L.R. Liguria 3/2019
Regolamento per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché della detenzione ed uso di richiami vivi per la caccia da appostamento ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Regione l’allevamento in cattività, la cessione, la detenzione e l’uso per la caccia da appostamento degli uccelli appartenenti a specie migratrici cacciabili, nonché i registri, i controlli, le condizioni di detenzione e le misure di biosicurezza. Prevede autorizzazioni regionali, obblighi di anellamento e tracciabilità, regole per i richiami vivi e norme transitorie per i titoli già rilasciati.
Disciplina di allevamento, detenzione, vendita e uso di richiami vivi di specie cacciabili
Disciplina dell’allevamento e dei richiami vivi di specie cacciabili
Il regolamento detta, per la Regione indicata, la disciplina dell’allevamento in cattività, della cessione, della detenzione e dell’uso di uccelli allevati appartenenti a specie cacciabili, con particolare riferimento ai richiami vivi impiegati per la caccia da appostamento. La normativa coordina autorizzazioni, registri, identificazione degli esemplari, condizioni di detenzione, biosicurezza e controlli.
Ambito di applicazione e finalità
È consentito detenere e riprodurre in cattività, per la cessione e per l’utilizzo venatorio da appostamento, le specie di fauna selvatica migratrice riconosciute cacciabili. La disciplina riguarda sia gli allevamenti finalizzati ai richiami vivi sia la detenzione e l’uso dei richiami di cattura e di allevamento da parte dei cacciatori autorizzati.
Autorizzazione all’allevamento
L’attività di allevamento in cattività delle specie consentite è subordinata ad autorizzazione della Regione. La domanda deve indicare:
- le specie che si intendono allevare;
- il numero dei riproduttori posseduti al momento della domanda;
- l’esatta ubicazione delle strutture di allevamento;
- la certificazione di legittima provenienza degli uccelli.
Contestualmente all’autorizzazione, la Regione rilascia un registro di allevamento vidimato, nel quale vanno annotati tutti i movimenti di carico e scarico. Gli uccelli devono essere muniti di anelli inamovibili chiusi, privi di punti di frattura, di diametro idoneo alla specie e accompagnati da certificazione di legittima provenienza.
Requisiti soggettivi e revoca dell’autorizzazione
La Regione non può rilasciare l’autorizzazione a chi, nell’ultimo quinquennio, abbia violato le disposizioni dell’articolo 30, dell’articolo 31, lettere h) e l), e dell’articolo 32 della legge n. 157/1992. Se il titolare dell’autorizzazione viola tali disposizioni, l’autorizzazione è revocata. In caso di revoca, una nuova istanza può essere presentata solo dopo cinque anni.
Vigilanza sugli allevamenti
La Regione esercita i controlli sugli impianti di allevamento autorizzati, mentre la vigilanza veterinaria spetta alla ASL territorialmente competente. Il titolare deve consentire l’ispezione dei locali adibiti all’allevamento e al deposito delle attrezzature. Restano ferme le competenze degli altri soggetti di vigilanza previsti dalla legge regionale.
Cessazione dell’attività di allevamento
In caso di cessazione dell’attività, il titolare deve comunicarlo alla Regione entro 10 giorni, restituendo registri e anelli inamovibili e trasmettendo un rapporto di cessata attività. Nello stesso termine può comunicare l’eventuale volontà di cedere i richiami a un altro soggetto, indicandolo nominativamente. In caso di revoca, devono essere restituiti anche le matrici delle ricevute.
Identificazione e marcatura degli esemplari allevati
Gli uccelli riprodotti in cattività devono essere marcati individualmente con anelli chiusi recanti la sigla della matricola allevatore assegnata dalla Regione e numeri progressivi. Il contrassegno va applicato ai nuovi nati già allo stadio di pullus, quando lo sviluppo dell’arto lo consenta. Gli anelli sono forniti annualmente dalla Regione in base al numero di riproduttori autorizzati presenti nell’allevamento e hanno validità di 10 anni dalla data del primo inanellamento.
Cessione degli uccelli allevati
La cessione degli uccelli allevati può avvenire presso allevamenti autorizzati, nei casi e nei limiti della normativa vigente, esclusivamente:
- ad altro allevatore autorizzato;
- a titolare di porto di fucile per uso caccia.
Per ogni cessione deve essere rilasciata una ricevuta conforme al modello regionale, idonea a certificare la legittima provenienza. La ricevuta indica specie, numero identificativo dell’anello, sesso per le specie sessabili dal piumaggio, mese e anno di nascita.
Obblighi documentali dell’allevatore
Il titolare dell’autorizzazione deve conservare e aggiornare:
- il registro di allevamento di carico e scarico;
- le matrici delle ricevute di cessione;
- gli estremi di identificazione degli esemplari acquisiti per l’allevamento;
- gli uccelli morti o perduti per fuga accidentale, con i relativi numeri di anello.
La Regione può acquisire in qualsiasi momento copia del registro e delle fatture.
Registro regionale dei detentori di richiami vivi e registro personale
Presso la Regione è istituito il registro dei cacciatori residenti autorizzati alla detenzione e all’uso dei richiami vivi, sia di cattura sia di allevamento, per la caccia da appostamento fisso o temporaneo. Nel registro sono annotati:
- quantità e specie dei richiami di cattura detenuti;
- estremi identificativi degli anelli inamovibili;
- dati anagrafici dei detentori dei richiami di allevamento;
- anelli rilasciati, con il relativo numero.
A ciascun iscritto la Regione rilascia un registro personale numerato e vidimato. Il registro regionale e quello personale conservano, per un massimo di 10 anni dalla data del primo inanellamento, gli esemplari legittimamente detenuti posteriormente al 1° gennaio 2012.
Iscrizione al registro e comunicazioni delle variazioni
Per iscriversi al registro regionale occorre presentare apposita istanza alla Regione. La detenzione di richiami di cattura è subordinata ad autorizzazione regionale.
Ogni acquisizione di richiami di cattura deve essere comunicata entro 10 giorni, allegando la certificazione di legittima provenienza e indicando specie, quantità e dati incisi sugli anelli inamovibili. Ogni variazione relativa ai richiami di cattura va comunicata entro 20 giorni; la Regione aggiorna il registro entro 30 giorni dalla comunicazione.
Il detentore deve compilare e aggiornare il registro personale a ogni variazione, con i dati relativi a specie, quantità e identificativi dei singoli esemplari. Deve inoltre conservare i certificati di legittima provenienza degli uccelli di allevamento unitamente al registro personale.
Requisiti per l’iscrizione e cause ostative
Non possono iscriversi al registro regionale coloro che abbiano violato, nei 5 anni precedenti la domanda, le disposizioni dell’articolo 30, comma 1, della legge n. 157/1992.
Disposizioni particolari su specie non più cacciabili e su allevamenti ornamentali o amatoriali
Gli uccelli provenienti da allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale possono essere utilizzati ai sensi del regolamento regionale sugli allevamenti di fauna selvatica, purché appartengano a specie cacciabili e siano identificati secondo le regole di anellamento previste per l’allevamento.
Se, per effetto di modifiche normative, una specie non è più cacciabile, è vietato soltanto l’uso nell’attività venatoria degli esemplari regolarmente detenuti.
Sostituzione, cessione gratuita e affido temporaneo dei richiami vivi
La sostituzione di un richiamo di cattura è consentita previa consegna alla Regione del richiamo morto da sostituire oppure mediante certificato del servizio veterinario ASL che ne attesti la morte, con restituzione del relativo anello. In caso di smarrimento o perdita accidentale, è necessaria apposita denuncia. La sostituzione deve rispettare le quantità massime detenibili e può avvenire solo con richiami provenienti da impianti autorizzati.
Il detentore iscritto nel registro regionale può cedere gratuitamente i richiami vivi di cattura legalmente detenuti ad altro cacciatore autorizzato, con comunicazione formale alla Regione almeno 10 giorni prima della cessione e nel rispetto dei limiti quantitativi.
I richiami possono essere affidati temporaneamente ad altro cacciatore non rientrante nelle cause di esclusione. Se l’affidamento supera, nell’anno, un giorno per i richiami di cattura o trenta giorni per quelli di allevamento, l’affidatario deve essere iscritto al registro regionale. Le operazioni di affidamento oltre tali limiti devono risultare sia nel registro del proprietario sia in quello dell’affidatario, con rilascio di ricevuta indicante specie, numero di anello, data di inizio e fine dell’affidamento.
Divieti e obblighi generali sui richiami vivi
È vietato usare o detenere richiami vivi non identificati con anello inamovibile numerato rilasciato dalla Regione. Gli esemplari devono essere detenuti nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del benessere animale.
È vietato usare o detenere esemplari accecati, mutilati o legati per le ali, nonché usare esemplari feriti o malati, salvo certificazione veterinaria. È inoltre vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi. In caso di decesso di un richiamo di allevamento, l’anello inamovibile deve essere conservato con il registro personale.
Condizioni di stabulazione, uso e trasporto
Fuori dal periodo di caccia, gli esemplari devono essere tenuti in gabbie, locali o voliere di dimensioni adeguate al numero di soggetti, in modo da garantire condizioni igienico-sanitarie corrette e buone condizioni fisiche. Devono essere presenti mangiatoie e abbeveratoi adeguati; nelle voliere all’aperto almeno una parte deve essere coperta da struttura rigida e impermeabile.
Le gabbie impiegate durante il periodo di caccia e presso l’appostamento devono avere larghezza minima sufficiente all’apertura alare. Possono essere stabulati insieme solo esemplari di specie compatibili e non aggressive tra loro. È consentito l’impiego di corridore o tunnel.
Per alcune specie sono previste misure dimensionali specifiche:
- Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena e Quaglia: gabbie di almeno 25x30 cm alla base e 20 cm di altezza;
- Allodola: protezione superiore in tessuto idoneo, altezza minima dal pavimento alla parte superiore di 20 cm e base minima di 20x15 cm.
Le gabbie di tali dimensioni devono essere costruite con legno o plastica a sezione tonda, senza reti o sbarrette metalliche, dotate di posatoi adeguati, acqua e cibo sufficienti, fondo a griglia in metallo o plastica e teli di copertura durante lo spostamento per mantenere la penombra.
Per Pavoncella e Colombaccio il trasporto deve avvenire in ceste o cassette con tetto in tela, anche non singolarmente. Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena possono essere trasportati anche non singolarmente.
Biosicurezza per Anseriformi e Caradriformi
Per i richiami appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi, oltre alle regole generali, si applicano le misure ministeriali per ridurre il rischio di influenza aviaria. Il detentore, se privo di codice aziendale per altre specie, deve richiederne l’assegnazione alla Regione; la registrazione è validata presso la ASL competente.
Tali esemplari devono essere identificati singolarmente con identificativo inamovibile recante la sigla della provincia di effettiva detenzione seguita da un numero progressivo, assegnato dall’ufficio regionale competente. Il detentore deve comunicare entro 10 giorni morte o scomparsa e ogni cessione o affido; deve inoltre segnalare immediatamente alla ASL ogni anomalia sanitaria.
I richiami devono essere custoditi in strutture distinte, strutturalmente e funzionalmente, rispetto al pollame domestico; se in locali chiusi, deve essere garantita la separazione dagli altri volatili. Il trasporto deve avvenire in contenitori lavabili con fondo a tenuta, usati esclusivamente per tale scopo.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza e i controlli sulle disposizioni del capo relativo a detenzione e uso dei richiami sono svolti dai soggetti di vigilanza previsti dalla legge regionale. La vigilanza sanitaria è affidata alla struttura veterinaria della ASL competente per territorio. Ai contravventori si applicano le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali in materia.
Norme transitorie
Restano validi i registri e i titoli autorizzativi eventualmente rilasciati dalle amministrazioni provinciali. I detentori di richiami vivi autorizzati dalle Province, o iscritti nei registri provinciali ma privi di registro personale, devono presentare alla Regione istanza per ottenerlo entro 120 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. La Regione rilascia il registro personale entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza; la consegna può avvenire anche tramite ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini o associazioni venatorie.
In attesa dell’iscrizione al registro regionale, per la legittima detenzione e l’uso venatorio dei richiami fa fede la documentazione in possesso del cacciatore insieme all’anello precedentemente attribuito all’esemplare.
Abrogazioni
Con l’entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia i regolamenti provinciali in materia. È inoltre abrogato il regolamento regionale 21 agosto 1995, n. 3, che disciplinava la medesima materia.
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