale interessato, il numero e le tipologie delle imprese danneggiate. Il parere della Commissione va reso entro 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, la Giunta procede comunque.
Presentazione delle domande
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di riconoscimento dell’evento, gli interessati presentano alla Regione la domanda di accesso al finanziamento agevolato secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo. L’istanza deve indicare la quantificazione economica del danno ed essere corredata, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con la descrizione del danno e dei fatti che lo hanno causato.
Istruttoria, ammissione e riparto delle risorse
La Giunta regionale, secondo le procedure regolamentari, individua le domande ammissibili e determina l’ammontare necessario per coprire i danni. Le domande ammesse sono trasmesse a FINMOLISE S.p.A., che predispone il piano di finanziamento e quantifica la quota interessi e la disponibilità del fondo. La Giunta delibera l’utilizzo delle risorse disponibili per la copertura totale o parziale della quota interessi; se le risorse non bastano, il beneficio è ridotto proporzionalmente.
Concessione del finanziamento e garanzia alternativa
La concessione del finanziamento resta subordinata alle ordinarie valutazioni di merito creditizio svolte da FINMOLISE S.p.A. Il direttore generale competente approva l’elenco degli aventi diritto e comunica ai destinatari la quota interessi a carico della Regione. Dopo l’accettazione dell’interessato, nei termini previsti dal regolamento, FINMOLISE S.p.A. concede il finanziamento. I beneficiari possono optare per destinare la somma spettante alla copertura degli interessi alla costituzione di una garanzia fideiussoria necessaria per l’accesso al credito.
Limitazioni, cumulabilità e obblighi dichiarativi
Gli interventi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche riferite ai medesimi danni. Al momento della domanda le imprese devono dichiarare se hanno già presentato altre richieste di finanziamento pubblico per gli stessi eventi. La sola presentazione di altre domande non impedisce l’accesso al beneficio; se però vengono ottenute altre sovvenzioni, scatta la revoca automatica del finanziamento regionale con obbligo di restituzione delle somme percepite, inclusa la quota interessi a carico della Regione.
Controlli e revoca
Le strutture regionali competenti effettuano controlli sullo stato di attuazione, sul rispetto degli obblighi connessi al beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite. La revoca scatta, oltre che nel caso di cumulo indebito con altri aiuti, se il beneficiario cessa l’attività nei 5 anni successivi all’evento, se le dichiarazioni risultano false, oppure se emergono requisiti mancanti o documentazione incompleta o irregolare non sanabile e imputabile al richiedente. In caso di revoca, il beneficiario deve estinguere il debito residuo e restituire quanto già percepito, maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’erogazione.
Regolamento attuativo e copertura finanziaria
La disciplina di dettaglio è demandata a un regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Sul piano finanziario, per il 2008 è istituito il Fondo regionale di solidarietà nella pertinente unità previsionale; la copertura avviene mediante variazione di bilancio o legge di assestamento, mentre per il 2009 e gli anni successivi si provvede con le leggi di bilancio annuali.
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