R.R. Liguria 2/2019
Regolamento per l’organizzazione e l’esercizio dell’attività di controllo faunistico e di vigilanza venatoria, faunistica e ambientale e sull’esercizio della pesca ai sensi dell’articolo 10 comma 1 ter della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Liguria, organizzazione, compiti, orario, uniforme, dotazioni, armi e procedure operative del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, istituito per tutela faunistica, ambientale e attività connesse. Si applica dal 12 giugno 2019, con efficacia per il personale del Nucleo e per i servizi istituzionali regionali, anche fuori territorio solo nei casi tassativi previsti.
Organizzazione del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale della Liguria e disciplina di armi, servizi e controlli
Organizzazione e disciplina del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale
Il regolamento della Regione Liguria definisce l’assetto organizzativo e operativo del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, nonché le regole su funzioni, turni, mezzi, armi, uniformi, dotazioni e responsabilità del personale. La disciplina si applica nell’ambito del territorio regionale, con alcuni casi eccezionali di operatività fuori regione espressamente consentiti.
Finalità e ambito delle attività
L’attività del Nucleo è finalizzata alla salvaguardia del patrimonio faunistico e delle risorse ambientali della Liguria, mediante il presidio del territorio agro-silvo-pastorale e delle materie di competenza regionale. La funzione è svolta nel rispetto della normativa statale e regionale richiamata dal regolamento.
Le attività ordinarie comprendono:
- vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e altre disposizioni in materia di caccia, pesca e ambiente, con prevenzione e repressione delle infrazioni;
- soccorso e collaborazione in caso di calamità, catastrofi ed eventi di protezione civile, anche secondo protocolli operativi;
- vigilanza antincendio boschivo;
- eventuali ulteriori compiti di polizia amministrativa attribuiti dalla Regione;
- compiti di censimento, controllo e gestione faunistica e ittica nei limiti delle norme richiamate;
- funzioni tecnico-operative, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca;
- attività di divulgazione e formazione, soprattutto verso i giovani;
- attività di informazione, raccolta notizie, accertamento e rilevazione nelle materie di competenza.
Struttura del Nucleo e requisiti del personale
L’attività è svolta dal Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, incardinato nella struttura regionale competente per la salvaguardia del territorio agro-silvo-pastorale e del patrimonio faunistico. Alla prima costituzione il Nucleo è formato dal personale delle polizie provinciali e metropolitana trasferito alla Regione dall’1 marzo 2017.
Il personale deve possedere le qualifiche necessarie di:
- agente di polizia giudiziaria, secondo la normativa di riferimento;
- agente di pubblica sicurezza, rilasciata dalle autorità statali competenti.
Poteri e qualifiche del personale
Il personale del Nucleo esercita sul territorio regionale funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale richiamata. Svolge inoltre funzioni di polizia amministrativa ai sensi delle norme statali e della disciplina regionale sulla polizia amministrativa.
Il Coordinatore del Nucleo e il personale con qualifica funzionale superiore al livello C rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Tutti gli agenti sono pubblici ufficiali.
Compiti del Dirigente e del Coordinatore
Al Dirigente del Nucleo spettano, oltre ai compiti generali attribuiti dall’ordinamento regionale, l’organizzazione del servizio e il coordinamento funzionale delle attività. In particolare approva turnazioni, orari, aree operative, pattuglie, reperibilità e servizi in abiti civili quando funzionali al servizio; coordina le attività in ambito di protezione civile; cura i rapporti con Autorità giudiziaria e forze di polizia statali; rappresenta il Nucleo in manifestazioni e convegni.
Il Coordinatore, dipendente di categoria D individuato dal Direttore generale su proposta del Dirigente, svolge funzioni di supporto e coordinamento operativo, tra cui:
- coordinamento e controllo del personale;
- proposta di pianificazione e programmazione delle attività;
- verifica tecnico-amministrativa dei rapporti;
- attestazione della coerenza tra servizio programmato, relazioni giornaliere e tabelle di marcia;
- esercizio, per quanto compatibile, delle attribuzioni degli agenti, intervenendo nelle operazioni quando necessario.
Doveri e attribuzioni degli agenti
Gli agenti devono collaborare con gli altri organi di polizia nei limiti delle proprie attribuzioni, accertare e contestare le infrazioni, redigere tempestivamente i rapporti sulle violazioni e sui reati, informare senza ritardo l’autorità competente e il Dirigente o Coordinatore degli obblighi verso l’Autorità giudiziaria, nonché fornire assistenza e informazioni ai cittadini nei limiti della propria competenza.
Sono inoltre tenuti alla riservatezza sui procedimenti conosciuti per ragioni d’ufficio e ad adottare tutte le precauzioni utili a ridurre l’esposizione al rischio, richiedendo il supporto di altri agenti quando necessario.
Organizzazione operativa, turni e copertura del servizio
L’organizzazione del servizio deve garantire funzionalità, efficienza e la più ampia copertura del territorio regionale. Il servizio operativo, specialmente nel territorio agro-silvo-pastorale, si svolge di norma in pattuglie di due persone con mezzi adeguati; per necessità organizzative sono ammesse pattuglie di una sola persona solo per presidio o intervento agevole e comunque non in zone prive di copertura radio. Quando occorre, il servizio può svolgersi anche a piedi.
L’orario di lavoro è regolato secondo le esigenze del Nucleo e la disciplina generale del personale regionale. La copertura del servizio si estende all’intera settimana e all’intero anno, escluse le festività nazionali, per le quali è comunque garantita la copertura delle emergenze tramite turni di reperibilità. Di regola il servizio è articolato in almeno due turni giornalieri, antimeridiano e pomeridiano, con possibilità di turni diversi, in particolare notturni. Il normale regime è di 5 giorni lavorativi e 2 di riposo.
Il programma di servizio è mensile, predisposto dal Coordinatore e approvato dal Dirigente, e deve indicare:
- turni di ciascun agente;
- riposi settimanali, compensativi e congedi;
- attività specifiche del periodo.
In caso di emergenze di particolare rischio per la pubblica incolumità, il Nucleo può essere mobilitato senza soluzione di continuità fino alla cessazione dell’emergenza.
Sede di servizio e operatività fuori regione
L’ambito ordinario di servizio è il territorio della Regione Liguria. Le sedi sono quattro: una per ciascuna provincia e una per la Città Metropolitana di Genova.
L’agente fuori servizio che venga a conoscenza di infrazioni o di fatti che richiedano intervento nelle materie di competenza può intervenire direttamente nell’ambito regionale, avvisando appena possibile il Dirigente o il Coordinatore, oppure informandoli preventivamente, e beneficia della tutela assicurativa prevista per l’attività lavorativa.
Fuori dal territorio regionale l’attività è eccezionale e ammessa solo nei casi tassativi previsti, tra cui:
- collegamento tra zone operative e attività di rappresentanza;
- soccorso in caso di calamità e disastri;
- rinforzo ad altri servizi di polizia in presenza di piani o accordi comunicati preventivamente agli uffici territoriali del Governo;
- operazioni di polizia giudiziaria in casi di flagranza iniziata nel territorio regionale;
- operazioni esterne delegate dall’Autorità giudiziaria;
- servizi svolti in base ad apposita convenzione con enti confinanti.
I servizi fuori regione si svolgono ordinariamente senza armi, salvo i casi consentiti dalla disciplina sull’armamento per i servizi delegati dall’Autorità giudiziaria. Il Dirigente deve comunicare annualmente alle prefetture interessate i nominativi degli addetti che, per ragioni di collegamento, potrebbero trovarsi armati fuori territorio.
Uniforme, identificazione e segni distintivi
Il personale svolge di norma il servizio in uniforme, secondo foggia ed elementi identificativi approvati dalla Giunta regionale. L’uso dell’abito borghese può essere autorizzato dal Dirigente.
Sono vietati:
- modifiche all’uniforme;
- indumenti visibili non previsti;
- uso della divisa fuori servizio, salvo il tragitto casa-lavoro.
L’agente in uniforme deve curare il decoro personale e mantenere un comportamento confacente al prestigio dell’istituzione.
Ogni appartenente al Nucleo è munito di tessera di riconoscimento, su modello approvato dalla Giunta regionale, con dati anagrafici, denominazione del Nucleo, estremi dell’arma eventualmente assegnata, qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. La tessera, vidimata dal Presidente della Regione, ha validità decennale e deve essere esibita quando occorra dimostrare la qualifica. È prevista anche una placca metallica di servizio. Tessera e placca vanno restituite immediatamente in caso di cessazione o interruzione del rapporto di servizio.
Mezzi di servizio, apparati ricetrasmittenti e supporti operativi
Il personale utilizza di regola mezzi di trasporto contrassegnati secondo la deliberazione della Giunta regionale, ad uso esclusivamente di servizio. In caso di esigenze particolari o indisponibilità dei mezzi contrassegnati, può essere autorizzato l’uso di altri mezzi dell’Amministrazione; in casi urgenti e particolari è possibile anche l’uso del mezzo privato, secondo la normativa vigente.
È vietato far guidare o usare i mezzi a persone estranee al servizio. Le esigenze di manutenzione e riparazione devono essere segnalate immediatamente; gli agenti curano custodia e manutenzione ordinaria, rispondendo dei danni dovuti a imperizia o negligenza. In casi eccezionali, connesse al servizio o istituzionali, possono essere trasportate altre persone con rapporto istituzionale, funzionale o convenzionale, purché il Dirigente sia informato.
Possono essere utilizzati, quando necessario, segnali distintivi del codice della strada e dispositivi acustici e visivi secondo le norme vigenti; l’uso congiunto e continuo deve essere comunicato al Dirigente.
Il personale può essere dotato di apparati ricetrasmittenti, utilizzabili solo per ragioni di servizio e con la massima cura. Il Dirigente può autorizzare temporaneamente l’uso da parte di estranei all’Amministrazione nei limiti consentiti.
Dotazione di armi, assegnazione, custodia e armeria
Per l’armamento si applicano la disciplina statale richiamata, il regolamento e gli atti attuativi regionali. Gli agenti con qualifica di pubblica sicurezza sono dotati di armi in conformità alla normativa statale. L’armamento comprende armi corte, armi lunghe e armi per telenarcosi; tipologia e munizionamento sono stabiliti con decreto del Presidente o di suo delegato. Le armi e munizioni restano di proprietà dell’Amministrazione e sono assegnate in uso/detenzione al personale interessato, con revisione annuale del provvedimento e comunicazione al prefetto.
Le armi lunghe e per telenarcosi possono essere assegnate temporaneamente o continuativamente; le armi corte per difesa personale sono assegnate in via continuativa.
Prima della prima assegnazione è richiesta verifica dei requisiti psico-fisici e addestramento con esito positivo; le revisioni successive avvengono almeno ogni due anni per i requisiti psico-fisici e annualmente per gli adempimenti relativi all’addestramento.
Il personale impegnato nel controllo faunistico può utilizzare gli utensili previsti dalla legge statale sulla fauna selvatica. Presso gli uffici del Nucleo sono custoditi i registri delle armi e munizioni.
Se il numero di armi e munizioni per sede supera certi limiti, viene istituita un’armeria con decreto del Dirigente; negli altri casi si utilizzano armadi blindati. Il Dirigente nomina i responsabili dell’armeria, e istituzione, soppressione o trasferimento dell’armeria sono comunicati al prefetto e al questore.
Su richiesta dell’agente, le armi assegnate continuativamente possono essere depositate temporaneamente in armeria o in armadio blindato. Il responsabile dell’armeria aggiorna il registro delle consegne e riconsegne.
Uso delle armi, munizioni e addestramento al tiro
Le armi assegnate in via continuativa sono personali. L’agente deve custodirle con cura e non può cederle o prestarle, salvo cessione temporanea in situazioni straordinarie o di emergenza durante operazioni di servizio. Ogni volta che vengono esplosi colpi deve essere redatto immediato rapporto dettagliato al Dirigente.
Per il prelevamento e il versamento dell’arma si applicano le regole del D.M. 145/1987.
Il munizionamento è stabilito dal Dirigente sentito il Coordinatore. A ciascun agente sono assegnate 50 cartucce per arma corta e 20 per arma lunga come riserva permanente. L’Amministrazione acquista le munizioni, custodite presso le sedi in armadi blindati. Ogni utilizzo deve essere registrato e ogni colpo esploso deve essere oggetto di rapporto per il reintegro della riserva.
Gli agenti armati devono svolgere ogni anno almeno due esercitazioni di tiro a segno, secondo programmi annuali predisposti dal Coordinatore e approvati dal Dirigente presso poligoni abilitati. La partecipazione è obbligatoria e le spese sono a carico dell’Amministrazione. Il Dirigente può ritirare temporaneamente l’arma a chi non partecipi o risulti inidoneo, fino al completamento dell’addestramento o al conseguimento dell’idoneità, eventualmente assegnando l’agente a compiti privi di uso potenziale dell’arma e informando il prefetto.
Patrocinio legale, assicurazione e responsabilità
La Regione assicura assistenza legale agli agenti nei casi e con le modalità previste dal contratto collettivo richiamato. Gli agenti beneficiano inoltre di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per l’uso delle armi in servizio, oltre alle ordinarie coperture previste dalla normativa vigente.
L’uso non corretto delle armi comporta responsabilità personale esclusiva dell’agente, anche sul piano disciplinare. La Regione comunica al prefetto l’infrazione e i provvedimenti adottati.
Casi di ritiro delle armi e obblighi di riconsegna
Il Dirigente può disporre il ritiro temporaneo delle armi per ragioni cautelative in caso di:
- malattie gravi e prolungate;
- sopravvenuta inidoneità psico-fisica;
- assenza continuativa dal servizio;
- attesa di provvedimenti disciplinari per violazioni inerenti all’uso delle armi.
La cessazione definitiva dal servizio o il cambiamento del profilo professionale obbliga alla immediata restituzione delle armi d’ordinanza e del munizionamento.
Sequestri, unità cinofile e supporti speciali
Le armi, gli animali e le cose sequestrate nel servizio di vigilanza devono essere tempestivamente consegnati nella sede territoriale di riferimento per custodia e adempimenti. Se non vi sono controindicazioni, possono essere affidati a terzi in custodia.
Il Nucleo può avvalersi di apparati ricetrasmittenti e di unità cinofile specializzate per specifiche esigenze operative. Le unità cinofile sono costituite da personale volontario del Nucleo e sono gestite dal Dirigente, che ne cura formazione e operatività. Il personale può essere inviato a corsi di formazione tecnico-professionale e chi non risulti idoneo o non superi le verifiche periodiche per due volte consecutive non può essere impiegato nella squadra cinofila. Il conduttore è responsabile delle modalità d’intervento dell’unità cinofila; i cani sono di proprietà dei conduttori e l’uso istituzionale richiede un comodato d’uso gratuito con coperture assicurative e possibili rimborsi per spese veterinarie, attrezzature e alimentazione.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si applicano le disposizioni vigenti e le norme interne che regolano il rapporto di lavoro del personale regionale.
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