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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23166/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità assoluta della sentenza di appello per presunta errata dichiarazione di assenza dell'imputato - ritenuto in realtà detenuto per altra causa - con violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; 2) omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604 c.p.p., avendo la difesa sollevato in appello carenze motivazionali (mancata applicazione art. 131-bis e fragilità del riconoscimento); 3) errata esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. pen., atteso il danno patrimoniale di circa 200 euro e la non automatica preclusione dovuta ai precedenti penali; 4) vizio di motivazione e errata valutazione probatoria in ordine all'identificazione dell'imputato, sostenendo che la condanna si fondi esclusivamente su immagini di videosorveglianza di qualità non ottimale e su dichiarazioni contraddittorie del personale di polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato nel merito e, in parte, inammissibile per difetto di specificità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il gravame generico e tardivo: la notifica presso il difensore domiciliatario non è stata dimostrata lesiva del diritto di difesa e, in mancanza di prova che l'imputato fosse effettivamente detenuto e non informato, l'eventuale vizio si sarebbe potuto e dovuto eccepire tempestivamente in sede di merito; inoltre vizi di notifica di questo tipo sono soggetti a sanatoria. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche: la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego di applicazione di art. 131-bis considerando le modalità dell'azione (orario notturno, effrazione, danni ai beni) e non si è limitata alla sola biografia penale. Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito: il riconoscimento operato dal personale di polizia giudiziaria che conosce l'imputato, unitamente alla visione di immagini in movimento e alla descrizione fisionomica fornita, costituisce indizio grave e preciso la cui valutazione è rimessa al giudice del merito. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della condanna per furto aggravato.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Riferita dalla difesa quale base della nullità assoluta per celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato; la Corte ha però ritenuto il rilievo generico e non provato, osservando che la notifica al difensore domiciliatario può non pregiudicare la conoscenza dell'atto e che l'omessa accertamento dello status non determina automaticamente nullità insanabile.

  • art. 604 c.p.p.

    Invocato per ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non dimostrata, perché la Corte d'appello aveva invece esaminato le eccezioni difensive.

  • art. 131-bis, c.p.

    La norma sulla particolare tenuità del fatto è stata valutata concretamente: la Corte ha confermato che non è sufficiente il basso valore del danno (circa 200 euro), dovendosi considerare modalità, orario, danni collaterali e pericolosità sociale; i precedenti non escludono automaticamente l'applicazione, ma possono incidere nella valutazione complessiva.

  • art. 611 c.p.p. (modifiche relative alla trattazione)

    Richiamato proceduralmente: il ricorso è stato trattato ai sensi delle modifiche normative senza richiesta di trattazione orale; nulla ha inciso sul merito del rigetto.

  • art. 184, art. 183, art. 182, art. 180 c.p.p.

    Norme richiamate dalla Corte in tema di sanatorie e deducibilità delle nullità di notificazione: le notifiche irregolari possono essere sanate se non hanno inciso sulla conoscenza e sul diritto di difesa e se le parti non eccepiscono tempestivamente.

Massime di principio

  • La mera indicazione generica di nullità processuali in cassazione è insufficiente: il ricorso deve specificare il concreto pregiudizio e le circostanze che dimostrano la violazione del diritto di difesa.
  • Se la notifica è stata effettuata al difensore domiciliatario e non viene provato che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento, il vizio può risultare sanato; le eccezioni relative a notifiche vanno sollevate tempestivamente in sede di merito.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede valutazione complessiva: non conta solo l'entità economica del danno, ma anche le modalità della condotta, il contesto (es. orario, effrazione, danni ai beni) e la personalità/biografia penale dell'autore; i precedenti non impediscono automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità.
  • Il riconoscimento dell'imputato tramite immagini di videosorveglianza può costituire un indizio grave e preciso, soprattutto se le immagini sono in movimento e se il riconoscimento è effettuato da personale di polizia giudiziaria con conoscenza pregressa dell'individuo; la valutazione della attendibilità rimane prerogativa del giudice di merito.
  • Le censure appellate con carattere meramente affermativo o senza adeguata disamina delle motivazioni di merito difficilmente vengono accolte in Cassazione: è necessario contestare specificamente le ragioni che hanno portato alla valutazione probatoria dei giudici di merito.

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