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Legge

L.R. Liguria 9/2019

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2011, N. 1 (DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)

Normativa regionaleL.R. Liguria 9/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene sulla l.r. Liguria 1/2011 sul Consiglio delle Autonomie locali: modifica composizione, quorum, sostituzioni e regole di funzionamento, aggiorna il sistema di monitoraggio legislativo e la convenzione con ANCI Liguria. Prevede un onere di 1.000 euro per il 2019-2021 e l’entrata in vigore immediata dalla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali della Liguria

Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali della Liguria

La legge regionale Liguria 29 maggio 2019, n. 9 aggiorna la disciplina del Consiglio delle Autonomie locali contenuta nella l.r. 1 febbraio 2011, n. 1. L’intervento riguarda soprattutto composizione e funzionamento dell’organo, le regole di sostituzione dei componenti, il monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e alcuni profili organizzativi e finanziari.

Composizione del Consiglio e disciplina delle assenze

Viene abrogata una previsione dell’articolo 2 della l.r. 1/2011. Sul piano del funzionamento interno, la legge introduce regole più stringenti per la partecipazione alle sedute:

  • dalla terza assenza consecutiva, anche se giustificata, i componenti che non abbiano conferito delega non sono computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio, ai fini del numero legale;
  • i nominativi dei componenti che non partecipino a due sedute consecutive, anche se giustificati, e che per tali sedute non si siano avvalsi della delega, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio.

Sostituzione e permanenza in carica dei componenti elettivi

La legge riscrive la disciplina della sostituzione dei componenti elettivi indicati all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 1/2011. In sintesi:

  • se la sostituzione avviene entro cinque anni dall’elezione, subentra il primo dei non eletti nella lista delle votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale;
  • decorso il quinquennio, la procedura di elezione va rinnovata secondo le regole ordinarie previste dalla legge;
  • la procedura va rinnovata anche prima della scadenza quinquennale se la lista dei non eletti risulta esaurita dopo l’ultima sostituzione;
  • in caso di rinnovo dei Consigli comunali, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali che siano rieletti nella stessa carica precedentemente ricoperta restano in carica e non sono sostituiti.

Quorum e regolamento interno

Le riunioni del Consiglio delle Autonomie locali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, salvo il caso particolare in cui operi la disciplina sulle assenze consecutive non computabili ai fini del numero legale. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, deve disciplinare convocazione, svolgimento delle sedute, validità delle deliberazioni, procedure di funzionamento e organizzazione dei lavori, restando fermo quanto previsto in materia di delega e di assenze.

Monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale

La legge modifica il ruolo del Consiglio nell’ambito del monitoraggio delle politiche regionali. Non è più prevista una comunicazione periodica automatica dei dati sull’attuazione della legislazione; il Consiglio effettua invece monitoraggi su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di motivata istanza della Commissione consiliare competente in materia di valutazione delle politiche regionali.

Supporto organizzativo e convenzioni

La disciplina del supporto al Consiglio viene semplificata: la convenzione prevista dalla l.r. 1/2011 è ora stipulata con ANCI Liguria, eliminando il riferimento alle ulteriori associazioni delle autonomie locali precedentemente indicate.

Composizione dei soggetti rappresentati

Viene ampliato il riferimento ai soggetti rappresentati nel relativo articolo della l.r. 1/2011: la previsione riguarda ora i rappresentanti dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana, anziché i soli Comuni inferiori a 5.000 abitanti.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla modifica dell’articolo 15 della l.r. 1/2011 sono quantificati in 1.000 euro e sono coperti con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021, missione 01 “Servizi istituzionali e generali e di controllo”, programma 1 “Organi istituzionali”. Per gli esercizi successivi si provvede con i rispettivi bilanci.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 5 giugno 2019.

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