Cassazione Penale, Ordinanza n. 27809/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per una truffa contrattuale commessa nella vendita di una vettura. Nel ricorso sono stati dedotti: 1) vizi in punto di accertamento della responsabilità e di qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e l'erronea sussunzione dei fatti; 2) contestazioni sull'elemento soggettivo; 3) censura del trattamento sanzionatorio; 4) doglianza sull'omessa applicazione di sanzioni sostitutive. La Corte di cassazione rileva che i primi due motivi sono generici, reiterativi e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, mentre il terzo e il quarto sono anch'essi aspecifici e non supportati da deduzioni concrete.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità, sulla qualificazione giuridica e sull'elemento soggettivo mirassero a una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità e prive della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.; ha inoltre ritenuto generiche le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata applicazione di sanzioni sostitutive, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena ex artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
artt. 132 e 133 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
art. 641 c.p.
Richiamato come fattispecie diversa che la Corte di merito aveva escluso in favore della truffa contrattuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure di merito o la proposta di una diversa ricostruzione dei fatti non sono ammissibili.
- È inammissibile il motivo che si limiti a contestare l'accertamento di responsabilità senza indicare specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e dei riscontri probatori è apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La determinazione della pena, compresa la scelta di applicare o meno sanzioni sostitutive, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione in assenza di arbitrio o illogicità manifesta.
- Quando la difesa non articola uno specifico motivo su un punto decisivo, la censura è aspecifica e non può essere esaminata nel merito.
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