Ordinanza n. 1416/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento e per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione dei procedimenti amministrativi di primo ingresso e sottoscrizione dei contratti di soggiorno tra le parti recanti codici P-CE/L/Q/2025/106021-105591-105960-105965-105972-105979-105984-106014-106048-106052; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di revoca formatisi in merito alle domande di primo ingresso e sottoscrizione dei contratti di soggiorno presentate dal ricorrente, rispetto alle domande identificate con i seguenti codici P-CE/L/Q/2025/106021-105591-105960-105965-105972-105979-105984-106014-106048-106052.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento o rifiuto formatosi sui procedimenti di primo ingresso e sottoscrizione dei contratti di soggiorno, nonché provvedimenti di revoca dei relativi nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sulla conclusione di procedimenti amministrativi relativi al primo ingresso e alla sottoscrizione dei contratti di soggiorno per più lavoratori stranieri, identificati dai codici indicati nell'atto introduttivo. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti di revoca adottati rispetto alle medesime domande, chiedendone anche la sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto, in particolare, l'adeguatezza della capacità reddituale, economica e finanziaria del datore di lavoro; la rilevanza dei dati risultanti dalla dichiarazione IVA; la presenza di ulteriori elementi istruttori favorevoli; l'avvio dell'attività lavorativa da parte dei beneficiari dei nulla osta prima della loro revoca, con percezione di redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale; nonché la riconducibilità dell'attività lavorativa al settore alimentare, ritenuto tra quelli ammessi.
La decisione
Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia le ragioni per concedere la tutela richiesta con i motivi aggiunti. In particolare, le allegazioni e gli elementi probatori sulla capacità reddituale del datore di lavoro sono stati ritenuti idonei a scalfire la motivazione dei provvedimenti impugnati; è stata reputata non implausibile la rilevanza dei dati della dichiarazione IVA, corroborati da ulteriori elementi relativi alla capacità economica e finanziaria; è stata considerata significativa l'effettiva instaurazione dei rapporti di lavoro e la percezione di redditi da parte dei beneficiari dei nulla osta; infine, è stata ritenuta plausibile la riconducibilità dell'attività al settore alimentare. L'istanza cautelare è stata quindi accolta, con sospensione degli effetti dei provvedimenti di revoca nei limiti propri della misura cautelare. La trattazione del merito è stata fissata al 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale e per la concessione della tutela interinale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la dimostrazione documentale di una capacità reddituale, economica e finanziaria del datore di lavoro diversa o più favorevole rispetto a quella considerata dall'amministrazione può essere sufficiente a porre in dubbio l'apparato motivazionale di un provvedimento di revoca relativo a procedure di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno.
- I dati risultanti dalla dichiarazione IVA possono assumere rilievo nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro, soprattutto quando siano corroborati da ulteriori elementi istruttori.
- L'effettivo avvio dell'attività lavorativa da parte dei beneficiari di un nulla osta, accompagnato dalla percezione di redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale, costituisce una circostanza significativa nella valutazione cautelare della legittimità della successiva revoca.
- La riconducibilità dell'attività lavorativa al settore alimentare, ove plausibilmente argomentata e coerente con gli elementi disponibili, può concorrere a fondare il fumus boni iuris contro la revoca del nulla osta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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