Sentenza del 06/12/2016 n. 6490 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Contratto di cessione del credito per finalità di garanzia - Imposta in misura proporzionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cessione del credito per finalità di garanzia è stata considerata un autonomo atto negoziale, distinto e cronologicamente successivo rispetto al contratto di apertura di credito, anche se a quest'ultimo collegato. Di conseguenza, l'atto sconta l'imposta di registro in misura proporzionale. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi ritenuta corretta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento tributario di un contratto di cessione del credito concluso per finalità di garanzia, successivamente alla stipula di un contratto di apertura di credito. Il ricorrente riteneva che, essendo la cessione collegata all'apertura di credito e strumentale alla sua garanzia, dovesse applicarsi un'imposta diversa o quella in misura fissa, anziché l'imposta proporzionale.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
Gli atti aventi contenuto patrimoniale, come la cessione del credito, sono soggetti all'imposta di registro secondo la natura e gli effetti propri dell'atto, anche quando siano collegati funzionalmente ad altro contratto.
Massime di principio
- Il collegamento negoziale tra più contratti non comporta automaticamente l'applicazione di un unico trattamento fiscale: ciascun atto può essere tassato autonomamente in base alla propria struttura ed efficacia giuridica.
- Una cessione di credito stipulata come garanzia può scontare l'imposta di registro proporzionale quando costituisce un atto autonomo e produce effetti patrimoniali propri.
- La finalità di garanzia non esclude, di per sé, la tassazione proporzionale dell'atto; occorre verificare il contenuto concreto del contratto e la sua autonomia rispetto al rapporto principale.
- La successione cronologica degli atti è rilevante: una cessione stipulata dopo l'apertura di credito può essere trattata come negozio distinto, anche se funzionalmente collegato ad essa.
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