Sentenza del 27/01/2016 n. 171 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRPEF- CREDITO - DICHIARAZIONE - TARDIVA - CONSEGUENZE - RIFIUTO TACITO DI RIMBORSO- LEGITTIMITA'.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il rifiuto tacito dell'Amministrazione finanziaria e sosteneva di avere diritto al rimborso del credito IRPEF emergente dalla dichiarazione dei redditi. La dichiarazione, tuttavia, era stata presentata oltre 90 giorni dalla scadenza ordinaria. La questione riguardava quindi se tale presentazione dovesse essere considerata semplicemente tardiva oppure omessa, con conseguenze sulla possibilità di chiedere il rimborso.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo il rifiuto tacito dell'Amministrazione finanziaria. La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza ordinaria è stata qualificata come dichiarazione omessa e non come mera dichiarazione tardiva. Di conseguenza, il contribuente avrebbe dovuto presentare l'istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973. Poiché l'istanza è stata presentata oltre tale termine, il diniego tacito è stato considerato legittimo.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La richiesta di rimborso delle imposte dirette versate indebitamente deve essere presentata entro il termine di 48 mesi. Il mancato rispetto di tale termine rende tardiva l'istanza e legittima il diniego tacito dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Una dichiarazione dei redditi presentata oltre 90 giorni dalla scadenza ordinaria può essere qualificata come omessa, nonostante sia stata materialmente presentata.
- La qualificazione della dichiarazione come omessa può incidere sulla possibilità di utilizzare il credito d'imposta e di ottenerne il rimborso.
- Per ottenere il rimborso di somme indebitamente versate è essenziale rispettare il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973.
- La presentazione tardiva dell'istanza di rimborso può comportare la formazione di un diniego tacito legittimo, anche se il contribuente vanta effettivamente un credito sostanziale.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la tempestività della dichiarazione dei redditi e quella dell'istanza di rimborso.
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