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Sentenza

Sentenza n. 1840/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di rettifica della posizione e di inserimento nella prima fascia della GPS per la classe di concorso A014

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 luglio 2026 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ambito Territoriale per la Provincia di Asti ha respinto la sua istanza volta alla rettifica della posizione nell’ambito della procedura di aggiornamento delle GPS e al suo inserimento nella prima fascia relativa alla classe di concorso A014. Sono state altresì impugnate, per quanto lesive, le graduatorie definitive e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Dal testo emerge che la controversia riguardava esclusivamente la gestione e la formazione della graduatoria nella posizione individuale della ricorrente, senza impugnazione degli atti amministrativi generali o regolamentari che disciplinano a monte l’accesso alle graduatorie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo il giudice, le procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie del personale docente non sono procedure concorsuali e gli atti relativi alla gestione della posizione individuale sono adottati dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001; la posizione dedotta è pertanto di diritto soggettivo. La giurisdizione amministrativa sussiste soltanto quando venga contestata direttamente la validità di un atto amministrativo generale o regolamentare che disciplini l’accesso alle graduatorie, con tutela della posizione individuale come conseguenza dell’eventuale annullamento di tale atto. Poiché la ricorrente non ha impugnato né censurato atti generali o regolamentari, il giudizio è stato devoluto al giudice ordinario, davanti al quale può essere proseguito mediante translatio iudicii ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’obiettiva peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato

    Gli atti relativi alla formazione e alla gestione delle graduatorie del personale docente, quando non si controverta sulla validità delle regole generali che disciplinano l’accesso, sono adottati dall’amministrazione con poteri privatistici e incidono su diritti soggettivi.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, mediante translatio iudicii.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla formazione, all’aggiornamento e alla gestione della posizione individuale nelle graduatorie del personale docente, quando non siano impugnati atti amministrativi generali o regolamentari che disciplinano a monte l’accesso alle graduatorie, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguardano diritti soggettivi e atti adottati dalla pubblica amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato.
  • La giurisdizione amministrativa sulle graduatorie del personale docente sussiste quando la domanda investe direttamente la validità dell’atto amministrativo generale o regolamentare che disciplina l’accesso alla graduatoria; la tutela della posizione individuale deve invece essere devoluta al giudice ordinario quando si contestano soltanto le modalità concrete di formazione o gestione della graduatoria.
  • Il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario quando il ricorrente impugna il diniego di rettifica o di inserimento nella graduatoria senza formulare censure contro gli atti generali o regolamentari che ne disciplinano l’accesso; il processo può proseguire davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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