Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 53/2009

Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 53/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina la Consulta regionale per la condizione femminile, che assume la nuova denominazione di Consulta regionale per le pari opportunità, e disciplina la figura del/la consigliere/a regionale di parità. Regola funzioni, composizione, nomina, rapporti istituzionali, risorse e norme transitorie. Parte delle scadenze riguarda specifici programmi/relazioni annuali e la fase di prima applicazione del 2010.

Consulta regionale per le pari opportunità e consigliere/a regionale di parità

Consulta regionale per le pari opportunità e consigliere/a regionale di parità

La legge della Valle d’Aosta riordina gli organismi regionali in materia di pari opportunità, sostituendo la Consulta regionale per la condizione femminile con la Consulta regionale per le pari opportunità e disciplinando organicamente la figura del/la consigliere/a regionale di parità. Il provvedimento mira a promuovere la parità tra i generi, contrastare le discriminazioni e rafforzare la presenza femminile nella vita pubblica, nel lavoro e nelle istituzioni.

Finalità generali e principi di intervento

La Regione orienta la propria azione a:

  • valorizzare le differenze di genere e le identità personali;
  • assicurare equità nella distribuzione di poteri e responsabilità tra i generi;
  • rimuovere discriminazioni dirette e indirette contro le donne;
  • incrementare la partecipazione femminile in ogni ambito sociale, istituzionale e lavorativo.

La legge interviene inoltre su comunicazione istituzionale, statistiche, politiche del personale e strumenti di programmazione interna per rendere effettivi i principi di pari opportunità.

Comunicazione istituzionale, dati e politiche del personale

Nell’attività di comunicazione istituzionale la Regione deve:

  • introdurre la prospettiva di genere;
  • valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico;
  • promuovere rappresentazioni coerenti con l’evoluzione dei ruoli di donne e uomini;
  • contrastare gli stereotipi di genere.

Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o finanziate dalla Regione devono essere impostate in termini di genere nella rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati.

Gli enti del comparto unico regionale e l’Azienda USL della Valle d’Aosta devono perseguire politiche di pari opportunità nell’organizzazione del personale e nello sviluppo di carriera, adottando piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno inserimento e l’avanzamento delle donne.

Piani triennali di azioni positive

I piani triennali di azioni positive, ove esistano i comitati per le pari opportunità, sono approvati dall’organo competente dell’ente, sentiti:

  • il/la consigliere/a regionale di parità;
  • le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Tali piani devono essere diretti a:

  • promuovere l’inserimento delle donne nei settori e livelli in cui sono sottorappresentate, soprattutto nelle posizioni di maggiore responsabilità;
  • favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi familiari;
  • diffondere cultura organizzativa sensibile alle differenze di genere;
  • facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri dopo i congedi di maternità;
  • superare stereotipi di genere e adottare modalità organizzative rispettose di donne e uomini.

Consulta regionale per le pari opportunità: ruolo e funzioni

La Consulta è istituita per promuovere iniziative volte a rimuovere ostacoli alla valorizzazione delle differenze di genere e a contrastare discriminazioni e disuguaglianze. Opera anche per creare un raccordo stabile tra la realtà femminile valdostana e le donne elette nelle istituzioni.

Le sue funzioni principali comprendono:

  • esprimere pareri sui progetti di legge regionali rilevanti in materia di genere e formulare suggerimenti di adeguamento della legislazione;
  • segnalare al Consiglio regionale l’opportunità di iniziative da proporre al Parlamento;
  • raccogliere, analizzare ed elaborare dati e studi sulla condizione femminile e sull’attuazione delle politiche di pari opportunità;
  • promuovere formazione e aggiornamento per favorire la presenza femminile nell’amministrazione e nella politica;
  • formulare proposte su servizi e iniziative a sostegno del ruolo della donna nella società e nella famiglia;
  • sensibilizzare partiti e movimenti politici verso organismi decisionali equilibrati;
  • favorire il collegamento tra le donne elette nei diversi livelli istituzionali e l’analisi di genere nelle scelte politiche;
  • curare materiali bibliografici, pubblicazioni, eventi culturali e iniziative informative;
  • promuovere dibattiti, convegni e rapporti con organismi analoghi di altre Regioni;
  • svolgere informazione e consulenza per le donne, intervenendo anche su disuguaglianze, discriminazioni e violenza.

Composizione, nomina e durata della Consulta

La Consulta è nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro cinque mesi dall’insediamento del Consiglio ed è composta da:

  • quattro componenti designate congiuntamente da associazioni, gruppi e commissioni femminili rappresentativi a livello regionale, sindacati, organizzazioni dei lavoratori autonomi e imprenditoriali, partiti/movimenti/gruppi politici e organizzazioni di volontariato;
  • il/la consigliere/a regionale di parità;
  • tre consigliere regionali elette dal Consiglio regionale, con almeno una espressione della minoranza;
  • dieci componenti elette dal Consiglio regionale tra le componenti degli organismi di cui sopra, con almeno tre espressione della minoranza;
  • cinque componenti designate dal Consiglio permanente degli enti locali tra le donne elette negli enti locali.

La perdita della qualità di consigliera regionale o di eletta negli enti locali comporta decadenza dalla Consulta per le componenti interessate.

La Consulta elegge una Presidente tra le proprie componenti e si coordina tramite un Comitato esecutivo secondo il regolamento interno. La durata segue quella della legislatura e comunque prosegue fino all’insediamento della nuova Consulta.

Organi, regolamento interno e funzionamento

Gli organi della Consulta sono:

  • Assemblea;
  • Presidente;
  • Comitato esecutivo.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il regolamento interno, su proposta dell’assemblea della Consulta da presentare entro due mesi dall’insediamento. Il regolamento può prevedere anche una vicepresidente.

La Consulta ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale, dispone del personale e dei mezzi necessari e beneficia di una dotazione organica determinata dall’Ufficio di Presidenza, sentita la Presidente. I locali sono assegnati dall’Ufficio di Presidenza.

Sul piano amministrativo e contabile la Consulta gode di autonomia funzionale nell’ambito del programma annuale e della relativa spesa; per la gestione del personale e per l’attuazione del programma si avvale delle strutture del Consiglio regionale. Le spese di funzionamento e di attività sono coperte dal bilancio del Consiglio regionale.

Rapporti con il Consiglio regionale e collaborazione istituzionale

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Consulta i progetti di legge regionale che incidono esplicitamente e significativamente sulle politiche di genere. Se entro trenta giorni dalla trasmissione non è reso il parere, si procede comunque. La Consulta può inoltre essere audita dalle commissioni consiliari sugli atti in materia di pari opportunità.

Alle riunioni della Consulta possono intervenire, senza voto, il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori regionali e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti. La Consulta può a sua volta invitare alle riunioni tali soggetti, oltre a consiglieri e dirigenti regionali, con le modalità previste.

Sono previsti rapporti di collaborazione con:

  • il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
  • consulte e organismi regionali, nazionali, europei e internazionali analoghi;
  • istituzioni e associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato e professionali;
  • università, istituti di ricerca e osservatori economico-sociali.

Programmazione, relazioni annuali e attività della Consulta

Ogni anno la Consulta trasmette:

  • entro il 31 gennaio, un rapporto sullo stato di attuazione delle politiche di parità e una relazione sull’attività svolta;
  • entro il 30 settembre, un programma di attività per l’anno successivo con la relativa spesa.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il programma entro il 31 dicembre. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette documenti e programma alla commissione consiliare competente.

Consigliere/a regionale di parità: funzioni e status

Il/la consigliere/a regionale di parità svolge funzioni di:

  • promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro;
  • referente dei comitati per le pari opportunità.

Nell’esercizio delle sue funzioni è qualificato/a come pubblico ufficiale.

Nomina, requisiti e procedura del consigliere/a regionale di parità

Il/la consigliere/a regionale di parità è nominato/a con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di designazione della Giunta regionale, entro cinque mesi dall’insediamento del Consiglio regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Sono richiesti:

  • specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro femminile e alle pari opportunità;
  • conoscenza della lingua francese, da accertare secondo le modalità previste.

La procedura è avviata da un avviso pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione, che indica l’intenzione di procedere alla nomina, i requisiti e il termine di 30 giorni per la presentazione delle candidature presso la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro. Le candidature devono contenere dati anagrafici, titolo di studio, curriculum, programma delle attività e disponibilità all’accettazione dell’incarico.

L’accertamento dei requisiti è affidato a una commissione di valutazione composta dal dirigente di primo livello della struttura competente in materia di politiche del lavoro, che la presiede, e da due membri indicati dal Consiglio per le politiche del lavoro. L’eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta dalla Giunta regionale.

Accertamento della lingua francese

Prima della nomina tutti i candidati devono superare, o dimostrare di aver già superato, un esame di conoscenza della lingua francese con le modalità previste per l’accesso alla qualifica unica dirigenziale dell’Amministrazione regionale. La commissione esaminatrice è nominata dal dirigente della struttura competente in materia di politiche del lavoro e la convocazione dei candidati è effettuata dalla stessa struttura.

Durata dell’incarico e regime di continuità

L’incarico dura per tutta la legislatura ed è rinnovabile una sola volta. La procedura di nomina va avviata entro 30 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale oppure immediatamente dopo la cessazione dell’incarico per dimissioni o altra causa diversa dalla scadenza naturale.

Il/la consigliere/a uscente continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione del decreto di nomina del/la nuovo/a consigliere/a e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza o cessazione dell’incarico.

Permessi, indennità, trasferte e finanziamento

Se il/la consigliere/a è lavoratore dipendente, ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino a una media di 50 ore mensili, con retribuzione; la Regione rimborsa al datore di lavoro quanto corrisposto per l’assenza. È inoltre prevista, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un’indennità mensile per consiglieri/consigliere dipendenti, autonomi o liberi professionisti, secondo la misura stabilita dalla normativa statale di riferimento. Per le trasferte spetta il rimborso delle spese documentate, nella misura prevista per la dirigenza regionale.

Il finanziamento delle attività promosse dal/la consigliere/a e degli oneri connessi è assicurato da risorse regionali determinate annualmente con la legge di bilancio, ferma la possibilità di utilizzare eventuali risorse statali assegnate alla Regione nei limiti dei vincoli di destinazione.

Relazione annuale, programma di attività e sede del consigliere/a di parità

Entro il 1° marzo di ogni anno il/la consigliere/a presenta una relazione sull’attività svolta al Presidente della Regione e alla commissione consiliare competente. Entro il 30 settembre presenta al Presidente della Regione un programma di attività per l’anno successivo, con previsione della spesa, che è approvato dalla Giunta regionale.

La sede è presso la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro; la dotazione organica è determinata dalla Giunta, sentito/a il/la consigliere/a, e i locali sono assegnati dalla medesima Giunta. Nell’ambito del programma annuale il/la consigliere/a gode di autonomia funzionale, avvalendosi per la gestione del personale e della contabilità della struttura competente in materia di politiche del lavoro.

Disposizioni finanziarie e coperture

Per la Consulta, gli oneri sono quantificati in euro 150.000 annui a decorrere dal 2010 e sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale, con coperture specificamente individuate per i diversi esercizi 2010-2012.

Per il/la consigliere/a regionale di parità, gli oneri sono quantificati in euro 20.000 annui a decorrere dal 2010 e sono coperti con stanziamenti del bilancio regionale secondo le indicazioni contenute nella legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogate le precedenti leggi regionali del 1983, 1985, 1989 e 1993 sulla materia, oltre a specifiche disposizioni della legge regionale n. 7 del 2003 e della legge regionale n. 31 del 2005.

In fase di prima applicazione:

  • la Consulta per le pari opportunità deve essere nominata entro due mesi dall’entrata in vigore;
  • la precedente Consulta regionale per la condizione femminile continua a operare fino all’insediamento della nuova Consulta e presenta una relazione sull’attività 2009, oltre a un programma provvisorio per il 2010;
  • la nuova Consulta elegge subito la Presidente e, fino al nuovo regolamento, si applica il regolamento precedente se compatibile;
  • il regolamento interno deve essere approvato entro due mesi dalla trasmissione da parte della Consulta;
  • il programma 2010 della nuova Consulta è trasmesso in deroga ai termini ordinari;
  • il/la consigliere/a regionale di parità deve essere nominato/a entro cinque mesi dall’entrata in vigore;
  • il/la consigliere/a in carica continua a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo soggetto.

Obsolescenza pratica

La legge resta rilevante come disciplina ordinamentale della Consulta regionale e del/la consigliere/a di parità, ma risultano ormai superate e storicamente riferite le sole parti di prima applicazione, i riferimenti ai bilanci 2009/2012 e agli adempimenti iniziali del 2010. Per il resto, il testo conserva utilità applicativa nella disciplina organizzativa e di funzione degli organi regionali in materia di pari opportunità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.