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Legge

L.R. Liguria 2/2019

Regolamento per l’organizzazione e l’esercizio dell’attività di controllo faunistico e di vigilanza venatoria, faunistica e ambientale e sull’esercizio della pesca ai sensi dell’articolo 10 comma 1 ter della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017).

Normativa regionaleL.R. Liguria 2/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ligure disciplina l’organizzazione e le modalità operative del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, le sue funzioni di controllo su caccia, pesca, ambiente e protezione civile, nonché uniforme, armi, mezzi e unità cinofile. È tuttora vigente, ma riguarda un assetto amministrativo permanente; non contiene scadenze o termini temporali specifici di applicazione.

Organizzazione del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale e disciplina di vigilanza, armi e servizi operativi

Organizzazione e funzioni del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, l’organizzazione e l’esercizio dell’attività di vigilanza faunistica e ambientale prevista dalla normativa regionale. Definisce il quadro delle funzioni del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, struttura deputata al presidio del territorio agro-silvo-pastorale e alla tutela del patrimonio faunistico e ambientale.

Ambito delle attività di vigilanza

L’attività del Nucleo è finalizzata alla salvaguardia della fauna e delle risorse ambientali della Liguria. Le funzioni ordinarie comprendono:

  • vigilanza sul rispetto di leggi, regolamenti, ordinanze e altre disposizioni in materia di caccia, pesca e ambiente nel territorio agro-silvo-pastorale;
  • prevenzione e repressione delle infrazioni;
  • soccorso e collaborazione in caso di calamità, catastrofi ed eventi di protezione civile, anche secondo protocolli operativi;
  • vigilanza antincendio boschivo;
  • altri compiti di polizia amministrativa attribuiti dalla Regione;
  • censimento, controllo e gestione faunistica e attività connesse alla pesca nelle acque interne;
  • funzioni tecnico-operative anche in collaborazione con università ed enti di ricerca;
  • attività divulgative e formative, soprattutto rivolte ai giovani;
  • servizi di informazione, raccolta notizie, accertamento e rilevazione nelle materie di competenza.

Struttura, composizione e qualifiche del personale

L’attività è svolta dal Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, inserito nella struttura regionale competente per la tutela del territorio agro-silvo-pastorale e della fauna. In fase di prima costituzione il Nucleo è composto dal personale delle polizie provinciali e della Città metropolitana già trasferito alla Regione dal 1° marzo 2017.

Il personale deve possedere le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, attribuite secondo la normativa di riferimento e dalle autorità statali competenti.

Potestà e qualifiche giuridiche del personale

Il personale del Nucleo opera nel territorio regionale esercitando funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nei limiti fissati dalla normativa statale in materia di caccia e pesca. Svolge anche funzioni di polizia amministrativa secondo la disciplina sulle sanzioni amministrative, il conferimento di funzioni alle regioni e la legge regionale di riferimento.

Il Coordinatore del Nucleo e il personale con qualifica funzionale superiore al livello C assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Tutti gli agenti sono inoltre pubblici ufficiali.

Competenze del Dirigente e del Coordinatore

Al Dirigente del Nucleo spettano, oltre ai compiti ordinamentali regionali, l’organizzazione interna del servizio, tra cui:

  • turnazioni e orari di lavoro;
  • individuazione delle zone operative e assegnazione del personale;
  • composizione delle pattuglie;
  • reperibilità;
  • impiego dei servizi in abiti civili quando utile;
  • coordinamento delle attività di protezione civile;
  • rapporti con autorità giudiziaria e forze di polizia;
  • rappresentanza del Nucleo in eventi pubblici e convegni.

Il Coordinatore, dipendente di categoria D individuato dal Direttore generale su proposta del Dirigente, svolge funzioni di coordinamento e controllo del personale, formula proposte di pianificazione, verifica i rapporti degli agenti, attesta la coerenza tra programmazione, relazioni giornaliere e tabelle di marcia, e può intervenire nelle operazioni a supporto degli agenti.

Doveri operativi degli agenti

Gli agenti devono:

  • collaborare con gli altri organi di polizia nei limiti delle attribuzioni;
  • accertare e contestare le infrazioni secondo legge;
  • redigere e trasmettere tempestivamente i rapporti sulle violazioni;
  • riferire senza ritardo i reati all’autorità competente e informare Dirigente e/o Coordinatore;
  • fornire informazione e assistenza alla cittadinanza nei limiti di competenza e disponibilità.

Devono inoltre mantenere riservatezza sui procedimenti conosciuti per ragioni d’ufficio e adottare tutte le precauzioni utili a ridurre il rischio operativo, richiedendo supporto quando necessario.

Organizzazione del servizio, turni e copertura territoriale

L’attività deve garantire massima funzionalità, efficienza e copertura del territorio regionale. Il servizio operativo, soprattutto nel territorio agro-silvo-pastorale, si svolge normalmente in pattuglie di due persone dotate di mezzi adeguati; sono ammesse pattuglie di un solo agente solo per presidio o interventi agevoli e mai in zone non coperte da radio-telecomunicazioni. In caso di necessità il servizio può svolgersi anche a piedi.

L’orario di lavoro è regolato secondo le esigenze del Nucleo e copre l’intero arco settimanale e annuale, con esclusione delle festività nazionali, fermo restando il presidio delle emergenze tramite reperibilità. Di norma sono previsti almeno due turni giornalieri, antimeridiano e pomeridiano, con possibilità di turni diversi per i servizi notturni. La turnazione ordinaria è su base settimanale di 5 giorni lavorativi e 2 di riposo, con schema mensile per gruppi di lavoro.

In caso di emergenze di particolare rischio per la pubblica incolumità il Nucleo può essere mobilitato senza interruzioni fino alla cessazione dell’emergenza.

Programmazione dei servizi e luogo di impiego

Le attività sono svolte sulla base di un programma mensile preventivo predisposto dal Coordinatore e approvato dal Dirigente. Il programma deve indicare i turni di ciascun agente, i riposi, i congedi e le attività specifiche del periodo. Gli appartenenti al Nucleo devono prenderne visione e sono tenuti a conoscere anche le eventuali variazioni, che possono essere comunicate verbalmente dal Coordinatore e autorizzate da quest’ultimo d’intesa con il Dirigente.

L’ambito ordinario di servizio è il territorio regionale. Le sedi sono quattro, una per ciascuna provincia e una per la Città Metropolitana di Genova. L’agente fuori servizio che venga a conoscenza di infrazioni o fatti rilevanti può intervenire direttamente nel territorio regionale, dando avviso al Dirigente o al Coordinatore appena possibile; in tal caso opera la tutela assicurativa prevista per l’attività lavorativa.

Servizi fuori dal territorio regionale

L’attività del Nucleo può essere svolta fuori dal territorio ligure solo in casi eccezionali:

  • collegamento tra zone operative e attività di rappresentanza;
  • soccorso in caso di calamità e disastri;
  • rinforzo ad altri servizi di polizia sulla base di piani o accordi comunicati ai prefetti competenti;
  • operazioni di polizia giudiziaria in caso di flagranza di illecito iniziato nel territorio regionale;
  • operazioni delegate dall’autorità giudiziaria;
  • servizi svolti in base a convenzioni con enti confinanti.

Fuori Regione i servizi si svolgono ordinariamente senza armi, salvo i casi previsti per i servizi delegati dall’autorità giudiziaria. Il Dirigente deve trasmettere annualmente alle prefetture interessate l’elenco dei soggetti che potrebbero trovarsi armati fuori dal territorio di competenza per esigenze di collegamento.

Uniforme, tessera di riconoscimento e segni distintivi

Il personale svolge di norma il servizio in uniforme, secondo foggia ed elementi identificativi approvati dalla Giunta regionale. L’uso dell’abito borghese può essere autorizzato dal Dirigente. Sono vietate modifiche all’uniforme e l’uso di indumenti visibili non previsti; è vietato portare la divisa fuori servizio, salvo il tragitto casa-lavoro. L’agente deve curare il decoro dell’uniforme e il comportamento connesso al prestigio dell’istituzione.

Ogni agente è munito di tessera di riconoscimento e di placca metallica di servizio, su modelli approvati dalla Giunta regionale. La tessera, vidimata dal Presidente della Regione, dura 10 anni e deve essere esibita quando necessario. Tessera e placca devono essere restituite immediatamente all’Amministrazione in caso di cessazione o interruzione del rapporto.

Mezzi di servizio, apparati e altre dotazioni

Il Nucleo utilizza di norma mezzi di trasporto contrassegnati; tali mezzi sono impiegabili solo per ragioni di servizio. In caso di necessità o indisponibilità dei mezzi contrassegnati, può essere autorizzato l’uso di altri mezzi dell’Amministrazione. È vietato consentire a estranei l’uso o la guida dei mezzi in dotazione.

Le esigenze di manutenzione devono essere segnalate al Coordinatore o al responsabile della gestione degli automezzi. Gli agenti assegnatari curano custodia e manutenzione ordinaria, con responsabilità per danni dovuti a imperizia o negligenza. In casi urgenti e particolari il Dirigente può autorizzare l’uso del mezzo privato.

Possono essere trasportate anche persone con rapporto istituzionale, funzionale o convenzionale con l’ente, purché il Dirigente sia informato. Possono inoltre essere usati segnali distintivi, acustici e visivi nei limiti di legge, con obbligo di comunicazione al Dirigente quando impiegati congiuntamente e in modo continuativo per urgenti servizi d’istituto.

Il personale può essere dotato di apparati ricetrasmittenti, utilizzabili solo per servizio. L’uso temporaneo da parte di estranei all’Amministrazione può essere autorizzato dal Dirigente nei limiti di legge.

Armamento, detenzione e utilizzo delle armi

Per l’armamento si applicano la normativa statale e regionale di riferimento, in particolare la disciplina sulle armi per gli agenti di pubblica sicurezza. Il personale avente tale qualifica è dotato di armi secondo le modalità previste dal regolamento e dalle disposizioni statali.

L’armamento comprende armi corte, armi lunghe e armi per telenarcosi. La tipologia e il munizionamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione o suo delegato; le armi sono assegnate in detenzione e uso, mentre la proprietà resta all’Amministrazione. L’atto di assegnazione è rivisto annualmente e comunicato al prefetto.

Le armi lunghe e per telenarcosi possono essere assegnate temporaneamente o continuativamente; le armi corte per difesa personale sono assegnate continuativamente ai singoli agenti. La prima assegnazione richiede verifica dei requisiti psico-fisici e addestramento positivo; le revisioni successive richiedono verifica almeno biennale dei requisiti psico-fisici e verifica annuale degli adempimenti relativi all’addestramento al tiro.

Il personale impiegato nel controllo faunistico può avvalersi degli utensili previsti dalla legge statale. In abito borghese l’arma deve essere occultata. Il personale con arma assegnata continuativamente può portarla o custodirla a casa anche fuori servizio nei limiti della normativa statale.

Armeria, munizioni e registri

Se il numero di armi e munizioni supera i limiti previsti per sede dalla normativa statale, viene istituita un’armeria in apposito locale; negli altri casi le armi sono custodite in armadi blindati. Il Dirigente individua i responsabili dell’armeria, cui spettano gli obblighi previsti dalla disciplina statale.

Su richiesta dell’agente, le armi assegnate continuativamente possono essere depositate temporaneamente in sede per la custodia. Devono essere tenuti registri aggiornati delle armi e munizioni depositate e riconsegnate. I provvedimenti di istituzione, soppressione o trasferimento dell’armeria devono essere comunicati a prefetto e questore.

Le munizioni sono stabilite dal Dirigente, sentito il Coordinatore. A ciascun agente spettano come riserva permanente 50 cartucce per l’arma corta e 20 per l’arma lunga. L’Amministrazione acquista e custodisce le munizioni presso le sedi; ogni colpo esploso deve essere riportato al responsabile dell’armeria, anche per reintegrare la riserva. L’agente cura la pulizia e la manutenzione ordinaria delle armi assegnate; le riparazioni non dovute a incuria o manomissione sono a carico della Regione.

Obblighi e responsabilità connessi alle armi

Le armi assegnate in via continuativa sono personali. L’agente è tenuto agli obblighi di custodia previsti dal regolamento ministeriale. Le armi non possono essere cedute o prestate, salvo casi straordinari o di emergenza in cui è ammessa cessione temporanea ad altro agente durante il servizio.

Ogni uso delle armi con esplosione di colpi impone la redazione immediata di un rapporto dettagliato al Dirigente. L’uso non corretto delle armi comporta responsabilità esclusiva dell’agente anche sul piano disciplinare; la Regione comunica l’infrazione al prefetto con i provvedimenti adottati.

È previsto un obbligo di addestramento iniziale e di almeno due esercitazioni di tiro all’anno per gli agenti armati, con partecipazione obbligatoria e spese a carico dell’Amministrazione. Il Dirigente può ritirare temporaneamente l’arma a chi non partecipa o non risulti idoneo, fino al completamento dell’addestramento o al recupero dell’idoneità, anche assegnando l’agente a compiti privi di uso potenziale dell’arma.

Il Dirigente può inoltre ritirare cautelativamente le armi in caso di malattie gravi e prolungate, sopravvenuta inidoneità psico-fisica, assenza continuativa dal servizio o in attesa di provvedimenti disciplinari per violazioni inerenti l’uso delle armi. La cessazione definitiva dal servizio o il cambio di profilo professionale impongono la restituzione immediata di armi e munizioni.

Sequestri, unità cinofile e supporti operativi

Le armi, gli animali e gli altri beni sequestrati devono essere consegnati tempestivamente alla sede territoriale di riferimento per la custodia e gli adempimenti conseguenti; ove possibile, possono essere affidati a terzi.

Il Nucleo può dotarsi di unità cinofile specializzate, composte da personale volontario appartenente al Nucleo. Il Dirigente cura formazione e operatività delle unità e riconosce autonomia gestionale nell’ambito delle direttive del Nucleo. Il personale interessato deve possedere i requisiti, seguire i corsi abilitanti e superare le verifiche periodiche; in caso di non idoneità o mancato superamento delle verifiche per due volte consecutive non può essere impiegato nella squadra cinofila.

Il cane è di proprietà del conduttore e il suo impiego istituzionale richiede un comodato d’uso gratuito con l’Amministrazione, comprensivo di coperture assicurative e di eventuali rimborsi per spese veterinarie, attrezzature e alimentazione.

Assistenza legale, assicurazione e disciplina residuale

La Regione assicura assistenza legale in sede processuale agli agenti nei casi previsti dal contratto collettivo applicabile. Gli agenti beneficiano anche di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per l’uso delle armi in servizio, oltre alle ordinarie forme di tutela previste dalla normativa vigente.

Per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le norme vigenti e le disposizioni interne che regolano il rapporto di lavoro del personale regionale. Il regolamento introduce quindi una disciplina organica e stabile dell’attività del Nucleo, con applicazione permanente nell’ordinamento ligure.

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