Cassazione Penale, Sentenza n. 37419/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato estinta per prescrizione la fattispecie di invasione di edifici (art. 633 c.p.) contestata a Gargiulo. Il Tribunale aveva ritenuto il reato di natura istantanea e fatto decorrere la prescrizione dalla data di ingresso nell'immobile (al più tardi 23/02/2007). Il Procuratore Generale ha dedotto errore di diritto sostenendo che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 633 c.p. è reato di natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, per cui la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione e non dall'ingresso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale: ha ribadito il principio secondo cui l'invasione di edifici di cui all'art. 633 c.p. assume natura permanente quando è accompagnata da perdurante occupazione che limita concretamente il godimento del bene, con conseguente decorrenza della prescrizione dal momento in cui l'occupante si allontana e cessa l'occupazione. Avendo la difesa depositato memoria attestando che Gargiulo ha volontariamente rilasciato l'alloggio solo nel maggio 2024 (per poi rientrarvi nel novembre 2024), la Corte ha rilevato che il termine prescrizionale massimo non era ancora maturato. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio (ex art. 569 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
La Corte lo interpreta come reato che può avere natura permanente quando l'occupazione è perdurante: la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione (allontanamento dell'occupante) e non dall'ingresso iniziale.
art. 110 cod. pen.
Richiamato tra le imputazioni (concorso di persone nel reato); usato per inquadrare la partecipazione a titolo di concorso.
art. 639‑bis cod. pen.
Citato tra le imputazioni iniziali; nella decisione non è stata sviluppata una specifica interpretazione di tale norma, ma figura nel quadro fattuale contestato.
art. 157 cod. pen.
Richiamato nel motivo di cassazione in relazione alla disciplina della prescrizione e della natura delle fattispecie (per trattare questioni di decorrenza e durata dell'illecito).
art. 158 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 157 nell'ambito delle censure sulla prescrizione e sulla qualificazione temporale del reato (continuità/permanenza).
art. 606 c.1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione o erronea applicazione di norme di diritto: invocata per censurare la qualificazione giuridica del reato e la decorrenza della prescrizione.
art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1‑bis cod. proc. pen.
Richiamati con riferimento alla modalità di trattazione del procedimento in camera di consiglio in assenza di richiesta di udienza orale nei termini; questione procedurale sulla trattazione del ricorso.
art. 569 cod. proc. pen.
Dispositivo applicato per disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d'Appello competente per nuovo giudizio.
Massime di principio
- Quando l'invasione di edifici (art. 633 c.p.) si accompagna a una perdurante occupazione che limita concretamente il godimento del bene da parte del proprietario, il reato va qualificato come permanente: la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione (allontanamento) e non dall'ingresso iniziale.
- Per distinguere tra reato istantaneo con effetti permanenti e reato permanente occorre valutare la condotta concreta: se l'azione si esaurisce con l'ingresso/deposito, può trattarsi di reato istantaneo; se richiede comportamento continuo (permanenza, uso del bene), assume carattere permanente.
- Gli atti interruttivi della prescrizione (es. decreto di citazione a giudizio) vanno confrontati con la data di cessazione dell'occupazione: solo se l'interruzione avviene prima della scadenza del termine prescrizionale il reato non si prescrive.
- In situazioni di rilascio volontario seguito da rientro, può configurarsi una nuova occupazione (eventuale nuova fattispecie); è essenziale documentare con precisione le date di ingresso e di uscita per la corretta determinazione della prescrizione.
- La difesa di stato di necessità o altre cause estintive o attenuanti non mutano automaticamente la natura temporale (istantanea/permanente) del reato; tali argomenti agiscono sul profilo della colpevolezza o dell'esimente, non sulla decorrenza della prescrizione se la permanenza è provata.
- In giudizio è importante produrre prove documentali e testimoniali che attestino la durata e la continuità dell'occupazione (verbali, comunicazioni amministrative, certificazioni su accessi/uscite, rapporti con l'ente proprietario) perché la qualificazione temporale del reato dipende dalla persistenza della condotta.
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