R.R. Liguria 3/2019
Regolamento per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché della detenzione ed uso di richiami vivi per la caccia da appostamento ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina nel Lazio l’allevamento in cattività, la cessione, la detenzione e l’uso di uccelli appartenenti a specie cacciabili come richiami vivi per la caccia da appostamento, con autorizzazione regionale, registri, anellatura obbligatoria e specifici divieti e condizioni di custodia, trasporto e biosicurezza. Prevede norme transitorie per i titoli provinciali già rilasciati.
Disciplina dell'allevamento, vendita, detenzione e uso dei richiami vivi di uccelli cacciabili
Disciplina dell’allevamento e dell’uso di richiami vivi nel Lazio
Il regolamento della Regione Lazio disciplina in modo organico la detenzione, la riproduzione in cattività, la cessione e l’uso venatorio da appostamento di uccelli appartenenti a specie cacciabili, nonché la gestione dei richiami vivi detenuti da cacciatori autorizzati. La normativa si applica esclusivamente nel territorio regionale e integra le previsioni della legge statale sulla fauna selvatica e della legge regionale sulla caccia.
Allevamento in cattività e autorizzazione regionale
È consentito detenere e riprodurre in cattività, per la cessione e l’utilizzo nell’attività venatoria da appostamento, le specie di fauna selvatica migratrice riconosciute cacciabili. L’attività di allevamento è subordinata ad autorizzazione della Regione.
Chi intende avviare l’allevamento deve presentare domanda indicando:
- specie da allevare;
- numero dei riproduttori posseduti al momento della domanda;
- ubicazione esatta delle strutture di allevamento;
- certificazione della legittima provenienza degli uccelli.
Con l’autorizzazione la Regione rilascia anche un registro di allevamento vidimato, nel quale vanno annotati i movimenti di carico e scarico degli esemplari.
Requisiti degli esemplari e cause ostative
Gli uccelli destinati all’allevamento devono essere muniti di anelli inamovibili chiusi, privi di punti di frattura, di diametro idoneo alla specie, e accompagnati da certificazione di legittima provenienza.
La Regione non può rilasciare l’autorizzazione a chi, negli ultimi cinque anni, abbia violato le disposizioni richiamate della legge statale sulla caccia. Le autorizzazioni già rilasciate sono revocate in caso di violazione da parte del titolare delle medesime disposizioni. Dopo la revoca, una nuova autorizzazione può essere richiesta solo dopo cinque anni.
Vigilanza sugli impianti di allevamento
I controlli sugli impianti autorizzati spettano alla Regione, mentre la vigilanza veterinaria è demandata alla ASL competente per territorio. Il titolare deve consentire l’ispezione dei locali di allevamento e delle attrezzature. Restano ferme le competenze degli altri soggetti di vigilanza previsti dalla legge regionale sulla caccia.
Cessazione dell’attività di allevamento
In caso di cessazione dell’attività, il titolare deve comunicarlo alla Regione entro dieci giorni, restituendo registri e anelli inamovibili e trasmettendo un rapporto di cessata attività. Nello stesso termine deve comunicare l’eventuale intenzione di cedere i richiami ad altro soggetto, indicandolo nominativamente e secondo le modalità previste per la cessione.
In caso di revoca dell’autorizzazione, il titolare deve restituire alla Regione registri, anelli inamovibili e matrici delle ricevute.
Identificazione, marcatura e validità degli anelli
Gli uccelli nati in cattività devono essere marcati individualmente con anelli chiusi recanti la sigla identificativa dell’allevatore assegnata dalla Regione e numeri progressivi. L’anellatura deve avvenire sui nuovi nati allo stadio di pullus, quando la conformazione dell’arto lo consenta.
Gli anelli sono forniti annualmente dalla Regione in base al numero dei riproduttori autorizzati presenti nell’allevamento. Hanno validità di dieci anni dalla data del primo inanellamento riportata nella documentazione di origine dell’esemplare.
Cessione degli esemplari allevati
La cessione degli uccelli riprodotti in cattività può avvenire presso gli allevamenti autorizzati e solo nei limiti previsti dalla normativa vigente, esclusivamente ad altro allevatore autorizzato oppure a un titolare di porto di fucile uso caccia.
Ogni cessione deve essere documentata con ricevuta conforme al modello regionale, attestante la legittima provenienza. La ricevuta deve riportare, per ciascun esemplare, specie, numero dell’anello, sesso per le specie sessabili dal piumaggio, nonché mese e anno di nascita.
Obblighi documentali del titolare dell’allevamento
Il titolare deve conservare e tenere aggiornato il registro di allevamento e le matrici delle ricevute relative agli esemplari acquisiti. Nel registro devono essere annotati anche gli uccelli morti o dispersi per fuga accidentale, con i relativi numeri di anello.
La Regione può in qualsiasi momento acquisire copia del registro di carico e scarico e delle fatture.
Registro regionale dei detentori di richiami vivi e registro personale
Presso la Regione è istituito il registro dei cacciatori residenti autorizzati alla detenzione e all’uso dei richiami vivi, sia di cattura sia di allevamento, per la caccia da appostamento fisso o temporaneo. Nel registro sono annotati:
- quantità e specie dei richiami di cattura detenuti da ciascun cacciatore autorizzato, con gli estremi degli anelli inamovibili;
- dati anagrafici dei detentori di richiami di allevamento;
- anelli rilasciati, con evidenza del numero dell’anello.
La Regione rilascia a ciascun iscritto un registro personale vidimato e numerato. Il registro regionale e quello personale contengono, per un periodo massimo di dieci anni dalla data di primo inanellamento, gli esemplari legittimamente detenuti successivamente al 1° gennaio 2012.
Iscrizione al registro e gestione delle variazioni
Per l’iscrizione al registro regionale occorre presentare apposita istanza alla Regione.
La detenzione di richiami di cattura è subordinata ad autorizzazione regionale. Ogni acquisizione di richiami di cattura va comunicata entro 10 giorni, con certificazione di legittima provenienza, indicazione di specie, quantità e dati incisi sugli anelli inamovibili.
Ogni variazione relativa ai richiami di cattura deve essere comunicata entro 20 giorni dalla variazione; la Regione aggiorna il registro entro 30 giorni dalla comunicazione.
Il detentore deve compilare e aggiornare il registro personale a ogni variazione, riportando specie, quantità e dati identificativi dei singoli esemplari. Deve inoltre conservare i certificati di legittima provenienza degli uccelli di allevamento insieme al registro personale.
Non può essere iscritto chi, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia violato le disposizioni dell’articolo 30, comma 1, della legge statale sulla caccia.
Provenienza da allevamenti ornamentali o amatoriali e perdita della cacciabilità
Gli uccelli provenienti da allevamenti ornamentali o amatoriali possono essere utilizzati come richiami vivi se appartengono a specie cacciabili e sono identificati secondo le modalità previste per l’allevamento.
Se, per effetto di modifiche normative, una specie non è più cacciabile, è vietato soltanto l’uso venatorio degli esemplari regolarmente detenuti.
Sostituzione, cessione gratuita e affidamento temporaneo
La sostituzione di un richiamo di cattura è ammessa previa consegna alla Regione dell’esemplare morto o previa certificazione del servizio veterinario ASL che ne attesti il decesso, con restituzione del relativo anello. In caso di smarrimento o perdita accidentale è necessaria apposita denuncia. La sostituzione è consentita nel rispetto delle quantità massime detenibili e solo con richiami provenienti da impianti autorizzati.
Il detentore iscritto al registro regionale può cedere gratuitamente richiami di cattura legalmente detenuti ad altro cacciatore autorizzato, previo avviso alla Regione almeno 10 giorni prima e nel rispetto dei limiti quantitativi.
I richiami possono essere affidati temporaneamente a un altro cacciatore non escluso dai requisiti soggettivi previsti. Se l’affidamento supera annualmente un giorno per i richiami di cattura o trenta giorni per quelli di allevamento, l’affidatario deve essere iscritto al registro regionale. Le operazioni di affidamento oltre tali soglie devono essere annotate sui registri personali di proprietario e affidatario, con rilascio di ricevuta indicante specie, numero di anello e periodo di affidamento.
Divieti, benessere animale e conservazione degli anelli
È vietato usare o detenere richiami vivi privi di anello inamovibile numerato rilasciato dalla Regione. Gli animali devono essere mantenuti nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del benessere.
Sono vietati l’uso e la detenzione di esemplari accecati, mutilati o legati per le ali, nonché l’uso di esemplari feriti o malati salvo certificazione veterinaria. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi.
In caso di morte di un richiamo di allevamento, l’anello inamovibile deve essere conservato insieme al registro personale.
Condizioni di stabulazione, utilizzo e trasporto
Fuori dal periodo di caccia, gli esemplari devono essere tenuti in gabbie, locali o voliere di dimensioni adeguate al numero dei soggetti, in modo da assicurare idonee condizioni igienico-sanitarie e buone condizioni fisiche. Per i richiami di cattura detenuti fino a due esemplari la dimensione minima è di 60x31x35 cm. Per gli esemplari da allevamento con caratteristiche assimilabili a specie zootecniche si applicano le dimensioni previste per singolo esemplare nei commi dedicati.
Le gabbie devono consentire il movimento agevole degli animali e disporre di mangiatoie e abbeveratoi adeguati; per le voliere all’aperto è richiesta almeno una copertura rigida e impermeabile.
Durante il periodo di caccia e per l’impiego all’appostamento, le gabbie devono avere larghezza sufficiente a consentire l’apertura alare. Possono essere tenute insieme specie compatibili e non aggressive; è consentito l’impiego di corridore o tunnel.
Per Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena e Quaglia sono previste gabbie minime di 25x30 cm alla base e 20 cm in altezza. Per l’Allodola è prescritta una protezione superiore in tela, con altezza minima di 20 cm e base minima di 20x15 cm. Le gabbie minime devono essere costruite con legno o plastica a sezione tonda, senza reti o sbarrette metalliche, munite di posatoi adeguati, acqua e cibo sufficienti, fondo a griglia e teli per il trasporto in condizioni di penombra.
Per Pavoncella e Colombaccio il trasporto deve avvenire in ceste o cassette con tetto in tela, anche non singolarmente. Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena possono essere trasportati anche non singolarmente.
Biosicurezza per Anseriformi e Caradriformi
La detenzione e l’uso di richiami appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi sono subordinati, oltre che alle regole generali del regolamento, all’adozione delle misure ministeriali per ridurre il rischio di influenza aviaria.
In particolare:
- il detentore deve richiedere alla Regione, se non già in possesso di altro codice aziendale, l’assegnazione del codice aziendale con validazione presso il Servizio veterinario ASL competente;
- ogni esemplare deve essere identificato singolarmente con identificativo inamovibile recante la sigla della provincia e il numero progressivo;
- scomparsa o morte del richiamo devono essere comunicate alla Regione entro 10 giorni;
- ogni cessione o affidamento deve essere comunicato entro 10 giorni;
- ogni anomalia sanitaria deve essere segnalata immediatamente alla ASL;
- i richiami devono essere custoditi in strutture distinte dal pollame domestico e, se in locali chiusi, separati da altri volatili;
- il trasporto deve avvenire in contenitori lavabili, con fondo a tenuta e destinati esclusivamente a tale uso.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza e i controlli sulle disposizioni del capo dedicato a detenzione e uso sono svolti dai soggetti di vigilanza previsti dalla legge regionale sulla caccia. La vigilanza sanitaria spetta alla struttura veterinaria della ASL competente.
Per le violazioni si applicano le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali in materia.
Regime transitorio e abrogazioni
Restano validi i registri e i titoli autorizzativi eventualmente rilasciati dalle amministrazioni provinciali. I detentori autorizzati o iscritti nei registri provinciali ma privi di registro personale dovevano presentare domanda alla Regione entro 120 giorni dall’entrata in vigore del regolamento; la Regione doveva rilasciare il registro personale entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza.
In attesa dell’iscrizione al registro regionale, per la legittima detenzione e l’uso venatorio dei richiami faceva fede la documentazione posseduta dal cacciatore unitamente all’anello già attribuito all’esemplare.
Dall’entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia i regolamenti provinciali in materia ed è abrogato il precedente regolamento regionale del 1995 sulla stessa materia.
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