Sentenza del 25/07/2016 n. 4893 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Notificazione - Notifica nelle mani del rappresentante legale - Legittimità - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione di un atto tributario a una società. In particolare, si discuteva se fosse legittimo notificare l'atto nelle mani del rappresentante legale ai sensi dell'art. 145, comma 3, c.p.c., dopo che non era stato possibile effettuare la notificazione presso il domicilio fiscale della società risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Il principio affermato è che la notificazione al rappresentante legale è ammissibile in tale situazione; il procedimento previsto dall'art. 140 c.p.c. nei confronti del rappresentante legale costituisce invece un'ulteriore modalità utilizzabile solo quando non sia stata possibile una compiuta notificazione a tale soggetto.
La decisione
La notifica nelle mani del rappresentante legale della società è stata ritenuta legittima, purché sia stata preceduta dall'impossibilità di notificare presso il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. La notifica ex art. 140 c.p.c. al rappresentante legale non è necessaria in via automatica, ma rappresenta una modalità ulteriore e subordinata, utilizzabile quando non sia stato possibile perfezionare la notificazione direttamente a tale soggetto.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c., comma 3
Notificazione alle persone giuridiche
Consente, ricorrendone i presupposti, di notificare l'atto nelle mani del rappresentante legale della società quando non sia stato possibile eseguire la notificazione presso la sede o il domicilio fiscale risultante dagli atti ufficiali.
Art. 140 c.p.c.
Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Prevede una procedura sostitutiva di notificazione, applicabile al rappresentante legale quando non sia stato possibile effettuare una compiuta notificazione direttamente a tale soggetto.
Massime di principio
- Per notificare validamente un atto a una società occorre, in linea generale, tentare previamente la notificazione presso il domicilio fiscale o la sede risultante dagli atti ufficiali, come l'ultima dichiarazione dei redditi.
- Se la notificazione presso il domicilio fiscale non è possibile, può essere legittimo notificare l'atto nelle mani del rappresentante legale ai sensi dell'art. 145, comma 3, c.p.c.
- La procedura dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del rappresentante legale è una modalità ulteriore e subordinata: deve essere utilizzata quando non sia stato possibile perfezionare la notifica direttamente al rappresentante.
- La validità della notifica dipende dalla documentazione delle ricerche e dei tentativi compiuti presso il domicilio fiscale e dalla corretta sequenza delle modalità notificatorie.
- Il principio è coerente con Cass. nn. 7971/2014 e 7972/2014, richiamate a sostegno della prevalenza della notifica al rappresentante legale dopo l'impossibilità della notifica presso il domicilio della società.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 602 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 1011 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 1358 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 1364 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 4876 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →