Cassazione Civile, Ordinanza n. 18459/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società operante nel trasporto locale chiedeva il rimborso dell'IRAP versata in eccedenza per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, invocando le deduzioni riconducibili al c.d. "cuneo fiscale" di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446/1997. La CTP aveva accolto la domanda, escludendo che la società rientrasse tra le public utilities operanti su concessione a tariffa. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che il rapporto fosse una concessione traslativa, che il servizio fosse pubblico e regolato da tariffa, che vi fossero corrispettivi chilometrici corrisposti dalla Regione e contributi regionali a integrazione degli oneri contrattuali, con conseguente esclusione del beneficio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) vizio di motivazione apparente, assumendo che la sentenza d'appello fosse avulsa dal contratto effettivamente intervenuto; 2) violazione degli artt. 11 d.lgs. n. 446/1997, 18 e 19 d.lgs. n. 442/1997 e 1362 c.c. e ss., per avere riqualificato il rapporto come concessione traslativa senza i relativi presupposti; 3) violazione delle medesime norme per avere ritenuto sussistente una tariffa regolamentata senza verificare la natura remunerativa della stessa e la sua idoneità a coprire il costo IRAP.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente, poiché il giudice di merito aveva esplicitato il proprio iter argomentativo. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha chiarito che il beneficio del c.d. cuneo fiscale non spetta automaticamente a tutte le imprese che svolgono servizi pubblici, ma solo quando la remunerazione avviene in regime di appalto oppure, in caso di concessione, quando la tariffa sia effettivamente remunerativa in senso tecnico, cioè determinata in modo da tenere conto del costo IRAP e da variare automaticamente al variare di tale costo. La CTR, secondo la Cassazione, aveva errato nel ritenere che ogni servizio affidato da una PA a un privato ricadesse nello schema della concessione traslativa e nel non verificare la remuneratività delle tariffe e l'incidenza dei contributi regionali. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997
La deduzione IRAP del c.d. cuneo fiscale non si applica alle imprese che operano in un mercato protetto con tariffa remunerativa che già sconti il costo IRAP; è invece riconoscibile se il servizio è svolto in appalto oppure, in concessione, con tariffa non remunerativa o non parametrata al costo fiscale IRAP.
artt. 18 e 19 d.lgs. n. 442/1997
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge; la Corte li menziona nel quadro dei motivi, senza sviluppare un'autonoma interpretazione specifica nel dispositivo argomentativo.
artt. 1362 c.c. e segg.
La società li invoca per contestare la riqualificazione del rapporto; la Corte ribadisce la distinzione tra interpretazione del contratto, riservata al merito, e qualificazione giuridica del rapporto, sindacabile in cassazione.
l. 27 dicembre 2006, n. 296
È richiamata quale fonte del beneficio fiscale denominato cuneo fiscale, applicabile secondo i limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Nei servizi pubblici affidati a privati, l'esclusione dal beneficio fiscale collegato al c.d. cuneo fiscale non dipende dalla sola natura pubblicistica del servizio, ma richiede che la remunerazione avvenga tramite una tariffa regolata che incorpori effettivamente il costo IRAP e che vari automaticamente al variare di tale costo.
- Se il servizio pubblico è gestito in regime di appalto, la remunerazione pattuita esclude, di regola, il rischio di sovra-compensazione e non giustifica l'esclusione dal beneficio fiscale prevista per le sole public utilities remunerate da tariffa regolamentata.
- La nozione di "tariffa" rilevante ai fini dell'esclusione del beneficio va intesa in senso rigoroso: non basta qualsiasi corrispettivo fissato o determinato dalla pubblica amministrazione, ma occorre una tariffa direttamente corrisposta dall'utenza e sensibile alle variazioni del costo IRAP.
- La qualificazione giuridica del rapporto come concessione o appalto è scrutinabile in cassazione, poiché distinta dalla mera interpretazione della volontà contrattuale; il giudice di merito deve verificare concretamente gli elementi strutturali del rapporto e non limitarsi ad affermazioni generalizzate.
- Non può presumersi che ogni servizio affidato dalla pubblica amministrazione a un soggetto privato segua lo schema della concessione traslativa: la distinzione va compiuta sulla base della disciplina del rapporto, dei poteri trasferiti e del sistema di remunerazione.
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