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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01853/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione straordinaria ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso in materia catastale. La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di un'area adibita a pontile con 57 posti barca, oltre aree di alaggio, varo e servizio, attribuendo la categoria D/8 e aumentando la rendita proposta dalla contribuente. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo motivato l'avviso anche senza la riproduzione in atto delle linee guida/prezzario usati per i conteggi, perché documentazione conoscibile, e ritenendo corretto il riferimento al valore dei posti barca. Nel ricorso per revocazione la società ha sostenuto che la Cassazione avesse supposto erroneamente che le sue censure sul prezzario fossero solo formali e non anche sostanziali, poiché essa avrebbe invece contestato la radicale illegittimità e incoerenza del metodo di stima adottato dall'Ufficio. La Corte ha però rilevato che il motivo di revocazione non denunciava un vero errore di fatto, ma mirava a una nuova valutazione giuridica della corretta determinazione della rendita catastale; ha quindi escluso che vi fosse stata omessa pronuncia su un motivo di ricorso o falsa percezione degli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non ricorresse l'errore di fatto revocatorio previsto dagli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., perché l'ordinanza impugnata aveva effettivamente esaminato il motivo relativo al metodo di determinazione della rendita catastale e lo aveva confutato. La doglianza della società tendeva invece a ottenere una rivalutazione di merito e di diritto della questione catastale, estranea al rimedio revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il ricorso per revocazione delle ordinanze o sentenze della Cassazione è ammesso solo nei casi di errore di fatto richiamati dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste nella falsa percezione degli atti, quando la decisione presupponga un fatto la cui verità è esclusa o l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Usato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. 25/06/2008, n. 17443

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, esclusa ogni valutazione giuridica.

  • Cass. Sez. U. n. 31032/2019

    La revocazione è ammissibile per mancata decisione su uno o più motivi, ma non quando la pronuncia sul motivo sia intervenuta, anche se non su tutte le argomentazioni.

  • Cass. n. 16297/2025

    Richiamata per ribadire che non vi è errore revocatorio se il motivo è stato comunque esaminato.

  • Cass. n. 26301/2018

    Richiamata nello stesso senso sulla distinzione tra svista percettiva ed errore di giudizio.

  • Cass. Sez. U. n. 4315/2020

    Richiamata in tema di raddoppio dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione straordinaria delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo per errore di fatto revocatorio, cioè per una svista percettiva immediatamente desumibile dagli atti, e non per contestare la valutazione giuridica o la ricostruzione critica compiuta dal giudice.
  • Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la Corte abbia comunque esaminato il motivo di ricorso, anche se non abbia dato risposta analitica a tutte le singole argomentazioni sviluppate dalla parte.
  • La doglianza che mira a ottenere una nuova valutazione del metodo estimativo o della correttezza della decisione di merito non è proponibile con il rimedio revocatorio, poiché attiene al giudizio e non alla percezione del fatto processuale.
  • L'errore revocatorio presuppone un contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella decisione impugnata e quella risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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