Sentenza del 21/01/2019 n. 140 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - accertamento - società a ristretta base societaria - socio -sospensione del processo del socio - necessità di attendere la definizione del contenzioso con la società - obbligo - non sussiste - facoltà della commissione - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'accertamento con cui le era stato attribuito, come reddito di capitale, il 95% degli utili extracontabili accertati in capo alla F.S. S.r.l., società a ristretta base societaria. Ha sostenuto, da un lato, che il processo avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del contenzioso riguardante la società e, dall'altro, che l'Agenzia avesse utilizzato una doppia presunzione non ammessa, senza provare l'effettiva distribuzione degli utili ai soci.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato l'accertamento. Ha stabilito che la mancata sospensione del processo non determina la nullità della sentenza: la sospensione è obbligatoria solo nei casi previsti dall'art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, mentre negli altri casi costituisce una facoltà del giudice. Non era inoltre necessario attendere il passaggio in giudicato della decisione relativa alla società, anche per rispettare il principio di ragionevole durata del processo; nel frattempo, l'accertamento societario era comunque divenuto definitivo per mancata impugnazione. Nel merito, è stata ritenuta legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, fondata sulla ristretta base sociale e sulla partecipazione del 95%. La contribuente non ha fornito una prova contraria concreta. È stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in 5.000 euro oltre spese generali.
Norme richiamate
Art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sospensione è obbligatoria nei casi previsti dalla norma; il comma 1-bis riguarda i casi in cui la Commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
La disposizione non impone in via generale la sospensione del processo relativo al socio fino al passaggio in giudicato della controversia riguardante la società. Fuori dai casi espressamente previsti, la sospensione rientra nella valutazione discrezionale del giudice.
Art. 295 c.p.c.
Non è stato ritenuto applicabile al caso concreto per imporre la sospensione fino alla definitività della causa pregiudicante.
Art. 337, comma 2, c.p.c.
Il giudice ha facoltà, e non obbligo, di sospendere il processo quando una parte invoca l'autorità di una sentenza favorevole non ancora definitiva.
Quando la causa pregiudicante è stata definita con una sentenza non ancora passata in giudicato, il giudice può sospendere il processo, ma non è tenuto a farlo automaticamente.
Art. 111, comma 2, della Costituzione
Il principio della ragionevole durata del processo impedisce, secondo la sentenza, di interpretare l'art. 39 come imposizione di una sospensione fino all'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione.
Principio giurisprudenziale sulla ristretta base sociale
Nelle società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, fondata sulla ristrettezza dell'assetto societario e sul reciproco controllo dei soci.
L'accertamento di maggiori utili in capo alla società può fondare, insieme alla ristretta compagine sociale, la presunzione della loro distribuzione ai soci. Non si tratta di una vietata doppia presunzione, perché il fatto noto rilevante è la struttura societaria unita ai rapporti tra i soci, non il solo accertamento induttivo societario.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo al socio di una società a ristretta base sociale, la pendenza della causa riguardante la società non comporta automaticamente la sospensione del giudizio del socio né impone di attendere il passaggio in giudicato.
- La sospensione può essere disposta discrezionalmente dal giudice quando la decisione della causa societaria è rilevante, ma la mancata sospensione non determina di per sé la nullità della sentenza.
- La definitività dell'accertamento societario rafforza il presupposto dell'accertamento nei confronti del socio, ma quest'ultimo può comunque contestare autonomamente la presunzione di distribuzione fornendo elementi concreti e specifici.
- In presenza di una compagine sociale molto ristretta, l'Amministrazione può presumere la distribuzione degli utili extracontabili ai soci in proporzione alle partecipazioni, salvo prova contraria.
- Una contestazione meramente ipotetica non è sufficiente a superare la presunzione: il socio deve dimostrare, ad esempio, la mancata disponibilità degli utili, l'assenza di distribuzione o l'esistenza di circostanze incompatibili con la ripartizione presunta.
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