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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2722

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2722 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, che attua il regolamento (UE) 2020/1998, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Normativa europea32023R2722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, il quadro UE per misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. L’aggiornamento discende dal riesame periodico dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni e comporta la sostituzione delle voci relative a nove persone fisiche e tre entità. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il provvedimento si inserisce nel contesto della proroga delle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2020/1999 fino all’8 dicembre 2026.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 sulle misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, con modifica delle schede di nove persone fisiche e tre entità.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto dell’immediata applicabilità del regolamento, a tutti i soggetti tenuti a rispettare le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2020/1998. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I, che individua persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. Non introduce un nuovo regime materiale, ma modifica le iscrizioni già esistenti relative a nove persone fisiche e tre entità.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2722 del Consiglio interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. L’atto, adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1998, aggiorna l’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive contenuto nell’allegato I.

I considerando chiariscono che il Consiglio ha riesaminato la decisione (PESC) 2020/1999 e ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino all’8 dicembre 2026. Il medesimo riesame ha portato all’aggiornamento di nove persone fisiche e tre entità già inserite nell’elenco.

Base giuridica e natura dell’intervento

L’atto è un regolamento di esecuzione del Consiglio, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2020/1998. Non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica in modo puntuale l’allegato I del regime esistente, adeguandone il contenuto alle risultanze del riesame periodico.

Modifica delle voci relative alle persone fisiche

L’allegato sostituisce le voci di nove persone fisiche. Le schede aggiornate riguardano:

  • Alexander (Alexandr) Ivanovich Bastrykin, presidente del comitato investigativo della Federazione russa;
  • Wang Junzheng, dirigente del PCC in Tibet e già incaricato nello Xinjiang Production and Construction Corps;
  • Wang Mingshan, funzionario di vertice nella regione autonoma uigura dello Xinjiang;
  • Ri Yong Gil, capo di Stato maggiore dell’esercito popolare coreano ed ex ministro della Difesa nazionale della RPDC;
  • Valery (Valeriy) Nikolaevich Zakharov, già consigliere per la sicurezza del presidente della Repubblica centrafricana e figura chiave del Wagner Group;
  • Maxim Shugaley, presidente della Foundation for the Defence of National Values (FDNV), collegata al Wagner Group;
  • Konstantin Alexandrovich Pikalov, uno dei comandanti del PMC Wagner Group in Africa;
  • Alexander Alexandrovich Ivanov, rappresentante degli istruttori del Wagner Group nella Repubblica centrafricana;
  • Toe Ui, viceministro dell’Interno del Myanmar/Birmania.

Le motivazioni riportate fanno riferimento, in sintesi, a responsabilità o coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani, tra cui arresti e detenzioni arbitrari, tortura, trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sparizioni forzate, lavoro forzato, violenza sessuale e di genere, nonché repressione sistematica di oppositori, uiguri e altre minoranze etniche musulmane.

Modifica delle voci relative alle entità

L’allegato sostituisce anche le voci di tre entità:

  • Foundation for the Defence of National Values (FDNV), con sede a Mosca, descritta come ramo di relazioni pubbliche del Wagner Group e strumento di propaganda, disinformazione e ingerenza occulta;
  • Meroe Gold Co. Ltd, società registrata in Sudan, indicata come entità di copertura delle operazioni del Wagner Group e collegata allo sfruttamento ed esportazione dell’oro sudanese;
  • Syrian Republican Guard, entità delle forze di sicurezza siriane responsabile, secondo la scheda, di violenze sessuali e di genere, torture e arresti o detenzioni arbitrari nel contesto del conflitto siriano.

Per tutte e tre le entità, il collegamento con il Wagner Group o con apparati repressivi statali è la base dell’inserimento o del mantenimento nell’elenco, in relazione a gravi violazioni dei diritti umani commesse o sostenute nei rispettivi contesti operativi.

Entrata in vigore, efficacia e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, con effetto immediato sulle misure restrittive connesse all’elenco aggiornato.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nella sostituzione delle voci relative a nove persone fisiche e tre entità già elencate nel regime sanzionatorio.

Riesame periodico e proroga del regime restrittivo

Nei considerando si dà atto che, a seguito del riesame della decisione (PESC) 2020/1999, il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino all’8 dicembre 2026. Si precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1998, è stato riesaminato l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.

Modifiche alle voci delle persone fisiche

Nell’allegato sono aggiornate le schede di nove persone fisiche, tra cui Alexander I. Bastrykin, Wang Junzheng, Wang Mingshan, Ri Yong Gil, Valery N. Zakharov, Maxim Shugaley, Konstantin A. Pikalov, Alexander A. Ivanov e Toe Ui. Le motivazioni richiamano, a seconda dei casi, responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani, compresi arresti e detenzioni arbitrari, tortura, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, violenza sessuale e di genere, lavoro forzato e repressione contro oppositori, uiguri, altre minoranze etniche musulmane, persone detenute o popolazioni civili in Russia, Cina, RPDC, RCA, Sudan e Myanmar/Birmania.

Modifiche alle voci delle entità

Nell’allegato sono aggiornate le schede di tre entità: Foundation for the Defence of National Values (FDNV), Meroe Gold Co. Ltd e Syrian Republican Guard. Le motivazioni collegano tali entità al Wagner Group o, nel caso della Guardia repubblicana siriana, al sistema di sicurezza siriano, per il sostegno o la commissione di gravi violazioni dei diritti umani, incluse torture, uccisioni extragiudiziali, arresti arbitrari, violenza sessuale e di genere e attività di propaganda, disinformazione o copertura operativa.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiediritti umanimisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzionirelazioni esterne

Testo integrale

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