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Regolamento

R.R. Valle d'Aosta 3/2009

Disposizioni concernenti la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alla Protezione civile della Regione Valle d'Aosta.

Normativa regionaleR.R. Valle d'Aosta 3/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, nella Regione Valle d’Aosta, patenti di servizio, corsi, esami, validità, sospensione/revoca e immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale e alla protezione civile, incluse alcune associazioni di volontariato convenzionate. Prevede norme transitorie per patenti e modelli già in uso alla data di entrata in vigore.

Guida e immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni di servizio di vigili del fuoco, Corpo forestale e protezione civile valdostani

Guida e immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni di servizio in Valle d’Aosta

Il regolamento disciplina, per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, l’abilitazione alla guida e le procedure di immatricolazione dei mezzi in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale e alla struttura regionale competente in materia di protezione civile, nonché ad alcune associazioni di volontariato convenzionate. La disciplina è speciale e opera solo nell’ambito regionale.

Ambito di applicazione e competenze

Il provvedimento attua le norme statali e regionali richiamate in premessa e si applica ai veicoli e alle imbarcazioni di servizio dei soggetti indicati. La struttura regionale competente in materia di motorizzazione civile svolge funzioni di raccordo e coordinamento tra le strutture interessate, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. Fino all’adozione della deliberazione di coordinamento, le funzioni restano esercitate dalle singole strutture nei rispettivi ambiti.

Patente di servizio del Corpo valdostano dei vigili del fuoco

La patente di servizio per i vigili del fuoco è articolata in quattro categorie per i veicoli e in due categorie per le imbarcazioni.

  • Per i veicoli, le categorie coprono progressivamente motoveicoli, autoveicoli leggeri fino a 3,5 tonnellate, mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate, autobus e altri veicoli per trasporto persone, fino ad arrivare ai complessi veicolari con rimorchi non compresi nelle categorie precedenti.
  • Per le imbarcazioni, la prima categoria abilita natanti e imbarcazioni fino a 10 metri e 60 kW entro sei miglia dalla costa e in acque interne; la seconda fino a 14 metri e 900 kW complessivi entro dodici miglia dalla costa e in acque interne.
  • Previa intesa con gli organi statali competenti o con corpi/servizi equivalenti delle autonomie speciali, la patente può valere anche per i mezzi in dotazione a tali amministrazioni, nel rispetto delle intese.

Rilascio della patente di servizio per i vigili del fuoco

La patente può essere rilasciata ai dirigenti del Corpo, al personale professionista dell’area operativo-tecnica e al personale volontario operativo e di supporto che abbia compiuto 18 anni e abbia superato il corso di formazione, oppure sia già titolare di patente ordinaria o nautica corrispondente. Sono previste corrispondenze tra categorie ordinarie e categorie di servizio. Per la guida nei servizi di emergenza è richiesto un ulteriore corso di formazione per le patenti di categoria superiore; per alcuni veicoli di categoria inferiore tale corso non è necessario. Per mezzi anfibi, hovercraft, moto d’acqua e imbarcazioni molto veloci è richiesto anche uno specifico corso aggiuntivo. La patente di prima categoria può essere rilasciata, per esigenze di servizio, anche al personale amministrativo-contabile e al personale volontario onorario.

Patente di servizio del Corpo forestale

La patente per il Corpo forestale è articolata in sei categorie, con abilitazioni che vanno dai motoveicoli leggeri fino ai mezzi speciali, inclusi motoslitte, quad con cingoli e altri veicoli non compresi nelle categorie ordinarie, limitatamente al mezzo indicato. Può essere rilasciata al personale del Corpo forestale che abbia compiuto 18 anni e abbia superato il corso di formazione, oppure sia già in possesso della patente ordinaria corrispondente. La categoria di servizio sesta richiede uno specifico corso. Ai fini del rilascio è previsto anche un corso sulla guida in fuoristrada e sull’uso delle apparecchiature installate sui veicoli. Sono ammessi, in casi specifici, anche personale del nucleo antincendio boschivo, dell’officina e del settore amministrativo-contabile, con limiti di impiego coerenti con le mansioni svolte. Per i servizi di emergenza è richiesto un ulteriore corso di formazione.

Patente di servizio della protezione civile e delle associazioni di volontariato

Per la struttura regionale competente in materia di protezione civile e per le associazioni di volontariato convenzionate, la patente di servizio comprende sei categorie: motoveicoli leggeri, autoveicoli fino a 3,5 tonnellate, mezzi pesanti, autobus, complessi veicolari con rimorchi speciali e mezzi speciali (motoslitte, motocarrelli, macchine operatrici, macchine agricole, sistemi di sollevamento e altri veicoli non ricompresi nelle categorie precedenti). Può essere rilasciata ai dirigenti e al personale delle strutture regionali interessate che abbiano compiuto 18 anni e abbiano superato il corso di formazione, oppure siano titolari della patente ordinaria corrispondente. Per le associazioni di volontariato il rilascio è consentito entro i limiti quantitativi stabiliti con provvedimento del dirigente competente. La categoria sesta richiede un apposito corso e, per chi è già titolare di patente ordinaria, una prova pratica di guida è sempre necessaria. Per i servizi di emergenza è richiesto uno specifico corso e i veicoli devono essere dotati di segnalazione acustica e visiva blu.

Domanda, corsi, esami e commissione

La domanda di rilascio va presentata alla struttura regionale competente con copia della patente ordinaria o nautica in corso di validità, fotografia formato tessera e, se manca la patente ordinaria corrispondente, certificato medico ai fini dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici. Chi non possiede la patente ordinaria corrispondente deve frequentare un corso di formazione e superare l’esame finale. I corsi sono tenuti da insegnanti e istruttori nominati tra gli iscritti all’albo regionale, ferma la possibilità di utilizzare formatori esterni per specifiche materie. Le esercitazioni avvengono con veicoli muniti di contrassegno “scuola guida” e gli allievi possono guidare durante le esercitazioni con le prescritte coperture formative e sotto la supervisione di istruttori o personale abilitato da almeno dieci anni. L’esame comprende prova teorica, prova pratica di guida e prova pratica sull’uso delle apparecchiature e installazioni fisse. L’idoneità richiede almeno 7/10 complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna prova. La commissione è presieduta dal dirigente competente ed è composta da almeno due istruttori o insegnanti iscritti all’albo.

Albo di insegnanti e istruttori

È istituito presso la struttura regionale competente in materia di motorizzazione civile un albo degli insegnanti e istruttori di guida per la formazione teorica e pratica. La Giunta regionale definisce requisiti di iscrizione, articolazione, aggiornamento e modalità di tenuta. In attesa dell’albo, possono essere utilizzati istruttori e insegnanti già abilitati dalle strutture regionali, scuole guida, istruttori militari, formatori della Croce Rossa Italiana, istruttori di guida fuori strada e altri formatori individuati dal dirigente competente.

Requisiti fisici e psichici, elenco dei conducenti e autorizzazioni temporanee

Il rilascio della patente è subordinato all’accertamento dei requisiti fisici e psichici previsti per la corrispondente patente ordinaria o nautica, salvo che l’interessato sia già titolare di una patente ordinaria valida corrispondente. Il dirigente può disporre in ogni momento accertamenti medico-legali se emergono elementi che facciano presumere un peggioramento delle condizioni psicofisiche. Presso ogni struttura competente è istituito l’elenco dei titolari di patente di servizio, con indicazione di numero, data di rilascio, categoria, modalità di rilascio, limitazioni, rinnovi, sinistri, sospensioni, revoche e revisioni. In caso di necessità motivata possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee speciali a titolari di patente ordinaria, con annotazione in appositi elenchi; tali autorizzazioni possono essere sospese o revocate.

Validità, rinnovo, sospensione e revoca

La patente di servizio ha la stessa durata della corrispondente patente ordinaria; la patente di sesta categoria dura dieci anni. Per il rinnovo occorre produrre la patente ordinaria rinnovata o il certificato medico relativo al rinnovo; per la sola patente di servizio va prodotto il certificato medico richiesto per la patente ordinaria. Per la sesta categoria è richiesta anche una prova pratica di rinnovo. La patente consente la guida all’estero solo se il titolare possiede anche la corrispondente patente ordinaria. La sospensione può essere disposta per condotte di guida gravemente scorrette in emergenza, per violazioni del codice della strada nei casi previsti, quando sia sospesa la patente ordinaria o nautica, oppure in caso di sospensione dal servizio o perdita temporanea dei requisiti psichici o fisici. La revoca è prevista quando il titolare cessa dal servizio attivo, non fa più parte dell’associazione di volontariato, perde permanentemente i requisiti, oppure subisce la revoca della patente ordinaria. In caso di reiterazione delle infrazioni la patente può essere revocata e una nuova patente può essere rilasciata solo dopo due anni. È possibile il declassamento a categoria inferiore se permangono i requisiti per quella categoria.

Immatricolazione, registro, verifiche e targhe

L’immatricolazione dei veicoli di servizio è subordinata alla documentazione tecnica e proprietaria indicata dal regolamento, inclusi documenti di conformità, certificati di origine, omologazione, eventuali attestazioni CE e titolo di disponibilità. Per i mezzi dei vigili del fuoco sono richiesti anche certificato di collaudo, prova tecnico-funzionale del mezzo e dell’eventuale attrezzatura fissa, nonché il foglio matricolare. Per veicoli già civili si producono carta di circolazione e certificato di proprietà. È ammessa, per particolari esigenze di servizio, la doppia immatricolazione presso il PRA e presso il registro dei veicoli di servizio. La carta di circolazione di servizio è rilasciata dal dirigente competente con attribuzione della relativa targa. Ogni struttura cura un registro dei veicoli e delle imbarcazioni. È previsto anche un registro dei veicoli storici, per mezzi immatricolati da oltre trent’anni e non più in servizio: tali mezzi non sono soggetti a visita periodica e circolano solo con autorizzazione del dirigente competente. I mezzi dichiarati fuori uso possono essere utilizzati per esercitazioni e simulazioni prima della distruzione. Le verifiche di idoneità sono annuali per i veicoli pesanti, per quelli adibiti al trasporto persone con più di nove posti compreso il conducente e per i veicoli trasportanti infermi; per i veicoli fino a 3,5 tonnellate sono quadriennali dalla prima immatricolazione e poi biennali. Le targhe, comprese quelle di prova, seguono modelli approvati dalla Giunta e possono essere riattribuite a veicoli diversi mediante annotazione nel registro; per i rimorchi trainati da veicoli iscritti nel registro non occorre targa ripetitrice.

Disposizioni transitorie

In attesa dei modelli definitivi di patenti, targhe e documenti di circolazione restano validi i modelli in uso alla data di entrata in vigore del regolamento. Le patenti di servizio già rilasciate al Corpo forestale e alla protezione civile restano valide fino alla scadenza naturale. Le patenti ministeriali già rilasciate ai vigili del fuoco restano efficaci fino al rilascio delle nuove patenti conformi al regolamento. Chi, alla data di entrata in vigore, abbia svolto guida di emergenza per almeno sei mesi, certificata dal dirigente competente, è esonerato dai corsi di formazione richiesti per l’abilitazione in emergenza; la deroga si applica anche al personale volontario dei vigili del fuoco per la guida di veicoli della stessa tipologia già in uso, da indicare in patente come restrizione.

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