L.R. Valle d'Aosta 49/2009
Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il trasferimento a Casino de la Vallée S.p.A. delle proprietà e attività legate alla Casa da gioco e al Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, autorizzando per il 2010 un aumento di capitale fino a 98 milioni di euro con conferimenti regionali e acquisizione di STV S.p.A. Prevede un piano di sviluppo, il finanziamento regionale degli investimenti e l’abrogazione di alcune disposizioni della l.r. 36/2001.
Riorganizzazione e rilancio della Casa da gioco di Saint-Vincent e del Grand Hôtel Billia
Riorganizzazione della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent
La legge regionale della Valle d’Aosta mira a ottimizzare e rilanciare le strategie di sviluppo della Casa da gioco di Saint-Vincent e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia. L’intervento si realizza soprattutto attraverso il rafforzamento di Casino de la Vallée S.p.A. e il trasferimento in capo a tale società delle attività e delle partecipazioni riconducibili a STV S.p.A.
Accorpamento delle attività e delle proprietà
La Regione promuove l’accentramento in Casino de la Vallée S.p.A. di tutte le proprietà inerenti alla gestione della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia, oggi facenti capo a Servizi turistici valdostani S.p.A. (STV S.p.A.). L’operazione è funzionale alla successiva integrazione societaria e al rilancio unitario del complesso aziendale.
Interventi sul capitale sociale e operazione societaria
Per l’anno 2010 è autorizzato un aumento di capitale sociale di Casino de la Vallée S.p.A. fino a un massimo di 98 milioni di euro, riservato alla Regione ai sensi dell’art. 2441 c.c. Il aumento può essere eseguito mediante conferimenti sia in partecipazioni sia in beni immobili e mobili, materiali e immateriali.
La disciplina dell’operazione prevede che:
- la partecipazione totalitaria in STV S.p.A., già in capo a FINAOSTA S.p.A., sia acquisita dalla Regione;
- tale partecipazione sia poi conferita a Casino de la Vallée S.p.A. per le finalità previste;
- STV S.p.A. sia successivamente fusa per incorporazione in Casino de la Vallée S.p.A.;
- la Regione conferisca anche i beni immobili e mobili, materiali e immateriali, di propria proprietà connessi alla gestione della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia.
La Giunta regionale è autorizzata, sempre per l’anno 2010, a sottoscrivere gli aumenti di capitale corrispondenti ai conferimenti, entro il limite complessivo di 98 milioni di euro. Il Presidente della Regione è autorizzato ad adottare e sottoscrivere gli atti necessari all’attuazione dell’operazione.
Piano di sviluppo e finanziamento degli investimenti
La Giunta regionale deve sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale un piano di interventi per lo sviluppo della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia, da realizzarsi da parte di Casino de la Vallée S.p.A.
La Regione può intervenire a sostegno degli investimenti previsti dal piano mediante trasferimenti a Casino de la Vallée S.p.A.; l’ammontare di tali trasferimenti è determinato annualmente con la legge finanziaria, nel rispetto della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio regionale.
In attesa dell’approvazione del nuovo piano, continua ad applicarsi il piano di sviluppo della Casa da gioco già approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 509/XIII del 15 aprile 2009.
Modifiche alla disciplina della l.r. 36/2001
La legge interviene anche sulla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36, con modifiche testuali indicate in nota e con l’abrogazione dell’articolo 4 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 10. Il contenuto consolidato riflette quindi una parziale rimodulazione dell’assetto societario originario di Casino de la Vallée S.p.A.
Disposizioni finanziarie e copertura degli oneri
I fondi del bilancio regionale già stanziati per il piano di sviluppo della Casa da gioco, ai sensi dell’allegato F, capitolo 64969, della l.r. 15/2009, e non ancora impegnati alla data di entrata in vigore della legge, sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal nuovo articolo 3.
Gli oneri derivanti dall’operazione di fusione restano a carico di Casino de la Vallée S.p.A.
Regime transitorio
Fino al perfezionamento della fusione per incorporazione con Casino de la Vallée S.p.A., gli organi societari di STV S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore della legge restano operativi.
Inoltre, i fondi del bilancio regionale già stanziati e impegnati ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della l.r. 15/2006 sono destinati all’aumento del capitale sociale di STV S.p.A., secondo la disciplina richiamata dalla legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 23 dic 2009R.R. Valle d'Aosta 3/2009
- Legge · 23 dic 2009L.R. Valle d'Aosta 50/2009
- Legge · 23 dic 2009L.R. Valle d'Aosta 51/2009
- Legge · 23 dic 2009L.R. Valle d'Aosta 53/2009
- Legge · 11 dic 2009L.R. Valle d'Aosta 47/2009
- Legge · 11 dic 2009L.R. Valle d'Aosta 48/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →