Sentenza del 06/03/2020 n. 6426 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato l'IVA rimborsata alla società per acquisti in Italia (servizi di autonoleggio) destinati a clienti; la società, non residente e tour operator, aveva impugnato il recupero sostenendo che le prestazioni erano rese a clienti non residenti e che dunque non le spettava il recupero/rifiuto del rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo applicabile l'interpretazione fornita dal D.L. n. 69/2013, art. 55, del D.P.R. n. 633/1972, art. 74-ter: l'IVA assolta sui costi sostenuti da agenzie di viaggio e turismo per prestazioni di terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile anche se l'agenzia è stabilita fuori dall'Unione; la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio è cassata e la causa è rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, per ulteriore decisione (anche sulla liquidazione delle spese). La questione del legittimo affidamento della resistente è rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 55
"Alla luce di quanto previsto dall'art. 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui allo stesso articolo, comma 2, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione Europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione Europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si da luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria"
Norma di interpretazione autentica che chiarisce che l'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 si applica anche alle agenzie stabilite fuori dall'UE: l'IVA pagata sui costi sostenuti da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter
Regime speciale 'base da base' per agenzie di viaggio e turismo: la base imponibile è il margine (corrispettivo meno costi lordi) e l'IVA relativa ai costi sostenuti per prestazioni di terzi a vantaggio diretto dei viaggiatori non è né detraibile né rimborsabile; applicato anche alle agenzie extra-UE per effetto dell'art. 55 D.L. 69/2013.
Direttiva 2006/112/CE, art. 310 (corrispondente all'art. 26 della VI Direttiva 77/388/CEE)
A livello unionale stabilisce che gli importi dell'IVA imputati all'agenzia da altri soggetti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono detraibili né rimborsabili in nessuno Stato membro; fondamento del divieto di rimborso e della interpretazione applicata dal legislatore nazionale.
Direttiva 86/560/CEE, art. 3, par. 2
Principio che impedisce agli Stati membri di concedere rimborsi a non residenti in condizioni più favorevoli rispetto ai soggetti passivi comunitari; usato per giustificare l'estensione della non rimborsabilità anche alle agenzie extra-UE per evitare vantaggi competitivi ingiustificati.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 38-ter e 19
Norme richiamate nel motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione), ma la decisione si è sviluppata principalmente sull'art. 74-ter e sulla sua interpretazione da D.L. 69/2013 e sul diritto unionale; pertanto non sono risultate decisive nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- Quando un tour operator (agenzia di viaggio) acquista in Italia beni o servizi destinati 'a diretto vantaggio dei viaggiatori', si applica il regime speciale 'base da base' (art. 74-ter DPR 633/1972): l'IVA su quei costi non è detraibile né rimborsabile.
- Per effetto dell'interpretazione introdotta dal D.L. n. 69/2013, art. 55, la limitazione alla detrazione/rimborso si estende anche alle agenzie stabilite fuori dall'Unione Europea: il fatto che le vendite siano concluse fuori dall'UE non esclude l'applicazione del regime se le prestazioni sono rese nel territorio UE.
- La ragione è di coordinamento con il diritto UE (art. 310 della Direttiva 2006/112/CE) e di tutela della parità di trattamento e della concorrenza: evitare che operatori extra-UE ricevano un trattamento più favorevole rispetto a operatori comunitari nelle stesse condizioni.
- In casi simili occorre valutare: (i) luogo di effettuazione delle prestazioni (territorialità); (ii) se i costi sono 'a diretto vantaggio dei viaggiatori'; (iii) lo status dell'operatore (stabilimento UE o extra-UE); (iv) eventuali rimborsi già erogati e il loro recupero amministrativo prima dell'entrata in vigore dell'interpretazione normativa.
- Il principio di neutralità dell'IVA non impedisce questa limitazione specifica, perché nasce dalle finalità del regime speciale (ripartizione del gettito tra Stati membri e semplificazione), ma le questioni di legittimo affidamento (se il contribuente aveva ragionevole aspettativa basata su precedente prassi amministrativa) devono essere valutate caso per caso e possono essere rilevanti sul punto dell'irretroattività o tutela del contribuente.
- Se contestate somme rimborsate in passato, verificare tempestività e modalità di recupero da parte dell'Amministrazione: la normativa nazionale ha previsto disposizioni transitorie complesse e la Corte può rinviare la valutazione concreta al giudice di merito.
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