Parere n. 1075/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalle signore -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento delle ordinanze dirigenziali n.2018/00357-2018/00045, n.2018/000153-2018/130/00021 e n.2018/00426-2018/130/00062 recanti diffida a demolire per interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici ex artt.27, 30, 31, 35 e 44 d.P.R. n.380 del 2001 e s.m.i. (procedimento amm.vo n.-OMISSIS- a carico di -OMISSIS-– lottizzazione -OMISSIS- e n.-OMISSIS- a carico di -OMISSIS- – lottizzazione -OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione di ordinanze dirigenziali recanti diffida e ingiunzione a demolire opere edilizie abusive e accertamento di lottizzazione abusiva su aree demaniali o pubbliche sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientali.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno impugnato tre ordinanze dirigenziali adottate ai sensi degli artt. 27, 30, 31, 35 e 44 del d.P.R. n. 380/2001, deducendo, in relazione al lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e all’inerzia dell’amministrazione, violazione di legge, difetto di motivazione e lesione del legittimo affidamento. Secondo le ricorrenti, l’amministrazione avrebbe dovuto indicare uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistica e paesaggistica, nonché procedere a una comparazione con gli interessi privati, tenuto conto della destinazione abitativa degli immobili. È stata inoltre proposta istanza cautelare fondata sul pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla demolizione delle abitazioni.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare. Dalla documentazione risultava che gli immobili erano stati realizzati abusivamente su aree demaniali o pubbliche sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientali, in particolare ai sensi dell’art. 51, lett. f), della legge regionale n. 56/1980, del PUTT/P e del PPTR. Gli interventi non erano quindi suscettibili di condono e la trasformazione dei terreni integrava lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, essendo idonea a modificare l’assetto del territorio, creare un nuovo insediamento abitativo e determinare un carico urbanistico non previsto. La Sezione ha ribadito che l’ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e sanzionatorio: non richiede la specifica indicazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, né la comparazione con gli interessi privati. È sufficiente la descrizione delle opere e l’accertamento della loro realizzazione senza il necessario titolo abilitativo. Il decorso del tempo e l’inerzia amministrativa non possono generare un legittimo affidamento sulla conservazione dell’abuso, né impongono un onere motivazionale rafforzato.
Osservazioni
Ordine di demolizione e motivazione
L’ordine di demolizione relativo a opere edilizie abusive è un atto vincolato e sanzionatorio. Non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, né la comparazione con gli interessi privati. È sufficiente descrivere le opere abusive e accertarne l’esecuzione in assenza del titolo edilizio necessario.
Decorso del tempo e legittimo affidamento
Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, anche se accompagnato dall’inerzia dell’amministrazione, non determina un legittimo affidamento del proprietario sulla conservazione della situazione abusiva e non impone uno specifico o rafforzato onere motivazionale a carico dell’amministrazione.
Lottizzazione abusiva
Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, può integrare lottizzazione abusiva qualsiasi opera concretamente idonea a stravolgere l’assetto territoriale preesistente, realizzare un nuovo insediamento abitativo, ostacolare la futura pianificazione e determinare un carico urbanistico non previsto.
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione è stata assorbita in ragione del rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. n. 380/2001
può integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l’assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio, sia un nuovo e non previsto carico urbanistico.
La nozione di lottizzazione abusiva comprende gli interventi concretamente idonei a trasformare l’assetto urbanistico del territorio e a creare un nuovo insediamento o carico urbanistico non previsto.
artt. 27, 31, 35 e 44 d.P.R. n. 380/2001
Costituiscono il quadro normativo delle misure repressive e demolitorie applicate agli interventi edilizi abusivi, anche se realizzati su suoli pubblici o confiscati.
art. 51, lett. f), legge regionale n. 56/1980
La disposizione è richiamata quale fonte del vincolo paesaggistico gravante sulle aree interessate dagli abusi.
art. 71 delle NTA del PUTT/P
La disposizione è richiamata per la sottoposizione delle aree alla tutela paesaggistica e ambientale nell’ambito delle Coste ed aree litoranee.
art. 45 del PPTR
La disposizione è richiamata in relazione alla ricomprensione delle aree nei Territori costieri.
art. 7 legge n. 241/1990
È richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.
art. 112 c.p.c.
La Sezione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per affermare di avere esaminato le questioni rilevanti ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti e dei terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato e sanzionatorio: una volta accertata l’illecita realizzazione dell’opera, l’amministrazione deve adottarlo senza una valutazione discrezionale sull’interesse pubblico concreto e attuale.
- L’ordine di demolizione non richiede la comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e gli interessi privati coinvolti, poiché l’interesse pubblico al ripristino discende direttamente dall’accertamento dell’abuso.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso, anche se particolarmente lungo e accompagnato dall’inerzia amministrativa, non può fondare un legittimo affidamento sulla conservazione dell’opera abusiva e non determina, di per sé, un obbligo di motivazione rafforzata.
- Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, sussiste lottizzazione abusiva quando le opere realizzate siano concretamente idonee a modificare l’assetto preesistente del territorio, creare un nuovo insediamento o determinare un carico urbanistico non previsto.
Impugnazione di ordinanze di demolizione per abusi edilizi su aree vincolate
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da proprietarie di abitazioni realizzate abusivamente su aree demaniali o comunque pubbliche, sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientali. Le ricorrenti hanno impugnato tre ordinanze dirigenziali del Comune, relative all’accertamento di lottizzazioni abusive e alla diffida o ingiunzione a demolire opere realizzate in assenza del permesso di costruire o in difformità da esso.
Premesse fattuali e procedimenti amministrativi
Gli immobili erano stati realizzati agli inizi degli anni Ottanta. Le opere erano state oggetto di procedimenti penali, precedenti verbali e ordinanze di demolizione non eseguite, nonché di istanze di condono, tutte respinte con provvedimenti ritenuti legittimi dal giudice amministrativo.
Le aree risultavano interessate da due lottizzazioni abusive. Per una di esse l’amministrazione aveva accertato la presenza di precedenti procedimenti sanzionatori e aveva riavviato il procedimento in vista della demolizione. Per l’altra risultavano inoltre una confisca penale dei terreni e delle opere abusive e ulteriori provvedimenti di riavvio dei procedimenti sanzionatori.
Motivi del ricorso
Le ricorrenti non hanno articolato specifici motivi rubricati, ma hanno contestato la violazione di legge e il difetto di motivazione. In particolare, hanno sostenuto che:
- il Comune si sarebbe limitato a una clausola di stile sull’illiceità permanente dell’abuso e sulla sussistenza in re ipsa dell’interesse pubblico al ripristino;
- il lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e l’inerzia amministrativa avrebbero generato un legittimo affidamento;
- l’amministrazione avrebbe dovuto individuare uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità e compararlo con gli interessi privati;
- la destinazione abitativa degli immobili avrebbe dimostrato il danno grave e irreparabile necessario per la sospensione cautelare.
Vincoli e lottizzazione abusiva
La Sezione ha rilevato che gli immobili erano stati costruiti su aree sottoposte a tutela paesaggistica e ambientale ai sensi dell’art. 51, lett. f), della legge regionale n. 56/1980, dell’art. 71 delle NTA del PUTT/P e dell’art. 45 del PPTR, relativo ai Territori costieri.
Per effetto dei vincoli esistenti, gli interventi non potevano essere oggetto di condono. La trasformazione urbanistica dei terreni è stata inoltre ritenuta riconducibile alla lottizzazione abusiva disciplinata dall’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001. La norma comprende ogni opera concretamente idonea a stravolgere l’assetto territoriale preesistente, creare un nuovo insediamento abitativo, ostacolare la futura pianificazione e determinare un carico urbanistico non previsto.
Natura vincolata dell’ordine di demolizione
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata. Una volta accertato l’abuso, l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità tali da consentirle di scegliere se conservare o meno l’opera illegittima.
L’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato e sanzionatorio, non richiede:
- una specifica indicazione delle ragioni di interesse pubblico;
- l’individuazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità;
- la comparazione tra tale interesse e gli interessi privati coinvolti.
Sotto il profilo motivazionale è sufficiente la compiuta descrizione delle opere e la constatazione della loro realizzazione in assenza del necessario titolo abilitativo.
Decorso del tempo e legittimo affidamento
La Sezione ha escluso che il lungo intervallo temporale tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione possa generare un affidamento giuridicamente tutelabile. Il legittimo affidamento presuppone provvedimenti amministrativi o condotte idonei a creare aspettative stabilizzate e rapporti giuridici certi; non può invece fondarsi sulla mera conservazione di una situazione abusiva priva dei titoli prescritti.
Anche l’inerzia dell’amministrazione non rende legittimo l’abuso e non determina un obbligo di motivazione rafforzata. Secondo il parere, il decorso del tempo non consolida la posizione del responsabile dell’abuso, ma può anzi confermare la permanenza dell’illiceità dell’intervento.
Esito
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. L’istanza di sospensione è stata assorbita. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti e gli eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 16 giu 2026Parere n. 149/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 giu 2026Parere n. 150/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 giu 2026Parere n. 151/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 giu 2026Parere n. 152/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 giu 2026Parere n. 153/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 giu 2026Parere n. 1071/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →