L.R. Liguria 10/2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007, N. 25 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la normativa ligure su taxi, noleggio con conducente e trasporto autobus con conducente: amplia le categorie di veicoli, disciplina esami, ruolo conducenti, contributi per rinnovo mezzi, autorizzazioni, sanzioni e registro telematico regionale. Introduce anche disposizioni transitorie per esami e commissione, applicabili dal 1° luglio 2019 e dal 1° ottobre 2019.
Modifiche alla disciplina ligure dei servizi pubblici non di linea e del trasporto pubblico locale
Modifiche alla disciplina ligure dei servizi pubblici non di linea e del trasporto pubblico locale
La legge regionale interviene sulla l.r. Liguria 25/2007 e, in misura puntuale, sulla l.r. 33/2013, riorganizzando la disciplina dei servizi pubblici non di linea e del noleggio autobus con conducente. Le modifiche incidono su definizioni, organi esaminatori, ruolo dei conducenti, contributi, controlli, sanzioni e istituzione di un registro telematico regionale.
Ambito di applicazione e definizioni
Nel perimetro dei servizi pubblici non di linea viene ampliata la categoria dei veicoli ammissibili includendo il velocipede tra i mezzi richiamati dalla disciplina regionale. Viene inoltre riconosciuta ai comuni la possibilità di prevedere forme integrative del servizio taxi, come il taxi ad uso collettivo o altre forme organizzative analoghe.
Integrazione con il trasporto pubblico locale di linea
Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per integrare il trasporto pubblico locale di linea secondo quanto previsto nel contratto di servizio. L’integrazione avviene mediante apposite convenzioni tra le aziende affidatarie dei servizi di linea e i titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC, anche attraverso le rispettive forme associative.
Commissione regionale per gli esami e ruolo dei conducenti
La Commissione regionale per l’accertamento dell’idoneità viene riorganizzata nei componenti e nel funzionamento. La presidenza è affidata a un preside di istituto professionale statale designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Liguria; tra i componenti vi è un esperto del settore designato alternativamente dalle Camere di commercio competenti. La Commissione cura l’organizzazione e lo svolgimento degli esami, con particolare attenzione alla conoscenza geografica e toponomastica.
Il ruolo dei conducenti viene istituito presso la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria. L’iscrizione al ruolo, dopo il superamento dell’esame, è requisito indispensabile per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione NCC. È inoltre previsto l’iscrizione di diritto per talune imprese di noleggio autobus con conducente e per i loro rappresentanti legali e dipendenti in possesso dei titoli abilitativi, con cancellazione al venir meno dei requisiti.
Diritti di segreteria, oneri d’esame e funzionamento della Commissione
La disciplina dei costi è riformata: l’iscrizione all’esame è soggetta a un onere di euro 50,00 a favore della Camera di Commercio di Genova, aggiornabile in relazione ai costi della Commissione. La Giunta regionale deve emanare linee guida per modalità e criteri di svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione, sentite le organizzazioni di categoria e con apporto tecnico della Camera di commercio.
Competenze della Città metropolitana e delle province
Le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni NCC per autobus sono attribuite alla Città metropolitana di Genova e alle province: rilascio, sospensione, revoca e adozione dei provvedimenti sanzionatori e cautelari. I procedimenti devono essere conclusi entro 90 giorni dalla richiesta di autorizzazione o dall’accertamento dell’infrazione. È prevista una verifica almeno biennale della permanenza dei requisiti.
Contrassegni, documenti di viaggio e controlli
Le imprese autorizzate al noleggio autobus con conducente ricevono un contrassegno originale per ogni autobus, con numero di telaio e dicitura specifica da esporre sul veicolo; a bordo deve essere conservata copia conforme dell’autorizzazione. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del contrassegno.
Contributi per il rinnovo dei mezzi e revoca dei benefici
La disciplina dei contributi è orientata al rinnovo del parco veicoli, privilegiando autoveicoli in sostituzione del precedente e alimentati anche con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido. Sono previsti contributi e regole di esclusione/revoca per l’assenza dei requisiti, con revoca anche in caso di successiva perdita delle condizioni originarie. Gli oneri e i contributi sono connessi al rafforzamento del servizio e alla sostituzione dei veicoli più inquinanti.
Sanzioni, sospensione e revoca dell’autorizzazione NCC autobus
La legge tipizza le infrazioni e le sanzioni amministrative per il noleggio autobus con conducente, distinguendo violazioni di sicurezza, regolarità del servizio, documentazione a bordo e omesse comunicazioni. Sono previste sospensione dell’attività e revoca dell’autorizzazione in caso di reiterazione delle infrazioni o di violazioni particolarmente gravi, oltre all’obbligo di comunicare le violazioni del Codice della strada rilevanti ai fini dell’assunzione. La revoca comporta l’impossibilità di richiedere una nuova autorizzazione per un anno.
Registro regionale telematico delle imprese di trasporto non di linea
È istituito presso la Regione un registro telematico delle imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea, con sezioni aggiornate da Città metropolitana, province e comuni. Le imprese devono comunicare entro 30 giorni ogni variazione rilevante dei requisiti o della struttura aziendale. Sono previsti la cancellazione dal registro nei casi elencati dalla legge e poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia degli enti locali.
Modifica alla l.r. 33/2013 sul trasporto pubblico regionale e locale
Per i servizi affidati, la remunerazione a costo netto deve riguardare almeno l’80 per cento del servizio.
Disposizioni transitorie
La nuova Commissione regionale deve essere nominata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e inizia a operare dal 1° ottobre 2019. Le linee guida regionali devono essere emanate entro lo stesso termine di 180 giorni. Gli oneri d’esame si applicano alle domande presentate dal 1° luglio 2019. Fino al 30 settembre 2019 resta operativa la precedente Commissione per le domande presentate entro il 30 giugno 2019.
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale deve valutare l’attuazione della legge e i risultati in termini di razionalizzazione e semplificazione. La Giunta deve trasmettere un rapporto entro 18 mesi dall’entrata in vigore e una relazione entro 3 anni, poi con cadenza biennale, con dati su esami, contributi, beneficiari, rinnovo del parco mezzi e criticità applicative.
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