Cassazione Penale, Sentenza n. 14777/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP di Taranto del 4/11/2024 che aveva accolto l'istanza di Spinosa per l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. fra più reati (falsificazione di monete, truffa, spendita e introduzione nello Stato di monete false). Il Procuratore deduceva che il giudice dell'esecuzione competente non fosse il G.I.P. del Tribunale di Taranto ma la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, avendo quest'ultima emesso la sentenza riformatrice divenuta irrevocabile per ultima, e quindi competente ai sensi dell'art. 665 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha rilevato la violazione delle regole di competenza funzionale previste dall'art. 665 c.p.p., ricordando il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile per ultima (salvo il caso in cui l'appello abbia confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili). Poiché la Corte d'appello di Lecce aveva riformato sostanzialmente la sentenza e la sua decisione è divenuta irrevocabile per ultima (10/04/2024), il provvedimento del G.I.P. era incompetente. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto quale giudice dell'esecuzione competente.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen., comma 2
Stabilisce il criterio di individuazione del giudice dell'esecuzione: il giudice di primo grado resta competente se l'appello ha confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili; altrimenti la competenza spetta al giudice (di appello) che ha emesso la sentenza irrevocabile per ultima.
art. 665 cod. proc. pen., comma 4
Riferimento normativo richiamato dall'istante/ricorrente in tema di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione; la Corte ne ha considerato la ratio nel dichiarare l'incompetenza del G.I.P. del Tribunale di Taranto.
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione fra più reati: la richiesta di applicazione della continuazione è stata quella accolta dal G.I.P. impugnato, ma la competenza a decidere la relativa istanza va al giudice dell'esecuzione competente secondo le regole dell'art. 665 c.p.p.
art. 453 cod. pen.
Norma penale richiamata in relazione ai reati di falsificazione di monete contestati (parte del quadro fattuale oggetto delle sentenze esecutive).
art. 455 cod. pen.
Norma penale richiamata in relazione al reato di spendita e introduzione nello Stato di monete false oggetto di una delle sentenze definitive.
art. 640 cod. pen.
Norma penale relativa al reato di truffa, indicata fra i titoli di condanna rilevanti ai fini della continuazione.
Massime di principio
- Quando nei confronti della stessa persona esistono più provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi, la competenza del giudice dell'esecuzione va individuata nella sentenza divenuta irrevocabile per ultima, salvo il caso in cui l'appello abbia riformato soltanto la pena, le misure di sicurezza o le disposizioni civili.
- Se la sentenza di secondo grado riforma sostanzialmente la decisione di primo grado (es. rivalutazione dei fatti, applicazione della prescrizione), la competenza funzionale per le questioni esecutive spetta al giudice che ha emesso quella sentenza divenuta definitiva per ultima.
- La violazione delle regole di competenza funzionale in materia di esecuzione determina una nullità assoluta rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento del provvedimento emesso dal giudice incompetente.
- In presenza di provvedimento esecutivo emesso da giudice ritenuto incompetente, gli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione competente (quello individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p.).
- Prima di decidere questioni esecutive (es. applicazione della continuazione) occorre verificare la cronologia delle sentenze irrevocabili e la portata delle riforme operate in appello per stabilire correttamente la competenza; in caso di dubbi, sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza funzionale.
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