Sentenza n. 12901/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO in parte qua dell'Elenco per l'anno 2021, elaborato e annualmente aggiornato da ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020, e successivamente rettificato in data 4 novembre 2020, nonché pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 275 (di seguito “Elenco ISTAT” o anche solo “Elenco”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Elenco ISTAT per l'anno 2021, nella parte relativa alla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Federazione Italiana Triathlon ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, l'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2021, elaborato e aggiornato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, successivamente rettificato. Dal testo della sentenza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la decisione è stata definita sulla questione preliminare di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche spetti alla Corte dei conti. La causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali previsti dalla norma. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite, in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
La disposizione costituisce la base normativa per l'elaborazione e l'aggiornamento annuale dell'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale e la relativa declaratoria è indicata dal TAR come decisiva per la definizione del riparto di giurisdizione sulla ricognizione ISTAT.
sentenza Corte costituzionale n. 39/2026
La sentenza ha definitivamente risolto la questione concernente la giurisdizione sulla ricognizione ISTAT, attribuendo alla Corte dei conti la cognizione piena sull'Elenco.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice contabile competente, con salvezza degli effetti processuali secondo i termini previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- La cognizione piena sulle controversie relative alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche appartiene alla Corte dei conti e non al giudice amministrativo, secondo il riparto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile, la controversia può essere riproposta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma.
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