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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11352/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava tre motivi: (1) censura del giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale perché la Corte di appello avrebbe fatto riferimento soltanto al verbale di arresto, ignorando la versione dell'imputato; (2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, n. 2 c.p.), poiché la reazione dell'imputato sarebbe stata provocata dai suoi congiunti ma si sarebbe concretizzata contro gli operatori di polizia intervenuti; l'imputato sostiene che la reazione può colpire terzi quando esista solidarietà o rapporto tra provocatori e vittima effettiva; (3) vizio motivazionale relativo all'esclusione da parte della Corte di appello dell'aggravante dell'art. 61, n. 10 c.p. (contestata con riferimento al delitto di lesioni), con la conseguente doglianza che il Tribunale aveva invece ritenuto (non escludendo l'aggravante) e l'aveva considerata nella determinazione della pena a titolo di continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto ai motivi secondo e terzo, e inammissibile quanto al primo. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa valutazione del merito e non si confrontava adeguatamente con la motivazione impugnata; il secondo motivo è stato accolto perché la motivazione della Corte di appello sull'impossibilità di riconoscere la provocazione (perché la reazione era diretta a terzi, gli agenti) era insufficiente: la Cassazione ha ricordato che la provocazione può rilevare anche se la reazione colpisce persona diversa dal provocatore, purché sussista un rapporto (di parentela o solidarietà) che renda plausibile la reazione e il nesso causale tra fatto provocatorio e reazione; il terzo motivo è stato accolto perché il Tribunale aveva determinato la pena di continuazione senza escludere l'aggravante dell'art. 61 n. 10 e la Corte di appello, pur escludendola, non ha ricalcolato la pena di conseguenza. La sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo esame sul riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione e sulla determinazione della pena (rideterminazione in relazione all'aggravante eventualmente esclusa).

Norme richiamate

  • art. 62, n. 2, cod. pen.

    La circostanza attenuante della provocazione può applicarsi anche se la reazione colpisce persona diversa dal provocatore, ma è necessario che la vittima sia legata al provocatore da un rapporto (es. parentela o solidarietà) che renda plausibile il collegamento causale tra fatto provocatorio e reazione

  • art. 61, n. 10, cod. pen.

    L'indicazione o l'esclusione dell'aggravante influisce sulla determinazione della pena; se il giudice di primo grado ha ritenuto e utilizzato l'aggravante nella quantificazione della pena a titolo di continuazione, la corte di appello che la esclude deve rideterminare la pena di conseguenza

Massime di principio

  • La circostanza attenuante della provocazione non è automaticamente esclusa quando la condotta violenta colpisce terzi: occorre valutare se esistono rapporti (di parentela o solidarietà) tra provocatore e vittima che giustifichino la reazione e il nesso causale
  • Il giudice di merito deve motivare adeguatamente perché ritiene che la reazione non sia riconducibile alla provocazione; una motivazione generica o contraddittoria può portare all'annullamento con rinvio
  • Se il giudice di primo grado ha tenuto conto di un'aggravante nel determinare la pena (anche in funzione di continuazione), la corte d'appello che esclude quell'aggravante è tenuta a ricalcolare la pena; il mancato ricalcolo è vizio di motivazione
  • I motivi che chiedono una diversa valutazione del mero fatto o della prova sono di regola inammissibili in Cassazione quando si limitano a proporre una diversa ricostruzione non fondata su errori di diritto o lacune motivazionali
  • In casi simili è utile per la difesa: (a) documentare e dimostrare il rapporto tra provocatori e vittima (parentela, solidarietà) per fondare la domanda di attenuante; (b) chiedere espressamente in motivazione che, se l'aggravante viene esclusa, venga indicata la nuova quantificazione della pena; (c) sollecitare al giudice motivazioni puntuali quando l'azione violenta si è svolta con intervento di terzi (es. forze dell'ordine)

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