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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM SR49 n. 32061 del 14/09/2026

LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATI DI CALCIO 2029/2030 - 2030/2031 - 2031/2032 - 2032/2033 - 2033/2034

AGCMSR49

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM approva, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 9/2008, le Linee Guida della Lega Calcio Serie A per la commercializzazione nazionale dei diritti audiovisivi delle competizioni calcistiche nelle stagioni 2029/2030–2033/2034. L’approvazione è resa nei limiti delle valutazioni contenute nel provvedimento: l’Autorità chiede pacchetti più dettagliati ed equilibrati, che consentano a più operatori di competere e trasmettere gli eventi, e auspica che i cicli superiori a tre anni non prevedano esclusive. Restano fermi i poteri di controllo antitrust sugli inviti a offrire, sulle procedure e sugli accordi successivi.

Parere di approvazione alla Lega Calcio Serie A delle Linee Guida per i diritti audiovisivi calcistici 2029/2030–2033/2034, con indicazioni per rafforzare concorrenza ed equilibrio dei pacchetti.

Approvazione delle Linee Guida sui diritti audiovisivi della Lega Serie A

L’AGCM approva, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (Decreto Melandri), le Linee Guida della Lega Calcio Serie A per la commercializzazione sul territorio nazionale dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni 2029/2030–2033/2034. L’approvazione riguarda Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera ed è resa nei limiti delle indicazioni e valutazioni del provvedimento.

Quadro normativo e ambito dell’intervento

L’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 9/2008 impone all’organizzatore di predeterminare regole di offerta e assegnazione, criteri per la formazione dei pacchetti e ulteriori disposizioni idonee a garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. Ai sensi del comma 6, AGCOM e AGCM verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle Linee Guida e le approvano entro sessanta giorni.

Le Linee Guida, trasmesse dalla Lega il 24 luglio 2026, disciplinano la commercializzazione centralizzata nazionale dei diritti audiovisivi primari e secondari; escludono i diritti di archivio, attribuiti alle singole società sportive. L’offerta può comprendere pacchetti esclusivi e non esclusivi, diritti digitali e social, radiofonici, di betting, dati delle competizioni, prediction markets e diritti connessi a tecnologie future. La commercializzazione internazionale non è oggetto esplicito delle Linee Guida, pur dovendo rispettare i principi di trasparenza, equità e non discriminazione.

Valutazione concorrenziale del mercato e obiettivi

L’Autorità ricorda che il Decreto Melandri mira a promuovere un mercato trasparente ed efficiente e impone di offrire i diritti agli operatori delle diverse piattaforme tramite procedure competitive. I diritti della Serie A sono contenuti premium, comportano investimenti ingenti e, nel ciclo 2024–2029, sono stati assegnati per la visione a un operatore attivo sulla piattaforma Internet, in continuità con l’evoluzione tecnologica già emersa nel ciclo 2021–2024.

La struttura dei pacchetti deve permettere a operatori diversi e attivi su piattaforme differenti di esercitare una pressione concorrenziale effettiva, riducendo i prezzi e ampliando le possibilità di fruizione. L’AGCM considera che l’assenza di esclusive o di meccanismi contrattuali equivalenti, soprattutto quando pluriennali, può stimolare la concorrenza su prezzo e qualità. Auspica inoltre la creazione di offerte all’ingrosso, disponibili contemporaneamente su più piattaforme e presso più operatori pay-TV, attraverso assegnazioni a soggetti non verticalmente integrati o la commercializzazione diretta agli utenti con servizi tecnici delle piattaforme esistenti.

Formazione ed equilibrio dei pacchetti

Le Linee Guida fissano alcuni parametri, tra cui per le dirette domestiche della Serie A un’offerta iniziale pari almeno all’80% degli eventi, una dimensione del pacchetto più piccolo non inferiore a un quarto di quella del più grande e la presenza nel pacchetto minore di gare in slot singolo serale, dalle ore 18, in numero almeno pari alla metà delle gare incluse. Prevedono inoltre almeno tre pacchetti in caso di vendita per piattaforma o mista e almeno due in caso di vendita per prodotto, oltre al divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutte le dirette nei casi indicati.

L’AGCM ritiene tuttavia che i criteri complessivi siano formulati con un grado di genericità che non consente di valutare anticipatamente il concreto equilibrio dei pacchetti e la loro conformità all’articolo 8 del Decreto Melandri. L’equilibrio non dipende soltanto dal numero di pacchetti e di gare: devono essere considerati le squadre partecipanti, le fasce orarie e il richiamo degli eventi presso i consumatori.

Nella predisposizione degli inviti a offrire la Lega dovrebbe quindi introdurre criteri più dettagliati e verificabili, assicurando equilibrio effettivo anche sotto il profilo qualitativo e dell’appetibilità. L’Autorità indica come obiettivo la predisposizione di un numero ampio di pacchetti che favorisca offerte concorrenti, non meramente complementari, e consenta a più operatori di trasmettere una parte consistente degli stessi eventi. La condivisione o co-esclusiva di eventi può ampliare la platea dei fruitori e attenuare gli effetti restrittivi delle licenze esclusive.

Esclusive e durata dei cicli

L’Autorità osserva che un ciclo di commercializzazione di cinque anni, se associato a esclusive, può ostacolare un sano contesto competitivo. La Lega è pertanto invitata a favorire la partecipazione di più operatori rimuovendo le esclusive o altri meccanismi di effetto equivalente, e a considerare assegnazioni preferenziali a editori non verticalmente integrati e offerte di canali all’ingrosso per gli assegnatari.

Richiamando le valutazioni già svolte sui cicli precedenti, l’AGCM ritiene che l’assegnazione esclusiva per periodi superiori a tre anni non sia idonea a favorire la concorrenza, né quanto alla remuneratività delle assegnazioni né quanto alla qualità e fruibilità dei servizi. Se la Lega intendesse commercializzare i diritti per un ciclo superiore a tre anni, la gara dovrebbe eliminare gli ambiti di trasmissione esclusiva, formulando pacchetti che consentano a più operatori di trasmettere gli stessi eventi almeno per un’ampia parte delle licenze. La maggiore frammentazione e partecipazione potrebbe beneficiare i consumatori e, al contempo, incrementare la redditività per la Lega.

Procedure di assegnazione

Nel complesso, l’AGCM non rileva criticità nelle regole di gara. Considerate le modalità di aggiudicazione al miglior offerente valido, senza influenza delle altre offerte sull’aggiudicazione, ritiene possibile prevedere l’esclusione in caso di controllo, anche di fatto. Gli inviti dovranno però chiarire che rilevano anche situazioni di collegamento tali da ricondurre più offerte a un medesimo centro decisionale.

Le Linee Guida prevedono pubblicità degli inviti e un termine per le offerte non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione. L’apertura delle offerte telematiche avviene entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza, con intervento di un notaio. I diritti sono assegnati dall’Assemblea della Lega al soggetto che presenta l’offerta più alta, se superiore al prezzo minimo e nel rispetto delle altre condizioni. In caso di pacchetti non assegnati sono possibili una nuova procedura competitiva o trattative private, secondo le condizioni indicate nelle Linee Guida.

Canale tematico della Lega e profili demandati ad AGCOM

L’eventuale realizzazione di un canale tematico da parte della Lega, in caso di mancata assegnazione dei diritti di diretta, è una modalità residuale di distribuzione diretta prevista dall’articolo 13 del Decreto Melandri e distinta dalle procedure competitive. Per questo motivo non è oggetto della valutazione di conformità delle Linee Guida. La produzione e distribuzione del canale deve comunque avvenire, per i servizi tecnici e commerciali necessari, a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.

Tenuto conto delle osservazioni presentate in consultazione, l’AGCM auspica maggiore chiarezza sui criteri di attivazione del canale e che la durata degli accordi di distribuzione sia allineata alla durata massima delle licenze, così da assicurare equità, trasparenza e parità di trattamento. Resta impregiudicata la valutazione antitrust dei contratti che la Lega stipuli con distributori terzi. I costi di accesso al segnale, gli standard qualitativi e le modalità della produzione televisiva sono invece demandati ad AGCOM dall’articolo 4, comma 7, del Decreto Melandri.

Esito e riserva dei poteri dell’Autorità

L’AGCM approva le Linee Guida ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 9/2008, tenuto conto delle indicazioni formulate, in particolare sulla configurazione dei pacchetti. L’approvazione non limita il potere dell’Autorità di verificare la conformità degli inviti a offrire e delle procedure di vendita alla disciplina antitrust nazionale ed europea e al Decreto Melandri. In caso di condotte che pregiudichino la concorrenza nell’acquisizione dei diritti o nei mercati a valle, con danno per i consumatori, l’AGCM può intervenire ai sensi della legge 287/1990 e degli articoli 101 e 102 TFUE.

Punti principali

Approvazione delle Linee Guida

L’AGCM approva le Linee Guida trasmesse dalla Lega Serie A per i diritti audiovisivi nazionali di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera, per le stagioni 2029/2030–2033/2034.

Maggiore dettaglio ed equilibrio qualitativo dei pacchetti

In sede di predisposizione degli inviti a offrire, la Lega deve concretizzare i criteri di equilibrio, tenendo conto non solo del numero di gare, ma anche delle squadre coinvolte, degli orari e dell’appetibilità degli eventi per gli utenti. I pacchetti esclusivi dovrebbero consentire a più operatori di proporre eventi di elevato interesse.

Concorrenza tra operatori e contenimento delle esclusive

L’AGCM privilegia pacchetti numerosi e, per una parte consistente degli eventi, condivisi o in co-esclusiva, così da rendere le offerte degli operatori alternative anziché complementari e favorire scelta, prezzi più bassi, qualità e innovazione. Auspica inoltre assegnazioni preferenziali a editori non verticalmente integrati e offerte all’ingrosso.

Durata dei cicli di commercializzazione

L’Autorità ritiene che cicli esclusivi superiori a tre anni non favoriscano un sano contesto competitivo. Se la Lega commercializza i diritti per un periodo più lungo, la gara dovrebbe eliminare gli ambiti di trasmissione esclusiva, permettendo a più operatori di trasmettere almeno un’ampia parte degli stessi eventi.

Chiarimenti sulle procedure e sul canale della Lega

Le regole di gara non presentano, nel complesso, criticità; gli inviti dovranno tuttavia chiarire che rilevano anche i collegamenti tra offerenti idonei a ricondurre offerte diverse a un unico centro decisionale. Per l’eventuale canale tematico, estraneo alla valutazione delle Linee Guida in quanto modalità residuale distinta dalle procedure competitive, l’AGCM auspica criteri di attivazione più chiari e accordi di distribuzione di durata non superiore a quella massima delle licenze.

Poteri di vigilanza successivi

L’approvazione non pregiudica la verifica della conformità degli inviti, della vendita e dell’assegnazione alla normativa nazionale ed europea. L’AGCM può intervenire ai sensi della legge 287/1990 e degli articoli 101 e 102 TFUE se la concreta configurazione dei pacchetti o la condotta degli operatori pregiudica la concorrenza e i consumatori.

Come è indicizzato

Materieparerediritti audiovisivi sportiviadvocacy concorrenzialeprocedure competitiveconcorrenza nei mercati televisivi

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