Salta al contenuto
Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM AS2193 del 24/09/2026

DISCIPLINA DELLE SOLLECITAZIONI COMMERCIALI TELEFONICHE NEL SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS INTRODOTTA DAL DECRETO BOLLETTE

AGCMAS2193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Con segnalazione ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, l’AGCM si rivolge ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio dei ministri in merito al divieto di sollecitazioni commerciali telefoniche per contratti di energia elettrica e gas, introdotto nell’articolo 51 del Codice del consumo dal Decreto Bollette. Pur condividendo l’obiettivo di contrastare il telemarketing abusivo e tutelare i consumatori, l’Autorità rileva che le eccezioni al divieto possono avvantaggiare gli operatori con una clientela energetica già acquisita, limitare la contendibilità della clientela e penalizzare intermediari e comparatori. Auspica un riesame che mantenga elevati standard di tutela e assicuri neutralità concorrenziale tra operatori e modelli distributivi.

Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla disciplina del teleselling energetico introdotta dal Decreto Bollette: l’AGCM ne condivide le finalità di tutela, ma chiede un riesame per rimuovere asimmetrie e ostacoli concorrenziali.

Disciplina delle sollecitazioni telefoniche per le forniture energetiche

La segnalazione AS2193, deliberata il 22 settembre 2026 e adottata il 24 settembre 2026 ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è rivolta ai Presidenti del Senato e della Camera e al Presidente del Consiglio dei ministri. Riguarda la disciplina introdotta nell’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) dall’articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (Decreto Bollette), convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.

Contenuto della disciplina

Il comma 8-bis dell’articolo 51 vieta le sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il divieto non opera quando il contatto sia stato direttamente richiesto dal consumatore tramite le interfacce informatiche del professionista oppure quando sia rivolto a un consumatore già cliente energetico del professionista, che abbia espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali.

Il comma 8-ter dispone che i contatti consentiti siano effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista e stabilisce la nullità dei contratti conclusi in violazione dei commi 8-bis e 8-ter. Il consumatore può ricorrere agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie previsti dalla parte V, titolo II-bis, del Codice del consumo e al servizio di conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Il comma 8-quater attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competenze sulle chiamate illecite, inclusa, al ricorrere dei presupposti, la sospensione delle linee interessate. Le offerte che riguardano esclusivamente servizi di telecomunicazioni restano fuori dal divieto.

Finalità condivise e differenze tra operatori

L’AGCM riconosce che la disciplina è stata introdotta in un contesto di attenzione al costo delle forniture energetiche e di rafforzamento della tutela degli utenti, anche per contrastare il telemarketing abusivo e proteggere la libertà e consapevolezza delle scelte. Queste finalità sono pienamente condivise dall’Autorità.

La seconda eccezione, tuttavia, subordina la possibilità di contattare telefonicamente un consumatore alla presenza di un preesistente rapporto di fornitura energetica con il professionista. Un operatore TLC attivo anche nell’energia non può quindi utilizzare la propria base clienti esclusivamente TLC per proporre forniture di energia elettrica o gas, anche se quei clienti hanno validamente prestato il consenso commerciale. Il contatto resta possibile se richiesto direttamente dal consumatore attraverso l’interfaccia informatica del professionista oppure se il cliente TLC è anche cliente energy dello stesso operatore e ha prestato lo specifico consenso previsto.

Gli operatori energetici possono invece rivolgersi ai propri clienti energy alle condizioni stabilite dalla norma e proporre loro servizi di telecomunicazioni, non compresi nel divieto. Il medesimo regime si applica alle offerte convergenti che includono una componente energetica. L’effetto non riguarda soltanto gli operatori TLC: può interessare qualunque soggetto che non disponga già di una base clienti energy.

Effetti su ingresso, offerte e contendibilità

Secondo l’AGCM, la disciplina può incidere sulle condizioni di ingresso ed espansione nel mercato retail dell’energia. La limitazione all’uso di basi clienti non energetiche riduce le possibilità di cross-selling e può ostacolare lo sviluppo di offerte integrate tra energia e telecomunicazioni, producendo un’asimmetria tra operatori nella capacità di competere e svilupparsi nel settore.

La selettività del canale telefonico può inoltre incidere sulla contendibilità della clientela: gli operatori possono contattare, alle condizioni previste, i propri clienti energetici, mentre è limitata la possibilità di raggiungere telefonicamente i consumatori già serviti da concorrenti. Ciò può rafforzare gli effetti di retention degli operatori titolari dei rapporti di fornitura, ridurre le occasioni per i consumatori di conoscere e confrontare offerte alternative e, di conseguenza, indebolire la mobilità della domanda e la pressione concorrenziale.

Intermediazione e comparazione tariffaria

L’eccezione relativa alla richiesta diretta del consumatore tramite le interfacce informatiche del professionista può limitare il ricorso a intermediari indipendenti per l’acquisizione di potenziali clienti e l’attività dei soggetti che offrono servizi di comparazione tariffaria. Il problema può presentarsi anche quando il consumatore abbia richiesto il contatto attraverso l’interfaccia informatica dell’intermediario. Se tali canali permettono di raggiungere legittimamente clienti non ancora acquisiti e facilitano il confronto tra offerte concorrenti, una loro limitazione può incidere sull’accesso alla domanda e sulla capacità delle imprese di contendere clienti agli operatori già presenti.

L’Autorità sottolinea che una maggiore neutralità tra i modelli distributivi non deve ridurre le tutele dei consumatori. La possibilità di ricorrere a forme lecite di intermediazione e comparazione dovrebbe accompagnarsi al mantenimento di rigorosi standard di correttezza e trasparenza, per garantire la consapevolezza delle scelte commerciali.

Riesame e raccomandazioni

L’AGCM rileva che il legislatore ha già considerato in più occasioni l’opportunità di rivedere la disciplina, sia superandone la delimitazione settoriale, sia ripensandone l’impianto complessivo. Le esigenze di tutela dalle sollecitazioni telefoniche possono infatti emergere anche in settori diversi da quello energetico. La semplice estensione del regime a comparti come le telecomunicazioni potrebbe attenuare alcune asimmetrie tra operatori, ma non necessariamente risolvere i problemi relativi all’acquisizione della clientela e all’intermediazione e comparazione indipendenti.

L’Autorità auspica quindi che il riesame dei commi 8-bis e seguenti dell’articolo 51 individui soluzioni che:

  • preservino pienamente la tutela dei consumatori e il contrasto alle sollecitazioni commerciali abusive;
  • assicurino un assetto concorrenzialmente neutro rispetto al settore interessato, alla provenienza dell’operatore e al modello distributivo;
  • evitino asimmetrie ingiustificate nell’ingresso e nell’espansione degli operatori e ostacoli alle offerte convergenti;
  • preservino la contendibilità della clientela e consentano forme lecite di intermediazione e comparazione.

La revisione è richiamata in coerenza con i principi degli articoli 3 e 41 della Costituzione e con l’articolo 56 TFUE.

Punti principali

Disciplina e finalità di tutela

Il comma 8-bis dell’articolo 51 del Codice del consumo vieta le sollecitazioni telefoniche, anche tramite messaggi, dirette a proporre o concludere contratti di energia elettrica e gas. Sono previste due eccezioni: il contatto richiesto direttamente dal consumatore attraverso le interfacce informatiche del professionista e il contatto rivolto a un cliente energetico già acquisito che abbia espresso uno specifico consenso. I contratti conclusi in violazione della disciplina sono nulli. L’AGCM condivide la protezione dei consumatori e il contrasto alle pratiche abusive.

Asimmetrie tra operatori e ostacoli all’espansione

Un operatore TLC attivo anche nell’energia non può usare telefonicamente la propria base clienti esclusivamente TLC per proporre forniture energetiche, neppure in presenza di consenso commerciale, se manca un preesistente rapporto di fornitura energy. Gli operatori energetici possono invece contattare i propri clienti energy alle condizioni previste e proporre loro servizi TLC; la disciplina si applica anche ai bundle che includono energia. L’assetto può quindi svantaggiare gli operatori privi di una base clienti energetica, limitare il cross-selling e ostacolare lo sviluppo di offerte convergenti.

Contendibilità della clientela

Poiché il canale telefonico è consentito, nei limiti di legge, per contattare i propri clienti energy ma è limitato per raggiungere clienti di fornitori concorrenti, la disciplina può rafforzare gli effetti di retention degli operatori già titolari dei rapporti di fornitura. Ne possono derivare minori occasioni di confronto tra offerte, ridotta mobilità della domanda e minore pressione concorrenziale.

Intermediari e comparatori tariffari

La previsione che il consumatore richieda il contatto attraverso le interfacce informatiche del professionista potrebbe restringere l’uso di intermediari indipendenti e l’operatività dei comparatori, anche quando il consumatore abbia avviato la richiesta tramite l’interfaccia dell’intermediario. L’AGCM ritiene che una revisione debba consentire forme lecite di intermediazione e comparazione, mantenendo rigorosi standard di correttezza e trasparenza.

Riesame auspicato

L’Autorità auspica una revisione dei commi 8-bis e seguenti dell’articolo 51 che preservi la tutela dei consumatori e il contrasto al teleselling abusivo, ma assicuri neutralità rispetto al settore, alla provenienza dell’operatore e al modello distributivo. Le soluzioni dovrebbero evitare asimmetrie ingiustificate nell’ingresso e nell’espansione, favorire le offerte convergenti, preservare la contendibilità e consentire l’intermediazione e la comparazione lecite. L’AGCM osserva inoltre che la mera estensione dell’attuale regime ad altri settori, come le telecomunicazioni, potrebbe non risolvere le criticità.

Come è indicizzato

Materiesegnalazione al parlamento e al governoadvocacy concorrenzialeenergia elettrica e gastutela dei consumatorirestrizioni concorrenziali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.