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Sentenza

Sentenza del 10/12/2018 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

È onere della parte far valere il decorso prescrizionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa al recupero della tassa automobilistica per le annualità 2001 e 2002. La società sosteneva che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati oltre il termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982 e che, quindi, la pretesa fosse prescritta o decaduta. La Regione sosteneva invece che gli avvisi fossero stati regolarmente notificati e che la cartella fosse stata emessa nei termini. La Commissione ha riconosciuto che gli avvisi erano stati ricevuti il 3 e il 9 gennaio 2006, oltre il termine prescrizionale del 31 dicembre 2005, ma ha rilevato che la società non aveva tempestivamente eccepito la prescrizione impugnando gli avvisi di accertamento. Poiché la prescrizione deve essere fatta valere dalla parte interessata, mentre la decadenza può essere rilevata d'ufficio, la mancata impugnazione degli avvisi ha determinato il consolidamento della pretesa tributaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della Regione Marche e riformato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Gli avvisi di accertamento, pur notificati tardivamente rispetto al termine prescrizionale, sono divenuti definitivi perché non impugnati. La successiva cartella di pagamento, notificata il 18 settembre 2007, era quindi un atto meramente conseguenziale e poteva essere contestata solo per vizi propri, non per questioni relative alla prescrizione o alla debenza del tributo già contenute negli avvisi definitivi. La cartella è stata inoltre ritenuta tempestiva, poiché notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla definitività degli accertamenti. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per entrambi i gradi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 5 D.L. n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983

    Termine triennale per la notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica

    Il termine è stato qualificato come prescrizionale e non decadenziale. Anche se il termine era decorso, la prescrizione doveva essere eccepita tempestivamente dal contribuente nell'impugnazione dell'avviso di accertamento.

  • Legge regionale Marche n. 25/2002, art. 2

    Proroga del termine per il recupero delle tasse automobilistiche relative, tra l'altro, alle annualità 2000 e 2001

    La disposizione è stata richiamata per sostenere che il termine di recupero relativo all'annualità 2001 scadesse il 31 dicembre 2005.

  • D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003

    Termine ultimo del 31 dicembre 2005 per il recupero di determinate tasse automobilistiche

    La normativa è stata utilizzata per individuare il termine finale entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto procedere al recupero delle annualità interessate.

  • Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, nel testo vigente all'epoca

    La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

    La cartella notificata il 18 settembre 2007 è stata ritenuta tempestiva, poiché gli accertamenti erano divenuti definitivi nel marzo 2006 e il termine ultimo sarebbe scaduto il 31 dicembre 2008.

  • D.Lgs. n. 46/1999

    Richiamato insieme al D.P.R. n. 602/1973 per la disciplina della formazione del ruolo e della riscossione mediante cartella.

  • Art. 149 c.p.c. e legge n. 890/1982

    Sono stati discussi con riferimento alla notificazione a mezzo posta e al momento di perfezionamento della notifica. La decisione ha tuttavia ritenuto decisiva la mancata eccezione della prescrizione, senza fondare l'esito sulla validità o meno della notifica.

Massime di principio

  • La prescrizione, diversamente dalla decadenza, non viene normalmente rilevata d'ufficio: deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata.
  • Quando un avviso di accertamento non viene impugnato nei termini, la pretesa tributaria in esso contenuta diventa definitiva, anche se l'atto avrebbe potuto essere contestato per prescrizione.
  • La successiva cartella di pagamento, se costituisce un atto conseguenziale a un accertamento definitivo, può essere contestata soltanto per vizi propri e non per questioni riguardanti la debenza o la prescrizione del tributo già accertato.
  • È essenziale impugnare l'atto presupposto nel termine previsto, anche quando il contribuente ritenga che l'amministrazione abbia agito tardivamente.
  • La tempestività della cartella deve essere calcolata, in base alla disciplina applicabile, dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo e non necessariamente dalla data originaria dell'annualità tributaria.
  • La distinzione tra prescrizione e decadenza è determinante: la prima richiede un'eccezione di parte, mentre la seconda può, nei casi previsti, essere rilevata d'ufficio.

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