Cassazione Penale, Ordinanza n. 03479/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non non scusabile, il ricorrente sopporta anche la sanzione pecuniaria. Il provvedimento impugnato resta fermo quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12 dicembre 2024, censurando il diniego delle circostanze attenuanti generiche, cioè una questione attinente al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che il provvedimento impugnato aveva già affrontato il punto con motivazione sufficiente e non illogica, dando adeguato conto delle deduzioni difensive. Non risultano nel testo altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono materia rimessa alla valutazione del giudice di merito; il diniego non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente sia esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamato quale base del principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito, se la motivazione del giudice di appello è sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il controllo della Corte di cassazione sul trattamento sanzionatorio non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare l'esistenza di una motivazione congrua e non contraddittoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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