Sentenza n. 16800/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione comunicato da FS Logistix S.p.A. a mezzo portale in data 10.06.2026, recante protocollo T 46608, relativo alla procedura di gara n. 34845 del 18.03.2026 per l'affidamento di "Prestazioni professionali per aggiornamento DVR infrastrutture ferroviarie ed industriali - Territorio Nazionale" di cui al CIG: BADEBA7630; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove esistente, l'atto e/o documento e/o verbale e/o relazione della Stazione appaltante prodromici al gravato provvedimento di esclusione; - dell'eventuale, ove adottato, provvedimento di aggiudicazione in favore di altro operatore economico e, ove sottoscritto, del successivo contratto d'appalto; - ove occorra, di tutti gli atti di gara e della lex specialis, se e in quanto interpretati in forma lesiva degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto, precedente, presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; - nonché per l'eventuale risarcimento del danno che ci si riserva di quantificare anche in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla gara per anomalia dell’offerta, comunicata il 10 giugno 2026, dopo la verifica di un ribasso del 56,691%
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, prima graduata nella procedura aperta indetta il 18 marzo 2026 per prestazioni professionali relative a rilievi, prove e redazione di relazioni tecniche per l’aggiornamento del DVR di infrastrutture ferroviarie e industriali, ha contestato l’esclusione disposta all’esito della verifica di anomalia. La stazione appaltante aveva ritenuto non documentato e sottostimato il costo medio per valutazione, incongrui i costi di vitto e alloggio e non dimostrata la loro ripartizione fra commesse, non conforme alla nota tecnica la prospettata utilizzazione di risorse locali, sottostimati i costi delle riunioni quindicinali in presenza a Udine e non comprovate le economie da gestione simultanea di più commesse; aveva inoltre rilevato l’incertezza circa l’esecuzione simultanea delle attività e concluso per la sottostima e non conformità dell’organizzazione del servizio. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento, carenza di istruttoria e di motivazione e violazione del contraddittorio: la programmazione degli interventi era flessibile e articolata per annualità, la gestione di più commesse rientrava nella libertà imprenditoriale e la stazione appaltante avrebbe chiesto giustificazioni su costi legati a tale modello senza poi instaurare un’interlocuzione specifica. Con il secondo motivo ha contestato il rigetto aprioristico delle economie di scala e la valutazione analitica di singole voci anziché della sostenibilità complessiva dell’offerta. Con il terzo ha sostenuto che il riferimento alle risorse locali riguardava personale proprio già presente sul territorio o subappaltatori locali, non l’impiego di staff diversi in violazione della lex specialis. Con il quarto ha dedotto che i costi delle riunioni a Udine erano inclusi nelle spese generali per € 173.236,00 e che la stazione appaltante non aveva considerato le relative giustificazioni. Con il quinto ha precisato di avere indicato la simultaneità delle valutazioni come indice di capacità organizzativa, non come presupposto necessario della sostenibilità economica. Con il sesto ha censurato l’assenza di un giudizio globale e di una spiegazione dell’incidenza delle singole voci sull’equilibrio economico, comprese le possibili compensazioni con utili e spese generali. La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato l’esclusione. Ha ritenuto che, pur avendo la concorrente risposto alle richieste di chiarimenti, la motivazione sulla generale sottostima dei costi fosse generica e non corrispondesse puntualmente ai chiarimenti richiesti e alle relazioni presentate: mancavano contestazioni delle singole voci fondate su dati obiettivi e verificabili, mentre la valutazione di anomalia richiede una motivazione articolata e approfondita. Ha inoltre rilevato che la stazione appaltante avrebbe dovuto indicare con maggiore chiarezza quali documenti fossero necessari e sollecitare il contraddittorio prima del giudizio negativo, non essendo in discussione una modifica dell’offerta. In particolare, la sostenibilità delle economie derivanti dalla gestione simultanea di più commesse e dall’organizzazione aziendale doveva essere seriamente approfondita, consentendo alla concorrente di trasmettere la documentazione prodotta in giudizio. La congruità va valutata globalmente, tenendo conto della capacità e dell’organizzazione dell’impresa e delle eventuali condizioni favorevoli, senza isolare singole voci che possono essere compensate. Il TAR non ha dichiarato direttamente congrua l’offerta né disposto l’aggiudicazione: ha ordinato alla stazione appaltante di rinnovare il giudizio di anomalia nel rispetto dei principi indicati, facendo salva ogni nuova valutazione. Spese compensate.
Norme richiamate
Inoltre, ritiene il Collegio, nel subprocedimento di verifica, F.S. avrebbe dovuto, prima di addivenire ad un giudizio negativo, con maggiore chiarezza esplicitare quali documenti a sostegno dei ribassi prospettati la ricorrente avrebbe dovuto produrre e stimolare su di essi il contraddittorio, eventualità preclusa soltanto nell’ipotesi in cui si pervenga ad una modifica dell’offerta.
Nella verifica dell’anomalia, prima di escludere l’offerta la stazione appaltante deve chiarire quali elementi documentali siano necessari e consentire all’offerente di interloquire; tale ulteriore interlocuzione non può però tradursi nella modifica dell’offerta.
Massime di principio
- Il giudizio di anomalia deve essere sorretto da una motivazione articolata e approfondita, con contestazioni delle voci di costo basate su dati obiettivi e verificabili; una generica affermazione di sottostima non è sufficiente quando non trova puntuale riscontro nei chiarimenti richiesti e nelle giustificazioni presentate.
- Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, prima di formulare un giudizio negativo la stazione appaltante deve indicare con chiarezza quali documenti o chiarimenti siano necessari e consentire un contraddittorio effettivo sulle giustificazioni, fermo il divieto di modificare l’offerta.
- La congruità dell’offerta va valutata globalmente e non attraverso l’isolamento di singole voci di costo: la stazione appaltante deve considerare la capacità e l’organizzazione dell’impresa, le economie di scala e le eventuali condizioni favorevoli, nonché la possibile compensazione fra costi, utili e spese generali.
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