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Sentenza

Sentenza del 25/07/2016 n. 4893 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Notificazione - Notifica nelle mani del rappresentante legale - Legittimità - Presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della notificazione di un atto tributario a una società. In particolare, si discuteva se fosse legittimo notificare l'atto nelle mani del rappresentante legale ai sensi dell'art. 145, comma 3, c.p.c., dopo che non era stato possibile effettuare la notificazione presso il domicilio fiscale della società risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Il principio affermato è che la notificazione al rappresentante legale è ammissibile in tale situazione; il procedimento previsto dall'art. 140 c.p.c. nei confronti del rappresentante legale costituisce invece un'ulteriore modalità utilizzabile solo quando non sia stata possibile una compiuta notificazione a tale soggetto.

La decisione

La notifica nelle mani del rappresentante legale della società è stata ritenuta legittima, purché sia stata preceduta dall'impossibilità di notificare presso il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. La notifica ex art. 140 c.p.c. al rappresentante legale non è necessaria in via automatica, ma rappresenta una modalità ulteriore e subordinata, utilizzabile quando non sia stato possibile perfezionare la notificazione direttamente a tale soggetto.

Norme richiamate

  • Art. 145 c.p.c., comma 3

    Notificazione alle persone giuridiche

    Consente, ricorrendone i presupposti, di notificare l'atto nelle mani del rappresentante legale della società quando non sia stato possibile eseguire la notificazione presso la sede o il domicilio fiscale risultante dagli atti ufficiali.

  • Art. 140 c.p.c.

    Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Prevede una procedura sostitutiva di notificazione, applicabile al rappresentante legale quando non sia stato possibile effettuare una compiuta notificazione direttamente a tale soggetto.

Massime di principio

  • Per notificare validamente un atto a una società occorre, in linea generale, tentare previamente la notificazione presso il domicilio fiscale o la sede risultante dagli atti ufficiali, come l'ultima dichiarazione dei redditi.
  • Se la notificazione presso il domicilio fiscale non è possibile, può essere legittimo notificare l'atto nelle mani del rappresentante legale ai sensi dell'art. 145, comma 3, c.p.c.
  • La procedura dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del rappresentante legale è una modalità ulteriore e subordinata: deve essere utilizzata quando non sia stato possibile perfezionare la notifica direttamente al rappresentante.
  • La validità della notifica dipende dalla documentazione delle ricerche e dei tentativi compiuti presso il domicilio fiscale e dalla corretta sequenza delle modalità notificatorie.
  • Il principio è coerente con Cass. nn. 7971/2014 e 7972/2014, richiamate a sostegno della prevalenza della notifica al rappresentante legale dopo l'impossibilità della notifica presso il domicilio della società.

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