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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16090/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanne per opere edilizie abusive. Le censure principali riguardano: (1) tardività del deposito delle conclusioni del Procuratore generale nel rito cartolare; (2) travisamento/difetto probatorio rispetto alla qualificazione temporale delle opere (prescrizione e recente realizzazione); (3) contestazione della loro qualità di committenti dei lavori; (4) illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo demolitorio, per mancata disponibilità materiale/giuridica delle opere contestate.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato infondati o manifestamente infondati i motivi di ricorso. In sintesi: (a) la tardività del deposito delle conclusioni del Procuratore generale non ha comportato nullità né pregiudizio al diritto di difesa, soprattutto perché le conclusioni depositate chiedevano la semplice conferma della sentenza impugnata e non è stato indicato un pregiudizio specifico; (b) è stato confermato che, ai fini dei reati urbanistici, la consumazione perdura fino all'ultimazione dei lavori (rifiniture, infissi, ringhiere ecc.), perciò l'accertamento effettuato il 24/03/2021 dimostrava la perdurante realizzazione dell'abuso e l'assenza di prescrizione; (c) è stata ritenuta corretta la qualificazione dei ricorrenti come committenti/beneficiari, dal momento che la committenza va valutata sulla base della disponibilità materiale e dell'interesse alla realizzazione dell'opera, indipendentemente da titolarità formali; (d) la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione è legittima ma va applicata solo quando l'eliminazione dell'abuso è esigibile dal condannato: nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, per alcuni imputati, la disponibilità materiale dell'ampliamento rendeva esigibile la condizione demolitoria.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ...; la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica.

    La Corte ha richiamato la disciplina dei termini per il deposito delle conclusioni nel rito cartolare e ha osservato che il deposito tardivo del P.G. esime il giudice dall'obbligo di prenderle in considerazione ma non integra automaticamente nullità; l'intimato deve indicare un pregiudizio specifico per dolersi del ritardo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato come titolo delle censure in Cassazione (violazione di legge, travisamento della prova/contraddittorietà della motivazione). La Corte ha rigettato le censure per assenza di travisamento o di violazione normativa rilevante.

  • art. 29, d.P.R. n. 380/2001

    Interpretato in senso estensivo: ai fini urbanistici la figura del 'committente' include chi concretamente si adopera o beneficia dell'opera, anche se non proprietario, ampliando la responsabilità a chi ha disponibilità materiale e interesse all'opera.

  • art. 31, d.P.R. n. 380/2001

    Riferito indirettamente: l'ordine di demolizione è strumento tipico per la rimessione in pristino e può gravare, di norma, sul proprietario o su chi ha la disponibilità materiale dell'opera; non è ragionevolmente esigibile da soggetti che non hanno tale disponibilità.

  • art. 44, d.P.R. n. 380/2001 (richiamato)

    Richiamato nel contesto della giurisprudenza sulla impossibilità di subordinare la sospensione condizionale alla demolizione per soggetti che non possono adempiere; conferma la distinzione tra chi materialmente dispone dell'opera e altri partecipanti.

  • artt. 936 e 937 c.c. (richiamati)

    Citati per spiegare la possibilità che soggetti diversi dal proprietario si inseriscano fattualmente nella realizzazione di opere (rilevanza della disponibilità materiale e del possesso).

Massime di principio

  • Nel rito cartolare d'appello l'eventuale deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente nullità: per opporsi è necessario indicare e provare un pregiudizio concreto e specifico al diritto di difesa, soprattutto se le conclusioni tardive non contengono elementi nuovi e si limitano a chiedere la conferma della decisione impugnata.
  • Per i reati in materia edilizia la consumazione perdura fino all'ultimazione dei lavori (comprese rifiniture, infissi, ringhiere ecc.): la permanenza di lavori incompleti al momento dell'accertamento rende il reato non prescritto e rileva come 'recente realizzazione'.
  • La figura di 'committente' penale nelle materie urbanistiche si determina sulla base della disponibilità materiale dell'immobile e dell'interesse alla realizzazione dell'opera, non sulla base di titoli formali di proprietà: chi beneficia o dispone di fatto dell'opera può essere ritenuto committente.
  • La condizione demolitoria per la sospensione condizionale della pena è legittima ma va commisurata all'esigibilità: il giudice può imporre la demolizione solo a chi ha la disponibilità materiale o giuridica dell'opera e quindi la possibilità effettiva di adempiere; non è ragionevole imporla a soggetti che non possono materialmente rimuovere l'abuso.
  • Chi contesta la tempestività o la rilevanza probatoria di accertamenti deve fornire elementi precisi e probanti (es. data certa di ultimazione antecedente) per scalfire l'accertamento di fatto del giudice di merito, altrimenti il sindacato in Cassazione si limita alla verificazione di errori di diritto o di travisamento palese delle prove.

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