Sentenza del 13/09/2016 n. 318 - Comm. Trib. Prov. Como
ISTANZA DI RIMBORSO - VERSAMENTO INDEBITO - DECADENZA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contesta la debenza, totale o parziale, del versamento effettuato, deducendo un errore materiale, una duplicazione del pagamento oppure l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo tributario. La questione centrale riguarda il rispetto del termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso.
La decisione
La domanda di rimborso deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data del versamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973. La presentazione tempestiva dell'istanza impedisce la decadenza dal diritto al rimborso; il diritto potrà poi essere fatto valere entro i successivi termini di prescrizione. Se l'istanza non viene presentata entro tale termine, il rapporto tributario si considera esaurito e il contribuente perde il diritto di chiedere il rimborso. Dal testo fornito non emerge una controversia specifica né un esito processuale riferito a una concreta sentenza.
Norme richiamate
Articolo 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
qualora il soggetto abbia effettuato un versamento diretto, può avvalersi della facoltà di presentare istanza di rimborso
La norma consente di chiedere il rimborso dei versamenti diretti non dovuti, effettuati per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data del pagamento.
Articolo 2966 del codice civile
Attraverso la presentazione dell'istanza il contribuente evita la decadenza del diritto al rimborso
La presentazione dell'istanza entro il termine previsto impedisce il maturare della decadenza. Dopo tale adempimento, il diritto può essere esercitato nei successivi termini di prescrizione.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso di un tributo pagato direttamente e non dovuto, occorre presentare un'istanza formale entro quarantotto mesi dalla data del versamento.
- Il termine di quarantotto mesi è un termine di decadenza: non rispettarlo può determinare la perdita definitiva del diritto al rimborso.
- La successiva prescrizione del diritto non sostituisce né proroga il termine decadenziale per presentare l'istanza; prima è necessario impedire la decadenza con una richiesta tempestiva.
- È opportuno conservare la prova della data di pagamento e della ricezione dell'istanza da parte dell'amministrazione finanziaria.
- La regola riguarda specificamente i casi di errore materiale, duplicazione del versamento o inesistenza totale o parziale dell'obbligo tributario; situazioni diverse possono essere soggette a termini e procedure differenti.
Testo integrale
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