Ordinanza n. 573/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto n°39715 DEL 03.09.2025 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO inviato al ricorrente in data 3 settembre 2025, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADMM EADSS (all.1), emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n.12034/2023 intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; del preavviso di diniego dell’istanza di riconoscimento ai sensi dell’art 10 bis L. n°241/1990 inviato al ricorrente in data 18/08/2025; di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, indicato in ricorso come decreto del 3 settembre 2025, mentre risulta allegata una diversa comunicazione di rigetto del 13 ottobre 2025 relativa al riconoscimento di qualifiche professionali per l’insegnamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del diniego ministeriale del riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, nonché del relativo preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il TAR ha rilevato una significativa discrasia tra l’atto indicato nell’epigrafe del ricorso e quello effettivamente allegato: il ricorso indica il provvedimento n. 39715 del 3 settembre 2025, già oggetto di un distinto ricorso cautelare, mentre l’allegato reca la comunicazione n. 52057 del 13 ottobre 2025, concernente il riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in Romania per classi di insegnamento diverse. Inoltre, il testo del ricorso appare un duplicato del ricorso n. 10850/2025 e non esamina in alcun modo il contenuto del provvedimento del 13 ottobre 2025. Tali elementi hanno indotto il Collegio a rilevare d’ufficio possibili profili di inammissibilità, disponendo il contraddittorio con la parte ricorrente ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha rilevato possibili profili di inammissibilità derivanti dalla non corrispondenza tra l’atto impugnato indicato nel ricorso e quello prodotto, nonché dalla mancata esposizione di censure riferibili all’atto allegato. Ha assegnato al ricorrente 30 giorni dal deposito dell’ordinanza per depositare una memoria volta a chiarire tali profili, rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026. L’ordinanza dispone inoltre che sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di diniego è indicato quale atto impugnato, ma l’ordinanza non ne esamina la legittimità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio lo applica per sottoporre alla parte ricorrente i rilevati profili di possibile inammissibilità e consentirle di depositare osservazioni prima della decisione.
Massime di principio
- Quando il provvedimento effettivamente prodotto in giudizio non coincide con quello indicato nell’epigrafe del ricorso, il giudice può rilevare d’ufficio un possibile vizio di ammissibilità e assegnare alla parte un termine per chiarire l’oggetto dell’impugnazione.
- La mancata esposizione di censure riferibili all’atto allegato, soprattutto quando il ricorso riproduca quello proposto in altro giudizio contro un diverso provvedimento, può integrare un profilo di possibile inammissibilità del ricorso.
- Prima di dichiarare l’inammissibilità rilevata d’ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporre la questione alle parti e consentire loro di interloquire ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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