Regolamento (UE) 2023/2703
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione, del 4 dicembre 2023, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo EuLA oxi-lime 23 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo autorizza a livello unionale il biocida singolo "EuLA oxi-lime 23", composto da ossido di calcio al 100%, per specifici impieghi disinfettanti in ambito ambientale e veterinario. L’autorizzazione è concessa dopo la valutazione dell’autorità competente francese e il parere favorevole dell’ECHA, in quanto il prodotto soddisfa le condizioni del regolamento (UE) n. 528/2012. Il provvedimento definisce in modo dettagliato usi autorizzati, dosaggi, tempi di contatto, misure di protezione degli operatori, condizioni di stoccaggio e modalità di smaltimento. L’autorizzazione è efficace dal 25 dicembre 2023 al 30 novembre 2033.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "EuLA oxi-lime 23" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con fissazione delle condizioni d’uso e della validità dell’autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica al biocida singolo "EuLA oxi-lime 23", classificato nei tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali) e 3 (igiene veterinaria), per la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione europea e negli Stati membri, secondo il sommario delle caratteristiche del prodotto allegato. L’autorizzazione è rilasciata a favore di European Lime Association aisbl ed è valida dal 25 dicembre 2023 al 30 novembre 2033; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo contiene anche condizioni specifiche di impiego, misure di mitigazione del rischio, requisiti di imballaggio, istruzioni di stoccaggio e smaltimento, rivolti principalmente a utilizzatori professionali; non disciplina altri biocidi o usi diversi da quelli autorizzati.
Autorizzazione dell’Unione per "EuLA oxi-lime 23"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "EuLA oxi-lime 23", dopo la procedura di valutazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’ECHA e conclude che il prodotto soddisfa le condizioni per l’autorizzazione unionale, subordinatamente al rispetto del sommario delle caratteristiche del biocida allegato.
Base normativa e procedimento
La domanda è stata presentata il 29 marzo 2018 da European Lime Association aisbl, con accettazione della valutazione da parte dell’autorità competente francese. L’autorità di valutazione competente ha trasmesso la relazione il 13 dicembre 2021; l’ECHA ha poi inviato alla Commissione il proprio parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione finale nel luglio 2022. La Commissione dichiara di condividere il parere dell’ECHA e adotta il regolamento, conformemente anche al parere del comitato permanente sui biocidi.
Identificazione del prodotto e sostanza attiva
Il biocida è denominato "EuLA oxi-lime 23" ed è autorizzato con numero EU-0028963-0000. La sostanza attiva è l’ossido di calcio, indicato anche come calce viva/quicklime, con numero CAS 1305-78-8 e numero CE 215-138-9; il contenuto è pari al 100,0%. La formulazione è una polvere nebulizzabile (DP).
Usi autorizzati e condizioni di impiego
Il prodotto è autorizzato per quattro impieghi professionali: disinfezione dei fanghi di depurazione (TP 2), disinfezione del letame (TP 3), disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali (TP 3) e disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto (TP 3).
Per i fanghi di depurazione:
- applicazione in ambiente chiuso mediante processo completamente automatizzato;
- dosaggio 0,15-1,5 kg di prodotto per kg di peso secco della sostanza;
- mantenimento di pH > 12 e temperatura > 50°C per 24 ore;
- impiego come prodotto pronto all’uso;
- utilizzo di big bag o sacchi da 500 a 1.200 kg.
Per il letame:
- applicazione in ambiente chiuso mediante processo completamente automatizzato;
- mantenimento di pH > 12 e temperatura > 60°C per 24 ore;
- limite massimo di 100 kg di prodotto per m3 di letame;
- il letame trattato deve essere rimosso dal ricovero secondo la normativa locale;
- non si applica se i rilasci possono raggiungere impianti di trattamento delle acque reflue o acque superficiali.
Per le superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali:
- applicazione diretta su pavimenti di stalle o mezzi di trasporto;
- dosaggio 800 g/m2 con aggiunta di 0,9 l/m2 di acqua;
- tempo di contatto 48 ore;
- frequenza nelle stalle: prima di ogni ciclo produttivo;
- frequenza nel trasporto di animali: dopo ogni trasporto;
- il prodotto deve essere rimosso dopo il trattamento mediante spazzolatura; nel caso di trasporto animali il veicolo va poi risciacquato e pulito.
Per i pavimenti dei recinti per animali all’aperto:
- applicazione diretta prima dell’introduzione di nuovi animali;
- dosaggio 600-800 g/m2 con aggiunta di 0,9 l/m2 di acqua;
- tempo di contatto 48 ore;
- massimo due applicazioni all’anno;
- divieto di applicazione in caso di vento o pioggia.
Misure di protezione e sicurezza
Il regolamento contiene un quadro molto dettagliato di misure di mitigazione del rischio, rivolto a operatori professionali:
- carico e applicazione devono avvenire in modo completamente automatico;
- per big bag o sacchi da 500-1.200 kg è richiesto un sollevatore telescopico con cabina chiusa;
- durante le operazioni devono essere indossati DPI con protezione respiratoria almeno APF 40, guanti EN 374 o equivalenti e tuta EN 13982 o, per alcune fasi di trattamento di letame e manipolazione di residui infetti, EN 14126;
- per il trattamento di fanghi e letame, in assenza di adeguate misure collettive, è raccomandato l’uso di dispositivi respiratori per ammoniaca conformi a EN 14387, con riferimento a un OEL UE di 14 mg/m3;
- la pulizia dell’unità di trattamento deve essere evitata o svolta con processo automatizzato senza esposizione dell’operatore.
Il testo richiama inoltre la necessità di non esporre terzi, bambini e animali domestici per tutta la durata del trattamento e di utilizzare il prodotto solo in aree ben ventilate.
Smaltimento, stoccaggio e primo soccorso
Il prodotto non utilizzato non può essere scaricato nel suolo, nelle acque, nelle tubazioni o nelle fognature; deve essere smaltito secondo la normativa locale. I residui secchi derivanti dai trattamenti su pavimenti o recinti devono essere raccolti con spazzolatura e possono essere riciclati come materiale di calcinazione agricola oppure smaltiti secondo le disposizioni locali.
Le istruzioni di primo soccorso prevedono misure specifiche per inalazione, ingestione, contatto cutaneo e oculare, inclusi lavaggi prolungati e ricorso immediato a centro antiveleni, medico o emergenza sanitaria (112). Quanto allo stoccaggio, il prodotto deve essere tenuto sotto 30°C, al riparo dall’umidità, con durata di conservazione pari a 15 mesi.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per imprese, distributori e consulenti, il regolamento è rilevante perché fissa condizioni vincolanti di commercializzazione e uso, con forte enfasi su automazione dei processi, protezione degli operatori e gestione dei residui. La conformità al sommario delle caratteristiche del biocida allegato è essenziale per mantenere l’autorizzazione unionale e per un uso lecito del prodotto nei settori della disinfezione ambientale e dell’igiene veterinaria.
Disposizioni principali
Base giuridica e iter di valutazione
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma. La domanda di autorizzazione dell’Unione è stata presentata il 29 marzo 2018 da European Lime Association aisbl; la valutazione è stata svolta dall’autorità competente francese, che ha trasmesso la relazione il 13 dicembre 2021. L’ECHA ha inviato il proprio parere alla Commissione il 5 luglio 2022, insieme al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e alla relazione finale.
Esito della valutazione e rilascio dell’autorizzazione
La Commissione recepisce il parere dell’ECHA, secondo cui "EuLA oxi-lime 23" è un biocida ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e, subordinatamente alla conformità al sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1.
Autorizzazione unionale e durata
All’European Lime Association aisbl è rilasciata l’autorizzazione dell’Unione con numero EU-0028963-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida "EuLA oxi-lime 23". L’autorizzazione è valida dal 25 dicembre 2023 al 30 novembre 2033.
Sostanza attiva e composizione del prodotto
Il prodotto contiene come principio attivo ossido di calcio (calce viva/quicklime), CAS 1305-78-8, CE 215-138-9, in concentrazione del 100,0%. La formulazione è indicata come DP - polvere nebulizzabile.
Usi autorizzati
Sono autorizzati quattro usi professionali: disinfezione dei fanghi di depurazione (tipo di prodotto 2), disinfezione del letame (tipo di prodotto 3), disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali (tipo di prodotto 3) e disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto (tipo di prodotto 3). Per ciascun uso sono fissati organismi bersaglio, condizioni di applicazione, dosaggi, tempi di contatto e limiti operativi.
Condizioni tecniche di applicazione
Per i fanghi di depurazione la dose deve mantenere pH > 12 e temperatura > 50°C per 24 ore, con applicazione automatica; il dosaggio indicativo è 0,15-1,5 kg di prodotto/kg di peso secco, con prodotto pronto all’uso. Per il letame la dose deve mantenere pH > 12 e temperatura > 60°C per 24 ore e non può superare 100 kg di prodotto/m3 di letame. Per le superfici interne dei pavimenti di alloggi e trasporti degli animali il dosaggio è 800 g/m2 con 0,9 l/m2 di acqua e tempo di contatto di 48 ore; per i recinti all’aperto il dosaggio è 600-800 g/m2, con massimo due applicazioni all’anno e tempo di contatto di 48 ore.
Misure di mitigazione del rischio e DPI
Il testo impone caricamento e applicazione completamente automatizzati, uso di sollevatore telescopico con cabina chiusa per i big bag o sacchi da 500-1.200 kg, e adozione di DPI specifici: protezione respiratoria con APF almeno 40, guanti chimico-resistenti EN 374 o equivalenti, tuta protettiva EN 13982 o EN 14126 a seconda dell’uso, e, in taluni casi, dispositivi respiratori per ammoniaca conformi a EN 14387. Le prescrizioni DPI non pregiudicano l’applicazione della direttiva 98/24/CE e delle altre norme UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Precauzioni ambientali e operative
Per gli usi in esterno non si applica il prodotto in caso di pioggia o vento. Non deve essere consentito l’accesso di terzi, bambini o animali domestici all’area di trattamento durante tutta la durata del trattamento. Per il letame e i pavimenti di stabulazione è previsto che mangimi e acqua potabile siano coperti o rimossi; in alcuni casi è vietato l’impiego se i rilasci possono raggiungere impianti di trattamento delle acque reflue o acque superficiali. Gli animali non devono essere presenti durante il trattamento dei pavimenti di stalle o recinti.
Smaltimento, pulizia e recupero dei residui
Il prodotto non utilizzato non deve essere scaricato nel suolo, nei corsi d’acqua, nelle tubazioni o nelle fognature e va smaltito secondo la normativa locale. Dopo i trattamenti su pavimenti o recinti, i residui vanno rimossi con spazzolatura; i rifiuti secchi possono essere riciclati come materiale di calcinazione agricola o smaltiti secondo i requisiti locali. Per il trasporto di animali, dopo la spazzolatura il veicolo deve essere risciacquato e pulito.
Stoccaggio e durata di conservazione
Il prodotto non deve essere conservato a temperatura superiore a 30°C e va protetto dall’umidità. La durata di conservazione in condizioni normali è di 15 mesi.
Norme tecniche e riferimenti richiamati
L’allegato richiama, per la lettura delle misure di mitigazione del rischio, le norme EN 149, EN 374, EN 13982, EN 14387, EN 14126, nonché la direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
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