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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22551/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con unico motivo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento al mancato riconoscimento, nella sua massima estensione, della circostanza attenuante prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3 c.p. (collaborazione con la giustizia). La difesa ha sostenuto che Rolletta ha fornito un contributo rilevante, ha ammesso le proprie responsabilità e indicato i correi, e che quindi la riduzione della pena per collaborazione avrebbe dovuto essere applicata nella misura massima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che sia il G.i.p. sia la Corte d'Appello avessero già riconosciuto la circostanza attenuante della collaborazione, ma non nella sua massima estensione: il G.i.p. aveva applicato una riduzione di un terzo per la fase incipiente della collaborazione; la Corte d'Appello ha confermato tale valutazione motivando che, pur riconoscendo l'utilità delle dichiarazioni, la gravità dei reati, il ritardo nella collaborazione (iniziata molto tempo dopo i fatti e dopo un attentato subito dall'imputato) e la concessione anche di attenuanti generiche non rendevano opportuna una maggiore riduzione del trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che non è ammissibile una nuova valutazione in sede di legittimità se la decisione è motivata e non arbitraria. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso (inammissibilità), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre la dichiarazione di inammissibilità impedisce di rilevare d'ufficio questioni di estinzione per prescrizione non dedotte in grado di merito.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma che prevede la circostanza attenuante per la collaborazione con la giustizia; nel caso concreto è stata riconosciuta ma non nella sua massima estensione per valutazione discrezionale dei giudici di merito (tenuto conto dell'utilità, del tempo di inizio della collaborazione e della gravità dei reati).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). Il ricorso è stato valutato alla luce di questi profili ed è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione sulla misura della riduzione per collaborazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi generali per la determinazione della pena (fissare la pena base e graduazione); richiamati per sottolineare la discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nelle diminuzioni/ aumenti per circostanze.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo; applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma (euro 3.000) alla Cassa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa nella determinazione della inammissibilità.

  • artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p.

    Richiamati per spiegare che l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione d'ufficio (in Cassazione) di un'eventuale estinzione del reato per prescrizione non dedotta nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della circostanza attenuante per collaborazione (art. 416-bis.1, comma 3) dipende non solo dall'attività di dichiarazione ma anche dall'utilità, dalla tempestività e dalla ricorrenza delle circostanze; una collaborazione iniziata tardivamente può giustificare una riduzione meno favorevole.
  • La quantificazione della riduzione di pena per le attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito se la motivazione è logica e sufficiente.
  • La semplice ammissione di responsabilità e l'indicazione di correi non garantiscono automaticamente l'applicazione della massima estensione dell'attenuante: rilevano la gravità del reato, la fase processuale in cui la collaborazione è iniziata e l'effettivo apporto probatorio.
  • In sede di Cassazione le censure contro la congruità della pena sono ammissibili solo se dimostrano illogicità, insufficienza o arbitrarietà della motivazione dei giudici di merito; altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre, questioni processuali non sollevate in grado di merito (es. prescrizione) non possono essere rilevate d'ufficio in Cassazione se il ricorso è inammissibile.

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