Sentenza del 23/02/2015 n. 1111 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Mancata allegazione dell'atto impugnato - Tassatività dei casi d'inammissibilità previsti dal comma 1 dell'art. 22 d. lgs. n. 546/92 - Ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto ammissibile. In conformità alla giurisprudenza della Cassazione, il Collegio ha affermato che l'inammissibilità può essere dichiarata soltanto per il mancato deposito degli atti e documenti espressamente indicati dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. La mancata allegazione dell'atto impugnato, se riferibile agli atti previsti dal comma 4, non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'asserita inammissibilità del ricorso tributario per la mancata allegazione dell'atto impugnato. Il Collegio ha dovuto stabilire se tale omissione rientrasse tra i casi tassativi di inammissibilità previsti dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 oppure se fosse riconducibile agli atti richiamati dal comma 4 della medesima disposizione.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Prevede gli atti e documenti il cui mancato deposito può determinare l'inammissibilità del ricorso. La sanzione opera in modo tassativo e non può essere estesa a omissioni non espressamente contemplate.
Art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Disciplina ulteriori atti o documenti, ma il loro mancato deposito non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso, poiché la sanzione processuale è limitata ai casi previsti dal comma 1.
Massime di principio
- Nel processo tributario le cause di inammissibilità hanno carattere tassativo e non possono essere applicate per analogia o interpretazione estensiva.
- La mancata produzione di un documento non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso: occorre verificare se quel documento sia espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992.
- L'omessa allegazione dell'atto impugnato può incidere sulla prova o sulla valutazione del merito, ma non determina di per sé l'inammissibilità quando l'atto rientra tra quelli richiamati dal comma 4.
- In situazioni analoghe, il giudice deve distinguere tra requisiti essenziali del ricorso, la cui omissione comporta inammissibilità, e documenti utili alla difesa o all'istruzione, la cui mancata produzione non produce automaticamente tale conseguenza.
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