Sentenza del 28/01/2015 n. 619 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Notifica cartella - relata - apposizione sul frontespizio anzichè in calce - mera irregolarità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notificazione fosse nulla perché la relata era stata apposta sul frontespizio della cartella anziché in calce all’atto. La contestazione si fondava sul richiamo dell’art. 60 del DPR 600/1973 alle norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 145 c.p.c., ritenendo necessario il rispetto delle modalità formali previste per la relata di notifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’apposizione della relata sul frontespizio, anziché in calce alla cartella, costituisce una mera irregolarità e non determina la nullità della notificazione. Le cartelle sono infatti predisposte secondo modalità ministeriali che prevedono la relata sul frontespizio; inoltre, tale formalità è posta a tutela dell’ente pubblico e non incide sul diritto di difesa del contribuente, purché la notificazione abbia comunque raggiunto il suo scopo e consentito la conoscenza dell’atto.
Norme richiamate
Art. 60 del DPR 600/1973
La norma richiama le disposizioni del codice di procedura civile per la notificazione degli atti tributari, ma tale richiamo non comporta automaticamente la nullità per ogni irregolarità formale della relata.
Art. 145 c.p.c.
La disposizione è stata richiamata in relazione alle modalità di notificazione; tuttavia, la collocazione della relata sul frontespizio della cartella, anziché in calce, è stata ritenuta una irregolarità non invalidante.
Provvedimento ministeriale relativo alla formazione delle cartelle di pagamento
La previsione della relata sul frontespizio delle cartelle giustifica tale modalità e impedisce di considerarla, di per sé, causa di nullità.
Ordinanze della Corte di Cassazione nn. 834, 835 e 838 del 19 gennaio 2010
La giurisprudenza richiamata esclude che la mera collocazione della relata sul frontespizio, anziché in calce, determini la nullità della notificazione.
Massime di principio
- La violazione di una formalità della notificazione non determina automaticamente la nullità dell’atto: occorre verificare se abbia concretamente impedito al destinatario di conoscere l’atto o di esercitare il proprio diritto di difesa.
- La collocazione della relata sul frontespizio della cartella di pagamento è generalmente considerata una mera irregolarità, soprattutto quando rispetta il modello ministeriale previsto per tali atti.
- Il contribuente non può ottenere l’annullamento della cartella sulla sola base della posizione grafica della relata, se la notificazione è comunque riconoscibile, completa e idonea a raggiungere il suo scopo.
- Le contestazioni formali devono distinguere tra irregolarità innocue e vizi che incidono effettivamente sulla certezza della notificazione, sulla provenienza dell’atto o sul diritto di difesa.
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