Regolamento (UE) 2019/1256
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1256 della Commissione, del 23 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria, per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di tre anni la sospensione delle importazioni nell'Unione di fagioli secchi originari della Nigeria, già adottata per la presenza di diclorvos oltre i livelli consentiti. La Commissione motiva la proroga con il persistere delle criticità nella gestione del rischio da parte nigeriana e con la mancata attuazione del piano d'azione annunciato. La nuova scadenza della misura è fissata al 30 giugno 2022.
Proroga fino al 30 giugno 2022 della sospensione delle importazioni nell'Unione di fagioli secchi originari della Nigeria, già disposta per rischio sanitario legato a residui di diclorvos.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di fagioli secchi originari della Nigeria classificati ai codici NC 0713 39 00, 0713 35 00 e 0713 90 00, in quanto misure urgenti adottate per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. L'effetto è territoriale su tutto il mercato dell'Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento interviene solo sulla durata della sospensione già prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/943, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/874.
Proroga della sospensione delle importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1256 della Commissione interviene sul regime di emergenza già introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 e successivamente prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/874. La finalità è mantenere la sospensione delle importazioni nell'Unione di fagioli secchi nigeriani in ragione del rischio per la salute umana connesso alla presenza di diclorvos, sostanza attiva non autorizzata rilevata a livelli superiori alla dose acuta di riferimento provvisoriamente stabilita dall'EFSA.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, che consente misure urgenti nei confronti di alimenti importati da paesi terzi quando sia manifesto un grave rischio per la salute umana. Nel caso di specie, la sospensione riguarda fagioli secchi classificati ai codici NC 0713 39 00, 0713 35 00 e 0713 90 00, originari della Nigeria.
Motivi della proroga
I considerando evidenziano che, nonostante la Nigeria abbia presentato nel febbraio 2018 un nuovo piano d'azione volto a controllare e razionalizzare la produzione di fagioli secchi, rafforzare il quadro giuridico e normativo e promuovere una produzione di qualità, tale piano non risulta ancora attuato e non sono state stanziate risorse di bilancio per la sua realizzazione. La Commissione conclude quindi che lo stato di attuazione delle misure nigeriane in materia di difesa fitosanitaria integrata e livelli massimi di residui di antiparassitari non consente di ritenere soddisfatte le prescrizioni dell'Unione.
Contenuto normativo
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 e fissa una nuova scadenza: il regolamento si applica fino al 30 giugno 2022. La proroga è dunque di tre anni rispetto al termine precedente del 30 giugno 2019. L'articolo 2 precisa che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici l'effetto principale è il permanere del divieto di importazione nell'Unione dei fagioli secchi nigeriani interessati, salvo futura modifica o revoca della misura. Il regolamento non disciplina procedure autorizzative o deroghe ulteriori, ma si limita a prorogare temporalmente la sospensione già esistente.
Disposizioni principali
Proroga della sospensione delle importazioni
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 prevedendo che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi fino al 30 giugno 2022. Si tratta di una proroga di tre anni rispetto alla scadenza precedente del 30 giugno 2019.
Base giuridica e presupposti della misura
La misura è adottata sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, che consente misure urgenti quando alimenti importati da un paese terzo possono costituire un grave rischio per la salute umana. La Commissione richiama il rischio derivante dalla contaminazione con diclorvos, sostanza attiva non autorizzata, rilevata in numerosi casi nei fagioli secchi nigeriani.
Ragioni della proroga
La Commissione osserva che, nonostante un nuovo piano d'azione presentato dalla Nigeria nel febbraio 2018, il piano non risulta ancora attuato e non sono state destinate risorse di bilancio alla sua esecuzione. Di conseguenza, non risultano soddisfatte le prescrizioni dell'Unione in materia di residui di antiparassitari sui fagioli secchi interessati.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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