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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2763

Regolamento (UE) 2023/2763 della Commissione, del 4 dicembre 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2b per i pescherecci battenti bandiera spagnola

Normativa europea32023R2763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura immediata delle attività di pesca del merluzzo bianco per la flotta spagnola in specifiche aree del Nord Atlantico, a seguito dell’esaurimento del contingente 2023. La Commissione prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture hanno consumato integralmente la quota assegnata alla Spagna. Da tale data sono vietate non solo le operazioni di pesca, ma anche le successive fasi di gestione delle catture ottenute oltre il limite temporale fissato.

Chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua) per i pescherecci spagnoli nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2b per esaurimento del contingente 2023.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna che pescano lo stock COD/1/2B di merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2b. L’effetto principale è la chiusura delle attività di pesca a decorrere dall’11 novembre 2023, data indicata nell’allegato, con divieto anche di mantenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture effettuate dopo tale data. Il regolamento opera nel quadro del contingente 2023 fissato dal regolamento (UE) 2023/194 e si applica in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile.

Chiusura della pesca del merluzzo bianco per la flotta spagnola nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2b

Il regolamento interviene per dare attuazione alla gestione dei contingenti ittici 2023, constatando l’esaurimento della quota spagnola relativa al merluzzo bianco nelle aree indicate. La misura, adottata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del regolamento (UE) 2023/194 sulle possibilità di pesca per il 2023, mira a prevenire catture oltre il limite autorizzato e a garantire il rispetto del regime unionale di controllo della pesca.

Base giuridica e contesto

La Commissione richiama l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che consente la chiusura di una pesca quando il contingente risulta esaurito. Il considerando rileva che, secondo le informazioni pervenute, le catture dello stock di merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2b da parte di pescherecci spagnoli o immatricolati in Spagna hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2023.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 afferma che il contingente di pesca assegnato per il 2023 alla Spagna per lo stock COD/1/2B si considera esaurito dalla data stabilita nell’allegato. L’allegato indica come data di chiusura l’11 novembre 2023.

Divieti operativi per i pescherecci spagnoli

L’articolo 2 introduce il divieto di svolgere attività di pesca di tale stock da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna a decorrere dall’11 novembre 2023. Il divieto è esteso alle operazioni successive sulle catture effettuate dopo tale data, e in particolare:

  • tenere a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Dati identificativi della misura

L’allegato consente di identificare con precisione la chiusura: numero 17/TQ194, Stato membro Spagna, stock COD/1/2B, specie merluzzo bianco (Gadus morhua), zona acque delle Isole Svalbard e acque internazionali delle zone 1 e 2b, data di chiusura 11 novembre 2023.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti del settore, ciò implica che la chiusura opera automaticamente nell’ordinamento interno senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Base normativa e presupposto della chiusura

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca. Considera che il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio fissa i contingenti per il 2023 e che le informazioni disponibili indicano l’esaurimento del contingente assegnato alla Spagna per lo stock interessato.

Esaurimento del contingente 2023

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2023 alla Spagna per lo stock di merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2b si ritiene esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia l’11 novembre 2023.

Divieto di pesca e di operazioni connesse

L’articolo 2 vieta, dalla data indicata nell’allegato, le attività di pesca di tale stock da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna. È inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture dello stock effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: dati della chiusura

L’allegato identifica la misura con il numero 17/TQ194, lo Stato membro interessato (Spagna), lo stock COD/1/2B, la specie (merluzzo bianco, Gadus morhua), l’area (acque delle Isole Svalbard e acque internazionali delle zone 1 e 2b) e la data di chiusura (11 novembre 2023).

Come è indicizzato

Materiepescagestione dei contingenti itticicontrollo della pescarisorse biologiche marine

Testo integrale

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