Sentenza del 29/12/2016 n. 27301 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva contestato a C.M. l'omessa indicazione nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi 2005 e 2006 di investimenti e attività finanziarie detenuti all'estero, per un valore complessivo inizialmente quantificato in Euro 5.347.866,73. Una parte rilevante degli investimenti era costituita da partecipazioni societarie conferite in trust, ritenuto dall'Ufficio sostanzialmente simulato. La contribuente ha contestato sia la quantificazione della base imponibile sia la validità e motivazione dell'atto sanzionatorio, invocando inoltre l'esenzione o la riduzione delle sanzioni per incertezza normativa, assenza di dolo e collaborazione con l'Amministrazione. L'Agenzia delle entrate ha invece contestato la riduzione della sanzione operata dalla CTR, sostenendo che la collaborazione valorizzata dal giudice non fosse adeguatamente motivata e non costituisse un elemento ulteriore rispetto agli obblighi ordinari della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse sufficientemente motivata e che le critiche della contribuente mirassero, in larga parte, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione secondo la formulazione applicabile dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha confermato che il conferimento reale di partecipazioni in trust non esclude automaticamente l'obbligo di dichiarazione nel quadro RW: tale obbligo può gravare anche sul beneficiario effettivo o su chi conserva la disponibilità effettiva dei beni. Ha inoltre escluso l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva, non essendo stati dimostrati contrasti interpretativi significativi e risultando già consolidato l'orientamento sull'obbligo dichiarativo del titolare effettivo. È rimasta quindi ferma la sanzione determinata dalla CTR sulla base di Euro 4.161.814,00 e nella misura minima del 6%. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. C.M. è stata condannata al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre tale obbligo non è stato applicato all'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4
Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.
L'obbligo di compilazione del quadro RW non grava soltanto sul titolare formale dell'investimento, ma anche sul beneficiario effettivo e su chi dispone di fatto delle attività estere. Il conferimento in trust non esclude automaticamente l'obbligo se il disponente conserva la titolarità effettiva o la disponibilità sostanziale dei beni.
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5, comma 2
Percentuale minima della sanzione determinata dalla CTR nel 6%.
Quando la legge prevede un minimo e un massimo, il giudice può determinare discrezionalmente la sanzione entro tali limiti, considerando la gravità concreta della violazione e gli elementi oggettivi e soggettivi.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6, 7 e 16
Le norme disciplinano rispettivamente elemento soggettivo, cause di non punibilità, criteri di determinazione della sanzione e contenuto dell'atto di contestazione. L'incertezza normativa esimente deve essere oggettiva, inevitabile e dimostrata dal contribuente; la semplice difficoltà interpretativa o l'assenza di dolo non sono sufficienti.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 1, comma 2, lett. u), allegato tecnico
La nozione di titolare effettivo è rilevante per individuare chi, anche in assenza di titolarità formale o possesso diretto, deve essere considerato soggetto obbligato al monitoraggio fiscale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8; L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
Prevedono rilievo all'obiettiva incertezza normativa quale causa di non applicazione delle sanzioni, ma solo quando, anche dopo un'interpretazione metodicamente corretta, non sia possibile individuare con sicurezza la norma applicabile.
Codice di procedura civile, art. 335
I ricorsi proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti; quello successivo assume natura incidentale rispetto a quello notificato per primo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, il ricorrente privato deve versare un ulteriore contributo unificato. L'obbligo non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel monitoraggio fiscale conta la titolarità effettiva o la disponibilità sostanziale dell'investimento estero, non soltanto l'intestazione formale. L'utilizzo di un trust non elimina automaticamente l'obbligo di compilare il quadro RW.
- Chi istituisce o conferisce beni in un trust deve verificare concretamente se, in base ai poteri conservati, ai beneficiari e alla struttura del trust, mantiene una posizione di titolare effettivo o una disponibilità sostanziale dei beni.
- L'esimente dell'incertezza normativa oggettiva è eccezionale: non basta sostenere che la disciplina fosse complessa o che il contribuente non abbia agito con dolo; occorre dimostrare un'effettiva e inevitabile impossibilità interpretativa, valutata dal giudice.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei documenti o dei prospetti contabili. Occorre indicare una specifica violazione di legge o l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, nei limiti previsti dalla normativa processuale applicabile.
- La determinazione della sanzione entro il minimo e il massimo legali rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La riduzione può essere giustificata da collaborazione e comportamento complessivo del contribuente, purché la decisione resti entro i limiti normativi.
- In presenza di ricorsi contrapposti, il rigetto di entrambe le impugnazioni può comportare la compensazione integrale delle spese, ma il contribuente privato soccombente può comunque essere tenuto al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
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