Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/07/2015 n. 4013 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di liquidazione - Rettifica valore immobile - Esclusivo utilizzo valutazioni OMI - Efficacia probatoria - Inattendibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva rettificato il valore dell'immobile indicato nel contratto basandosi esclusivamente sulle quotazioni della Banca dati OMI, ritenendo il prezzo dichiarato inattendibile perché difforme dal valore normale di mercato. Il contribuente ha contestato la sufficienza di tale motivazione e l'efficacia probatoria autonoma delle quotazioni OMI.

La decisione

La valutazione dell'Ufficio è stata ritenuta infondata perché fondata esclusivamente sul richiamo alle quotazioni OMI. A seguito della legge n. 88 del 2009, è venuta meno la presunzione legale secondo cui la divergenza tra il prezzo dichiarato e il valore normale dell'immobile dimostrerebbe, da sola, l'inattendibilità del prezzo. Le quotazioni OMI, pur basate su dati statistici aggiornati, costituiscono meri elementi indiziari e devono essere corroborate da ulteriori elementi concreti e specifici.

Norme richiamate

  • Legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 4, lettera f), e comma 5

    La disposizione ha eliminato la presunzione legale di maggiore valore o reddito fondata sulla semplice difformità tra il prezzo dichiarato nel contratto e il valore normale di mercato dell'immobile. Pertanto, l'Amministrazione non può fondare la rettifica esclusivamente sulle quotazioni OMI.

Massime di principio

  • Le quotazioni OMI non costituiscono, da sole, prova sufficiente per rettificare il valore di un immobile o dimostrare l'inattendibilità del prezzo dichiarato.
  • L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti, specifici e individualizzanti relativi all'immobile e alla compravendita, oltre al semplice scostamento dai valori OMI.
  • La difformità tra prezzo dichiarato e valore normale di mercato non determina automaticamente una maggiore base imponibile né trasferisce integralmente sul contribuente l'onere di dimostrare la correttezza del prezzo.
  • In una situazione analoga, un avviso motivato esclusivamente mediante il richiamo alla banca dati OMI può essere contestato per insufficienza della motivazione e carenza probatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.