L.R. Molise 14/2008
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2004, n. 8, recante: "Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 14/2008 modifica la disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale, ridefinendo organi, durata, compensi e regole di bilancio. Prevede anche norme transitorie per l’adeguamento degli statuti e la costituzione dei nuovi organi, con eventuale commissario straordinario in caso di inerzia.
Modifiche alla disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale in Molise
Modifiche alla disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale
La legge regionale del Molise interviene sulla legge regionale 8 aprile 2004, n. 8, aggiornando la composizione e il funzionamento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale, nonché i criteri di finanza e contabilità. Contiene inoltre disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo assetto organizzativo.
Organi dei Consorzi e loro composizione
La disciplina risultante individua come organi dei Consorzi:
- il Consiglio generale;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Le competenze e il funzionamento degli organi sono demandati agli statuti dei singoli Consorzi, nel rispetto di alcune regole inderogabili. Il Consiglio generale è composto dal Presidente e dai rappresentanti degli enti partecipanti; ciascun ente ha diritto a un rappresentante e i Comuni sono rappresentati dai rispettivi sindaci.
Per le deliberazioni del Consiglio generale, gli statuti devono prevedere che i rappresentanti dei Comuni dispongano di un voto plurimo rapportato al numero dei componenti delle rispettive assemblee elettive, fino a un massimo di tre voti. In ogni caso, i voti spettanti alle autonomie locali devono essere almeno pari alla metà più uno dei voti complessivi del Consiglio.
Il Comitato direttivo è nominato dal Consiglio generale, anche scegliendo i componenti al di fuori del Consiglio stesso, ed è composto da quattro membri più il Presidente. Il Presidente è anch’egli nominato dal Consiglio generale, anche al di fuori del proprio seno, tra persone con comprovate capacità ed esperienza manageriali. Il Collegio dei revisori dei conti svolge la funzione di controllo ed è nominato secondo le regole dell’articolo 6 della legge originaria.
Competenze degli organi e riserve di attribuzione
Gli statuti dei Consorzi devono definire le competenze del Comitato direttivo e del Consiglio generale. In ogni caso, restano riservate al Consiglio generale le materie dell’ambiente, dell’urbanistica e della programmazione finanziaria.
Se gli enti tenuti a designare i propri rappresentanti nel Consiglio generale non provvedono, il Consiglio si considera comunque validamente costituito quando risulti designata almeno la metà più uno dei componenti.
Durata in carica, rinnovo e compensi
Gli organi consortili durano in carica cinque esercizi e sono contestuali tra loro. Devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni dalla scadenza, che coincide con la data di approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio, e possono essere riconfermati una sola volta.
Per la partecipazione alle sedute del Consiglio generale e del Comitato direttivo è previsto un gettone di presenza stabilito dal Consiglio generale. Al Presidente spetta un’indennità determinata dallo stesso Consiglio.
Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso onnicomprensivo fissato dal Consiglio generale e non superiore al 50% dell’indennità del Presidente del Consorzio; per il presidente del Collegio il compenso è aumentato del 50%.
Rinnovo dei rappresentanti degli enti partecipanti
In caso di rinnovo degli organi elettivi della Regione, delle Province o degli enti locali partecipanti al Consorzio, i rispettivi rappresentanti nel Consiglio generale devono essere nominati entro quarantacinque giorni dal rinnovo degli organi stessi. I componenti del Comitato direttivo scelti tra i consiglieri che siano sostituiti restano comunque in carica fino alla scadenza del Comitato.
Finanza, bilancio e contabilità
La gestione economico-finanziaria dei Consorzi si fonda su due atti fondamentali:
- il piano economico-finanziario;
- il bilancio di esercizio, da redigere secondo le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.
Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività svolte, dei servizi prestati e dei ricavi conseguiti, nonché delle variazioni degli elementi patrimoniali attivi e passivi, secondo i principi contabili generalmente condivisi per i bilanci delle società per azioni.
La contabilità analitica deve fornire dati utili a razionalizzare le scelte gestionali e, in particolare, deve evidenziare la quota dei costi generali non riferibili alla gestione dei servizi reali erogati.
Norme transitorie e adeguamento statutario
Gli organi dei Consorzi in carica alla data di entrata in vigore della legge restano in funzione fino alla costituzione dei nuovi organi, salvo quanto previsto per revisori e comitati direttivi.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, i Consorzi devono adeguare i propri statuti alla nuova disciplina e, entro trenta giorni dall’approvazione regionale delle modifiche statutarie, devono costituire i nuovi organi direttivi.
I Collegi dei revisori dei conti e i Comitati direttivi già in carica restano operativi fino alla naturale scadenza secondo le norme previgenti.
Commissario straordinario in caso di inerzia
Se non si procede alla costituzione dei nuovi organi direttivi, il Presidente della Regione nomina un Commissario straordinario, incaricato di adottare i provvedimenti necessari per l’attuazione della legge e di gestire temporaneamente l’ente.
Il Commissario straordinario dura in carica 90 giorni dalla data del decreto di nomina; tale disciplina è stata successivamente modificata nel 2015, come indicato in nota.
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