Sentenza del 21/09/2016 n. 18449 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione due sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania, che avevano ritenuto perfezionato il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 nonostante il mancato pagamento delle rate successive alla prima e avevano annullato la cartella di pagamento di euro 17.097,42. L'Amministrazione ha sostenuto che il pagamento della sola prima rata non fosse sufficiente e che la disciplina del condono dovesse essere disapplicata, quanto all'IVA, per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha accolti. Ha stabilito che l'art. 9-bis della legge n. 289/2002 deve essere disapplicato in relazione all'IVA, perché contrario agli obblighi derivanti dalla normativa europea quando consente una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'imposta e delle relative sanzioni. Quanto all'IRPEF, ha affermato che il condono è subordinato all'integrale pagamento dell'importo dovuto: il versamento della sola prima rata non perfeziona la definizione e non è possibile applicare analogicamente norme previste per altri condoni. Le sentenze della CTR sono state cassate e, decidendo nel merito, sono stati rigettati i ricorsi originari della contribuente contro il diniego di condono e la cartella. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; nessuna statuizione sulle spese di Cassazione è stata adottata per la mancata costituzione della contribuente.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate
La definizione richiede, per l'IRPEF, il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi dovuti. Il pagamento della sola prima rata non è sufficiente. Per l'IVA, la norma deve essere disapplicata nella parte in cui consente una rinuncia incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni che ammettono determinati effetti del condono anche senza pagamento integrale sono eccezionali e non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Gli Stati membri non possono introdurre misure di rinuncia generale o indiscriminata all'accertamento e alla riscossione dell'IVA dovuta.
Trattato CE, art. 10
Il principio di effettività impone al giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto dell'Unione e di disapplicare la normativa interna incompatibile, anche in assenza di una specifica deduzione della parte.
Codice di procedura civile, art. 295
La questione relativa alla sospensione del giudizio sulla cartella è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo principale relativo al mancato perfezionamento del condono.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 39 e 62
Le norme sono state richiamate rispettivamente in materia di sospensione del processo tributario e di ricorso per cassazione, ma la censura sulla sospensione è stata dichiarata assorbita.
Massime di principio
- Nei condoni fiscali basati sul pagamento rateale, occorre verificare il testo specifico della norma: quando la legge richiede l'integrale pagamento, il mancato versamento anche di una rata successiva impedisce il perfezionamento della definizione.
- Le disposizioni di condono sono eccezionali e non possono essere estese per analogia da una fattispecie all'altra; gli effetti favorevoli previsti per un diverso tipo di condono non si applicano automaticamente.
- Le definizioni agevolate relative all'IVA devono essere compatibili con il diritto dell'Unione europea: una misura che comporti una rinuncia generale alla riscossione dell'IVA o delle sanzioni collegate può essere disapplicata dal giudice nazionale.
- Il mancato perfezionamento del condono consente all'Amministrazione di procedere alla riscossione delle somme dovute mediante cartella, secondo la disciplina ordinaria applicabile.
- In presenza di più giudizi connessi tra diniego di condono e cartella di pagamento, i procedimenti possono essere riuniti e la decisione sulla validità del condono può risultare decisiva anche per la controversia sulla cartella.
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