Sentenza n. 84/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di diniego n. 2083/2021 del 22.09.2021 emesso dal Comune di Firenze in relazione alla pratica di condono S/1639; di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi tra cui, in particolare, le note del Comune datate 13.09.2017 e 06.06.2019 e la proposta del responsabile del procedimento del 23.07.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un box auto realizzato nella fascia di rispetto ferroviaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari richiedenti condono)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo a un’istanza di condono presentata nel 1985 per un box auto ubicato in area soggetta al vincolo di cui all’art. 49 d.P.R. 753/1980. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 32 e 35 della legge n. 47/1985, degli artt. 2 ss. della legge n. 241/1990 e della circolare ministeriale del 30 luglio 1985, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, assumendo che il Comune avesse definito la pratica senza acquisire il parere obbligatorio dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo ferroviario, individuata in RFI. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 32 e 35 della legge n. 47/1985, degli artt. 49 e 60 d.P.R. 753/1980 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 1158 ss. c.c., lamentando che il Comune non avesse correttamente istruito il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria, né considerato le specificità delle vicende del manufatto. È stata inoltre dedotta la disparità di trattamento rispetto ad altri box della stessa zona che avrebbero ottenuto la sanatoria. In giudizio è emerso che i ricorrenti avevano trasmesso a RFI, nel 2017, la documentazione necessaria per l’autorizzazione in deroga.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di condono, disponendo il riesercizio del potere da parte del Comune. Il Collegio ha affermato che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è obbligatorio e vincolante: il Comune non può definire l’istanza di condono senza aver previamente acquisito il provvedimento espresso conclusivo del relativo subprocedimento. Il decorso del termine di 180 giorni previsto dalla norma non determina un silenzio significativo né consuma il potere dell’amministrazione competente; integra invece un mero silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Ne deriva che il Comune, quale amministrazione procedente, deve attivarsi per acquisire il parere e non può sostituirlo con il mero decorso del termine. Il principio di completezza dell’istruttoria impone inoltre al responsabile del procedimento di accertare d’ufficio i fatti e compiere gli atti necessari. Poiché i ricorrenti avevano comunque prodotto a RFI la documentazione necessaria per l’autorizzazione in deroga e non avevano causato la carenza documentale posta a fondamento del diniego, il provvedimento è stato ritenuto illegittimo. Il Comune dovrà riesaminare la domanda dopo l’acquisizione del provvedimento di RFI conclusivo del subprocedimento di deroga, eventualmente mediante moduli procedimentali alternativi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 32 l. 47/1985
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
Il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è obbligatorio e vincolante. Il mancato rilascio entro 180 giorni integra un mero silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento, non un provvedimento tacito negativo e non comporta la consumazione del potere consultivo.
art. 35 l. 47/1985
Richiamato dai ricorrenti quale disciplina del procedimento di condono; la decisione valorizza l’obbligo di completare il subprocedimento relativo al parere sul vincolo prima della definizione dell’istanza.
art. 2 l. 241/1990
L’obbligo della P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
L’inerzia dell’amministrazione, salvo espressa previsione normativa, non produce un provvedimento tacito negativo; il silenzio disciplinato dall’art. 32 l. 47/1985 è comportamentale e rimediabile con l’azione avverso il silenzio.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
Anche il procedimento di condono deve rispettare il principio di completezza dell’istruttoria; il Comune deve acquisire gli atti necessari, compreso il parere dell’autorità preposta al vincolo.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato nel secondo motivo in relazione al difetto di motivazione del diniego; l’illegittimità è stata tuttavia principalmente ricondotta alla mancata acquisizione del parere vincolante e all’incompletezza dell’istruttoria.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono indicati come rimedi esperibili contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione preposta al rilascio del parere.
artt. 49 e 60 d.P.R. 753/1980
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza ... minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
La pratica di condono riguardava un manufatto realizzato nella fascia di rispetto ferroviaria; il rilascio della sanatoria richiede la definizione del subprocedimento relativo alla deroga o all’autorizzazione prevista dalla disciplina ferroviaria.
art. 73 d.lgs. 104/2010
Disciplina il deposito e lo scambio delle memorie difensive e di replica; richiamato per lo svolgimento processuale.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è obbligatorio e vincolante; il Comune non può definire l’istanza senza aver acquisito il provvedimento espresso conclusivo del relativo subprocedimento.
- Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985 per il rilascio del parere sul vincolo non determina la formazione di un provvedimento tacito negativo né consuma il potere dell’amministrazione competente, ma configura un silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento contro il quale sono esperibili i rimedi di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.
- L’amministrazione comunale, quale autorità procedente, deve attivarsi per acquisire il parere dell’autorità preposta al vincolo e non può respingere l’istanza di condono facendo leva sulla mancata acquisizione del parere quando il subprocedimento non sia stato definito.
- Il principio di completezza dell’istruttoria impone al responsabile del procedimento di accertare d’ufficio i fatti e di disporre gli atti necessari anche nell’ambito del procedimento eccezionale di condono edilizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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