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Legge

L.R. Valle d'Aosta 51/2009

Abrogazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), e di altre disposizioni concernenti contingenti annui di prodotti energetici.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 51/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale abroga la l.r. 7/1998 e altre norme regionali e regolamentari sui contingenti annui di carburanti, lubrificanti e altri prodotti energetici in esenzione fiscale. Le abrogazioni operano dal 1° gennaio 2010, ma per la chiusura dei conti 2009 e per gli illeciti fino al 31 dicembre 2009 restano applicabili alcune disposizioni previgenti, con compensazioni possibili fino al 28 febbraio 2010.

Abrogazione della disciplina sui contingenti annui di carburanti e altri prodotti energetici in esenzione fiscale

Abrogazione della disciplina regionale sui contingenti di prodotti energetici

La legge regionale della Valle d'Aosta interviene in modo soppressivo sulla disciplina dei contingenti annui di carburanti, lubrificanti e altri prodotti energetici in esenzione fiscale, eliminando la normativa regionale previgente e parte della relativa regolamentazione attuativa.

Abrogazioni legislative

Viene abrogata integralmente la legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7, che disciplinava la ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale. Sono inoltre abrogate ulteriori disposizioni regionali connesse alla stessa materia, e precisamente:

  • la l.r. 2 agosto 1999, n. 21;
  • la l.r. 21 dicembre 2000, n. 37;
  • l'articolo 25 della l.r. 16 luglio 2002, n. 14;
  • l'articolo 65 della l.r. 15 aprile 2008, n. 9.

Abrogazioni regolamentari

Sono abrogate varie disposizioni del regolamento regionale 29 gennaio 1973, recante le norme per l'applicazione della legge statale n. 623 del 1949 in materia di immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale. In particolare vengono soppressi:

  • l'articolo 3;
  • i titoli II, III, V e VIII;
  • i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 21;
  • l'articolo 23;
  • i commi quinto e sesto dell'articolo 31.

Sono inoltre abrogati i seguenti regolamenti regionali:

  • r.r. 22 aprile 1985, n. 2;
  • r.r. 15 febbraio 1988, n. 3;
  • r.r. 28 luglio 1987, n. 2;
  • r.r. 17 maggio 1993, n. 1;
  • r.r. 23 marzo 1992, n. 3;
  • r.r. 14 marzo 1995, n. 1;
  • r.r. 18 dicembre 1995, n. 9.

Effetti finanziari

L'abrogazione della disciplina sui contingenti determina una minore entrata sul capitolo 00400 del bilancio regionale, stimata in:

  • euro 1.900.000 per il 2010;
  • euro 2.000.000 per il 2011.

La copertura è assicurata:

  • per il 2010, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del bilancio pluriennale 2009/2011 destinato ai trasferimenti ai fondi di rotazione Finaosta;
  • per il 2011, mediante iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.000.000 sul capitolo 01405, relativo alle quote fisse di ripartizione del gettito dell'imposta di fabbricazione sui carburanti per autotrazione.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio.

Regime transitorio

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Le disposizioni abrogate continuano però ad applicarsi per i procedimenti finalizzati alla chiusura e alla notifica delle situazioni contabili relative all'esercizio 2009. È inoltre consentita, fino al 28 febbraio 2010, la compensazione delle anticipazioni di prodotti contingentati effettuate nel corso del 2009.

Illeciti e sanzioni per fatti anteriori all'abrogazione

Per gli illeciti verificatisi entro il 31 dicembre 2009, e fino alla conclusione dei procedimenti per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e per il recupero dei crediti derivanti da indebita fruizione dell'esenzione fiscale, continuano ad applicarsi gli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 7/1998. Ciò vale per i beneficiari delle assegnazioni di benzina e gasolio per autotrazione coinvolti in tali procedimenti.

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