Sentenza del 16/10/2019 n. 26152 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e ceduta dalla società consortile ai propri consorziati nell'anno d'imposta 2013. L'Agenzia sosteneva che l'esenzione prevista dall'articolo 52, comma 3, lettera b), del TUA fosse applicabile esclusivamente all'energia prodotta e consumata direttamente dall'impresa autoproduttrice, non anche a quella ceduta a soggetti giuridicamente distinti, quali i consorziati. Contestava inoltre l'utilizzo della nozione di autoproduttore prevista dal Decreto Legislativo n. 79 del 1999 per estendere un'agevolazione tributaria, soggetta a interpretazione restrittiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la società consortile può beneficiare dell'esenzione dall'accisa soltanto per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata direttamente da essa, mentre l'energia ceduta ai consorziati resta soggetta ad accisa. È stato inoltre rilevato un vizio di motivazione della CTR sulla questione dell'interpello, in quanto il giudice aveva ritenuto tale questione assorbita senza esporre adeguatamente il proprio ragionamento.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504 del 1995, Testo Unico Accise, articolo 52, comma 1
L'energia elettrica è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
L'accisa si applica, in via generale, sia all'energia fornita a consumatori finali sia a quella prodotta e consumata per uso proprio, salvo specifiche esclusioni o esenzioni.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 52, comma 2, lettera a)
Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW.
Per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW opera una specifica esclusione dall'accisa.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 52, comma 3, lettera b)
È esentata da accise l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
L'esenzione è di stretta interpretazione e riguarda soltanto l'energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata direttamente dall'impresa autoproduttrice; non si estende all'energia ceduta a consorziati che sono soggetti giuridicamente distinti.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 53
Sono obbligati al pagamento dell'accisa, tra gli altri, gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio.
Gli esercenti di impianti di produzione per uso proprio sono soggetti obbligati, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di esclusione o esenzione.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 54
L'officina di produzione è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta.
La nozione di officina di produzione comprende anche apparati situati in luoghi diversi, purché esercitati dalla medesima impresa.
Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 2, comma 2, cosiddetto Decreto Bersani
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per gli usi specificamente indicati dalla norma.
La definizione di autoproduttore vale esclusivamente ai fini del Decreto Legislativo n. 79 del 1999 e non può essere automaticamente utilizzata per ampliare un'esenzione tributaria prevista dal TUA.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 57, comma 2
Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo, salvo fatti illeciti.
L'Amministrazione dispone, in via ordinaria, di cinque anni per recuperare l'accisa non versata.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, n. 4, e articolo 111, comma 6, Costituzione
Le sentenze devono contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili il percorso logico e le ragioni giuridiche della decisione; il mero richiamo all'assorbimento di una questione può essere insufficiente se non consente di comprendere il ragionamento del giudice.
Legge n. 212 del 2000, articolo 11
La questione relativa all'interpello tributario deve essere esaminata o motivatamente ritenuta assorbita, con una motivazione che consenta di comprendere la decisione.
Legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 911
Il Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 52, comma 3, lettera b), si applica anche all'energia elettrica consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.
La norma, applicabile dal 2016, ha esteso l'esenzione ai soci di specifiche cooperative, ma non ai membri di consorzi o società consortili; secondo la Corte, tale scelta conferma che i consorziati restano esclusi dall'agevolazione.
Massime di principio
- Le esenzioni e le agevolazioni tributarie sono soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese a soggetti o situazioni non espressamente previsti dalla norma.
- La nozione di autoproduttore prevista da una disciplina di regolazione del mercato elettrico non può essere automaticamente trasferita alla disciplina delle accise, soprattutto quando la norma tributaria persegue finalità e condizioni diverse.
- Per una società consortile, l'energia rinnovabile prodotta e consumata direttamente dalla società può rientrare nell'esenzione, mentre quella ceduta ai consorziati, che sono soggetti giuridicamente distinti, non beneficia automaticamente dell'esenzione.
- La finalità generale di incentivare l'energia pulita non è sufficiente, da sola, a estendere un'esenzione fiscale oltre i limiti testuali stabiliti dal legislatore.
- Un'estensione dell'agevolazione a cooperative o ad altri soggetti richiede una previsione normativa espressa; l'eventuale inclusione di una categoria può comportare, per interpretazione a contrario, l'esclusione delle categorie non menzionate.
- Quando un giudice considera una questione assorbita, deve comunque motivare in modo comprensibile il rapporto tra la questione principale e quella assorbita; un rinvio generico o una motivazione solo apparente può determinare la cassazione della sentenza.
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