Sentenza del 16/01/2023 n. 1003 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che, riformando il primo grado, aveva accolto l'appello del Comune e dichiarato dovuta la TARSU 2009 per l'albergo di proprietà/gestione CO.RE.TUR. In cassazione la contribuente deduceva sei motivi: (1) efficacia preclusiva di precedenti giudicati relativi ad altre annualità; (2) illegittimità della Delibera di Giunta n.69/2007 che differenziava la tariffa per alberghi (violazione D.Lgs. 507/1993 art.68 e art.16 Regolamento comunale); (3) omissione di riduzione per stagionalità (D.Lgs. 507/1993 art.62 e direttiva 2006/12/CE); (4) violazione della L.135/2001 art.7 (equiparazione agevolazioni industria/turismo); (5) violazioni di norme procedurali e obbligo di disapplicazione della Delibera (L.212/2000 art.7, D.Lgs. 546/1992 e artt. 65,68,69 D.Lgs. 507/1993); (6) incompetenza della Giunta comunale a fissare tariffe nella Regione Sicilia (L.142/1990 art.32 e L.R. Sicilia 48/1991).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha affermato che: il giudicato relativo ad altre annualità non vincola se fondato su errata interpretazione di diritto; i Comuni possono legittimamente differenziare la tariffa per gli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni (art.68 D.Lgs. 507/1993 non impedisce differenziazioni discrezionali); l'onere della prova della stagionalità e dei requisiti per la riduzione grava sul contribuente; le delibere tariffarie a carattere generale non sono soggette all'obbligo di motivazione tipico dei provvedimenti individuali e la loro disapplicazione giudiziale richiede vizi precisi di legittimità; nella Regione Sicilia la determinazione concreta delle tariffe è di competenza della Giunta. La Corte ha altresì disposto l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68
l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: (...) c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
La norma fissa categorie "di massima" lasciando al Comune margine discrezionale per distinguere e differenziare sottocategorie (es. alberghi) e relative tariffe in base alla diversa potenzialità di rifiuti
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Definisce gli ambiti di tassabilità e le esclusioni presunte; la Corte ricorda che le esclusioni sono presunzioni iuris tantum superabili con prova, e che la disciplina prevede oneri dichiarativi per il contribuente
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2
"Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo"
Prevede informazioni da indicare nella delibera per il controllo di legittimità ma, come atto normativo generale, la delibera non è soggetta all'obbligo di motivazione tipico degli atti individuali; la mancata analitica motivazione non comporta automaticamente illegittimità salvo vizi evidenti
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66
Prevede possibilità di riduzione della tariffa per situazioni oggettive di minore utilizzo (es. stagionalità) con onere probatorio del contribuente
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69
Disciplina i criteri generali per l'approvazione delle tariffe; richiamata in relazione agli obblighi informativi e alla competenza dell'ente
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Norma procedurale fiscale richiamata in relazione ai vizi di motivazione e ai criteri di impugnazione nel processo tributario
L. n. 135 del 2001, art. 7, comma 4
"Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria..."
Riguarda estensione di agevolazioni economiche alle imprese turistiche; la Corte ha ritenuto irrilevante tale norma rispetto alla determinazione della tariffa TARSU, che non è uno strumento d'agevolazione
L. n. 212 del 2000, art. 7
Norma sulla trasparenza dell'azione amministrativa; il diritto alla motivazione non si estende agli atti normativi/collettivi come le delibere tariffarie
L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g)
Richiamata per la competenza in materia di tariffe: nella Regione Sicilia la Corte conferma che la concreta determinazione delle aliquote è di competenza della Giunta, non del Consiglio
L.R. Sicilia n. 48 del 1991, art. 1, lett. e)
Recepisce nell'ordinamento regionale la disciplina sulla competenza alla determinazione delle tariffe richiamata dalla L. 142/1990; conferma competenza della Giunta regionale/locale secondo la prassi regionale
Codice di procedura civile, art. 324
Richiamato in tema di efficacia del giudicato: nel processo tributario il giudicato ha efficacia esterna solo se attiene a fatti o elementi costitutivi dal carattere permanente e non a mere interpretazioni giuridiche errate
Codice di procedura civile, art. 115
Principio del libero convincimento del giudice di merito; valutazioni di fatto sono sindacabili in Cassazione nei limiti ristretti previsti dalla legge
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento da parte della ricorrente
Direttiva 2006/12/CE, art. 15 (ora sostituita da 2008/98/CE)
Richiamata in ordine al principio chi inquina paga e alla possibilità di differenziare oneri in funzione dell'impatto ambientale; la Corte ha ritenuto compatibile la differenziazione tariffaria con principi UE
Direttiva 2008/98/CE, art. 14
Riferimento al principio comunitario di proporzionalità e "chi inquina paga" usato per giustificare la differenziazione tariffaria
D.Lgs. n. 22 del 1997
Citato come fonte che assume la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi quale dato di esperienza comparata; supporta la legittimità della differenziazione tariffaria
D.Lgs. n. 267 del 2000
Citato per confronto con L. 142/1990 nella ricostruzione delle competenze tra organi comunali in materia tariffaria
Codice civile, art. 2909
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia dei provvedimenti (nel testo di cassazione viene contestata la violazione/falsa applicazione) ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura
Massime di principio
- Il giudicato tributario su annualità diverse non vincola se si fonda su un'interpretazione di diritto errata o su presupposti normativi diversi: l'efficacia esterna del giudicato concerne fatti e situazioni di carattere permanente, non l'interpretazione giuridica astratta.
- I Comuni possono differenziare le tariffe TARSU per categorie di utenze (es. alberghi vs civili abitazioni) anche con tariffe significativamente più alte per gli alberghi, in ragione della maggiore capacità produttiva di rifiuti; tale scelta rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa.
- La riduzione della tassa per stagionalità è subordinata alla prova da parte del contribuente (es. licenza che attesti stagionalità) e, in mancanza di elementi documentali, la richiesta può essere respinta.
- Le delibere comunali di determinazione delle tariffe sono atti di carattere generale e non sono soggette all'obbligo di motivazione analitica come gli atti individuali; la loro disapplicazione giudiziale richiede l'accertamento di vizi precisi (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere).
- Nella Regione Sicilia la determinazione concreta delle aliquote tariffarie è attribuita alla Giunta comunale e non al Consiglio, pertanto c'è legittimità dell'adozione da parte della Giunta salvo specifici vizi di legittimità.
- Il principio comunitario "chi inquina paga" e la disciplina UE sul rifiuto ammettono la differenziazione degli oneri in ragione dell'impatto ambientale, compatibilmente con il principio di proporzionalità.
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