Sentenza del 10/07/2015 n. 4013 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di liquidazione - Rettifica valore immobile - Esclusivo utilizzo valutazioni OMI - Efficacia probatoria - Inattendibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato il valore dell'immobile indicato nel contratto basandosi esclusivamente sulle quotazioni della Banca dati OMI, ritenendo il prezzo dichiarato inattendibile perché difforme dal valore normale di mercato. Il contribuente ha contestato la sufficienza di tale motivazione e l'efficacia probatoria autonoma delle quotazioni OMI.
La decisione
La valutazione dell'Ufficio è stata ritenuta infondata perché fondata esclusivamente sul richiamo alle quotazioni OMI. A seguito della legge n. 88 del 2009, è venuta meno la presunzione legale secondo cui la divergenza tra il prezzo dichiarato e il valore normale dell'immobile dimostrerebbe, da sola, l'inattendibilità del prezzo. Le quotazioni OMI, pur basate su dati statistici aggiornati, costituiscono meri elementi indiziari e devono essere corroborate da ulteriori elementi concreti e specifici.
Norme richiamate
Legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 4, lettera f), e comma 5
La disposizione ha eliminato la presunzione legale di maggiore valore o reddito fondata sulla semplice difformità tra il prezzo dichiarato nel contratto e il valore normale di mercato dell'immobile. Pertanto, l'Amministrazione non può fondare la rettifica esclusivamente sulle quotazioni OMI.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI non costituiscono, da sole, prova sufficiente per rettificare il valore di un immobile o dimostrare l'inattendibilità del prezzo dichiarato.
- L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti, specifici e individualizzanti relativi all'immobile e alla compravendita, oltre al semplice scostamento dai valori OMI.
- La difformità tra prezzo dichiarato e valore normale di mercato non determina automaticamente una maggiore base imponibile né trasferisce integralmente sul contribuente l'onere di dimostrare la correttezza del prezzo.
- In una situazione analoga, un avviso motivato esclusivamente mediante il richiamo alla banca dati OMI può essere contestato per insufficienza della motivazione e carenza probatoria.
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