Provvedimento AGCM AS2196 del 16/09/2026
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl parere, richiesto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 142/2020, riguarda lo schema di disegno di legge che modifica la legge n. 55/2024 sulle professioni pedagogiche ed educative. L’AGCM considera nel complesso non ingiustificatamente restrittive le modifiche, apprezzando in particolare l’istituzione di un unico albo articolato in due sezioni e il contributo annuale unico per chi è iscritto a entrambe. Raccomanda tuttavia di limitare a un ruolo consultivo la partecipazione degli ordini alla programmazione dei fabbisogni, garantire accesso trasparente e non discriminatorio alla formazione e definire in modo proporzionato il percorso transitorio per gli educatori già attivi senza laurea specifica.
Parere al Ministero della Giustizia sul disegno di legge di modifica della legge n. 55/2024: l’AGCM valuta positivamente la semplificazione proposta, indicando cautele concorrenziali per le competenze degli ordini e la disciplina transitoria.
Parere sulle modifiche alla disciplina delle professioni pedagogiche ed educative
Il 16 settembre 2026 l’AGCM ha reso al Ministero della Giustizia un parere sullo schema di disegno di legge di modifica della legge 15 aprile 2024, n. 55, richiesto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 142/2020. Le valutazioni riguardano le modifiche proposte e non la scelta, effettuata dalla legge n. 55/2024, di istituire l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.
Criteri di valutazione e obiettivi del disegno di legge
La valutazione ex ante di proporzionalità prevista dal d.lgs. n. 142/2020 concerne le misure suscettibili di limitare l’accesso o l’esercizio delle professioni regolamentate. In base ai principi eurounitari, tali restrizioni possono essere giustificate solo se non discriminatorie, fondate su motivi imperativi di interesse generale e proporzionate agli obiettivi perseguiti.
Il disegno di legge è volto a completare le operazioni necessarie per indire e celebrare le elezioni dei consigli territoriali e nazionale, integrare la disciplina primaria sulla struttura e sulle funzioni degli organi rappresentativi e razionalizzare la gestione dell’Ordine. L’AGCM condivide inoltre l’obiettivo di rendere operativa l’organizzazione ordinistica e di fornire agli utenti maggiore certezza sulle competenze dei professionisti. Lo considera coerente con gli obiettivi di efficientamento e innovazione delle linee progettuali del PNRR, anche in relazione all’incremento dell’offerta di servizi educativi per l’infanzia e al relativo fabbisogno di educatori.
Semplificazione dell’albo e valutazione complessiva
La modifica che sostituisce due albi distinti con un unico albo suddiviso in due sezioni è valutata positivamente: semplifica la gestione dell’Ordine e riduce gli oneri degli iscritti a entrambe le sezioni, per i quali è previsto un solo contributo annuale.
Nel complesso, il disegno di legge non evidenzia, secondo l’Autorità, restrizioni concorrenziali ingiustificate, elementi discriminatori o misure manifestamente sproporzionate. L’AGCM accompagna tuttavia tale valutazione con indicazioni sull’attuazione delle competenze attribuite agli ordini territoriali, affinché siano rispettati proporzionalità, trasparenza e non discriminazione e restino distinte le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza dalla rappresentanza degli interessi della categoria.
Programmazione dei fabbisogni: articolo 6-ter della legge n. 55/2024
La partecipazione degli ordini territoriali alla programmazione dei fabbisogni dei professionisti dovrebbe avere carattere meramente consultivo. L’Autorità ritiene necessario escludere poteri decisionali o di veto degli ordini, poiché potrebbero influenzare la determinazione del numero di professionisti da formare o da ammettere all’esercizio della professione e, di conseguenza, incidere sulle condizioni di accesso. A sostegno di questa cautela richiama il precedente AS2184 dell’11 giugno 2026, relativo alla delega per la riforma degli ordinamenti professionali, sui possibili profili concorrenziali dei poteri regolatori attribuiti a organismi rappresentativi di interessi di categoria.
Formazione professionale continua e obbligatoria
Le attribuzioni previste dall’articolo 6-ter in materia di promozione, organizzazione e regolazione della formazione professionale continua e obbligatoria non dovrebbero risolversi in una riserva delle attività formative agli ordini. L’AGCM indica come opportuni:
- procedure trasparenti e non discriminatorie per l’accreditamento dei soggetti formatori;
- assetti che evitino un’eccessiva centralizzazione;
- l’assenza di restrizioni ingiustificate all’accesso al mercato della formazione.
Su questi profili, oltre ad AS2184, l’Autorità richiama il parere AS2180 del 20 maggio 2026 in materia di professioni sanitarie, responsabilità professionale e test di proporzionalità.
Percorso transitorio per gli educatori
L’articolo 2, comma 3, del disegno di legge prevede un percorso integrativo per le persone che operano come educatori da almeno un triennio nei servizi educativi per l’infanzia senza una laurea a indirizzo specifico. L’AGCM ritiene che tale percorso debba essere definito senza imporre oneri eccessivamente gravosi o requisiti ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a colmare le competenze pertinenti.
Conclusione
L’Autorità auspica che il Ministero della Giustizia tenga conto delle osservazioni formulate. Il parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’AGCM.
Punti principali
Oggetto e perimetro del parere
Il parere del 16 settembre 2026 esamina esclusivamente il disegno di legge integrativo e correttivo della legge n. 55/2024, su richiesta del Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 142/2020. Non valuta la scelta, già compiuta dalla legge n. 55/2024, di istituire l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.
Valutazione complessiva e semplificazione dell’albo
Il disegno di legge mira a consentire le elezioni dei consigli territoriali e nazionale, completare la disciplina di struttura e funzioni degli organi rappresentativi e razionalizzare la gestione dell’Ordine. L’AGCM valuta positivamente la sostituzione dei due albi con un albo unico articolato in due sezioni, anche perché semplifica la gestione e riduce gli oneri per gli iscritti a entrambe le sezioni, ai quali è richiesto un solo contributo annuale.
Ruolo degli ordini nella programmazione dei fabbisogni
In relazione al nuovo articolo 6-ter della legge n. 55/2024, la partecipazione degli ordini territoriali alla programmazione dei fabbisogni professionali dovrebbe essere esclusivamente consultiva. Vanno esclusi poteri decisionali o di veto, che potrebbero influenzare il numero dei professionisti da formare o ammettere all’esercizio della professione e incidere così sulle condizioni di accesso.
Formazione professionale continua e obbligatoria
Le attribuzioni degli ordini in materia di promozione, organizzazione e regolazione della formazione non devono tradursi in una riserva delle attività formative a favore degli ordini. L’AGCM indica l’esigenza di procedure trasparenti e non discriminatorie per accreditare i soggetti formatori e di evitare centralizzazione eccessiva o restrizioni ingiustificate all’accesso al mercato della formazione.
Disciplina transitoria per gli educatori già attivi
Il percorso integrativo previsto dall’articolo 2, comma 3, del disegno di legge per chi opera come educatore da almeno tre anni nei servizi educativi per l’infanzia senza una laurea a indirizzo specifico dovrebbe evitare oneri eccessivamente gravosi e requisiti ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a colmare le competenze mancanti.
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